Sentenza 
 
nei giudizi per conflitto di attribuzione tra enti  sorti  a  seguito
dell'ordinanza emessa il 19 maggio 2011 dal Tribunale di Venezia  nel
giudizio civile R.G. n. 1475/2010, promosso dalla  Sigma  Informatica
s.p.a. contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e Diego  Bottacin
e contro altri soggetti, promossi con ricorsi  della  Regione  Veneto
notificati il 17 agosto 2011, depositati in cancelleria il 18  agosto
2011 ed iscritti ai nn. 6 e 7 del registro conflitti tra enti 2011. 
    Visti gli atti di costituzione, fuori termine, del Presidente del
Consiglio dei ministri; 
    Udito nell'udienza  pubblica  dell'8  novembre  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Frigo; 
    Uditi gli avvocati Emanuele Mio e Andrea  Manzi  per  la  Regione
Veneto. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con due distinti ricorsi, notificati entrambi il  17  agosto
2011 e depositati il successivo 18 agosto (reg. confl. enti n. 6 e n.
7 del 2011), la Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore
della Giunta regionale, ha sollevato conflitti  di  attribuzione  nei
confronti dello Stato in relazione all'ordinanza emessa il 19  maggio
2011 dal Tribunale di Venezia nel giudizio civile R.G. n.  1475/2010,
promosso  dalla  Sigma  Informatica  s.p.a.  contro   i   consiglieri
regionali Nicola Atalmi e Diego Bottacin e contro  altri  soggetti  -
ordinanza con la quale e' stata ordinata l'esibizione di un documento
e  disposta  una  consulenza  tecnica  d'ufficio  -  per   violazione
dell'art. 122, quarto comma, della Costituzione e,  conseguentemente,
degli artt. 121 e 123 Cost. 
    Secondo quanto riferisce la ricorrente, la  vicenda  si  connette
all'avvenuta scoperta, a  seguito  di  verifiche  interne  effettuate
negli anni 2008-2009, di una rilevante sottrazione di denaro pubblico
nell'ambito della  Unita'  locale  socio-sanitaria  (ULSS)  n.  9  di
Treviso: sottrazione operata  tramite  la  costituzione  di  fittizie
«posizioni di pagamento» a favore di soggetti privi  di  ogni  legame
con l'Azienda sanitaria. Le operazioni illecite, ripetutesi per anni,
erano state imputate ad  una  ex  dipendente  della  ULSS,  dimessasi
volontariamente  nel  febbraio  2008,  la  quale,  per   tali   fatti
(qualificabili come delitti di peculato), era stata tratta in arresto
nei primi mesi del 2009 -  rendendo  cosi'  la  vicenda  di  pubblico
dominio - e quindi condannata  nel  2011  con  sentenza  del  Giudice
dell'udienza preliminare del Tribunale di Treviso. 
    L'episodio  aveva  dato  luogo  a  iniziative   dei   consiglieri
regionali di minoranza Nicola Atalmi e Diego Bottacin, volte  a  fare
chiarezza sulle reali responsabilita' per l'accaduto e  a  verificare
che fossero adottati opportuni provvedimenti per evitare il ripetersi
di analoghe operazioni. L'attenzione dei predetti consiglieri si  era
focalizzata, in specie, sulle  possibili  manchevolezze  del  sistema
informatico in uso alle Aziende sanitarie venete, gestito dalla Sigma
Informatica s.p.a.: sistema che non avrebbe  -  in  ipotesi  -  fatto
constare, con opportuni «segnali di allarme», le ripetute alterazioni
dei dati relativi ai destinatari dei pagamenti. 
    In particolare, il consigliere Atalmi - al quale si riferisce  il
ricorso reg. confl. enti n. 6 del 2011 - aveva presentato l'8 ottobre
2009 una interrogazione a risposta immediata, ai sensi  dell'art.  15
dello Statuto della Regione Veneto (legge 22  maggio  1971,  n.  340,
recante «Approvazione, ai sensi dell'art. 123, comma  secondo,  della
Costituzione, dello Statuto  della  Regione  Veneto»),  chiedendo  al
Presidente  della  Giunta  regionale,  dott.   Giancarlo   Galan,   e
all'assessore Sandri - tra l'altro e per quanto qui piu' interessa  -
se corrispondesse al vero «che la societa' che  gestisce  il  sistema
informatico per tutte le ULSS venete e [...] coinvolta  nell'indagine
in corso» fosse «controllata  da  due  societa'  lussemburghesi»;  se
fossero state verificate  le  «eventuali  responsabilita'»  di  detta
societa'; se fosse stato appurato che la ex dipendente avesse  «agito
"da sola"» e «goduto singolarmente» dei proventi degli  illeciti;  se
si potesse, infine, escludere «l'esistenza di una correlazione tra il
fatto  de  quo  ed  il  finanziamento  illecito  della  politica».  I
contenuti dell'interrogazione erano stati  quindi  riprodotti  in  un
articolo pubblicato - secondo  quanto  afferma  la  ricorrente  -  il
giorno successivo sul quotidiano «La Tribuna» di Treviso. 
    A   propria   volta,   il   consigliere    Bottacin,    all'epoca
vicepresidente  della  commissione  consiliare  sanita'  -   cui   si
riferisce il  ricorso  reg.  confl.  enti  n.  7  del  2011  -  aveva
richiesto, il 7 ottobre 2009, ai competenti  uffici  regionali  copia
degli atti inerenti all'aggiudicazione delle gare e ai  contratti  di
appalto intercorsi tra la  Sigma  Informatica  s.p.a.  e  le  Aziende
sanitarie   venete.   Constatata   l'incompletezza   dei    documenti
trasmessigli e la difficolta' del loro  reperimento,  il  consigliere
Bottacin aveva «espresso le sue perplessita' in una intervista per il
quotidiano "La Tribuna"», pubblicata il 9 ottobre 2009. 
    Con nota dello stesso 9 ottobre 2009, il Bottacin aveva  chiesto,
altresi', a  tutte  le  Aziende  sanitarie  del  Veneto  copia  delle
«deliberazioni di affidamento delle forniture di beni e servizi» alla
Sigma Informatica. Raccolta la  documentazione,  ne  aveva  -  sempre
secondo la ricorrente - riportato  «il  contenuto  in  un  successivo
articolo de "La Tribuna"», pubblicato il 12 ottobre 2009. 
    Ritenendo le dichiarazioni  in  questione  lesive  della  propria
«immagine commerciale»,  la  Sigma  Informatica  aveva  convenuto  in
giudizio i consiglieri Atalmi e  Bottacin  davanti  al  Tribunale  di
Venezia, unitamente ad altri soggetti,  chiedendone  la  condanna  al
risarcimento dei danni, nonche' (quanto al Bottacin) alla riparazione
pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 8 febbraio 1948,  n.  47
(Disposizioni sulla stampa). 
    La   societa'   attrice   aveva   sostenuto,   in   specie,   che
l'interrogazione formulata dal consigliere Atalmi  e  riprodotta  sul
quotidiano  «La  Tribuna»  racchiudesse  una  «accusa  diffamatoria»,
gravemente lesiva della propria reputazione commerciale,  tanto  piu'
in quanto accompagnata da una «demagogica richiesta di  revoca  della
gara  europea»  per  l'affidamento  del  servizio  di   gestione   in
outsourcing delle risorse umane del Comparto  sanita'  della  Regione
Veneto, espletata nel 2007 e vinta da essa Sigma Informatica. 
    Il consigliere Bottacin - sempre ad avviso della societa' attrice
- avrebbe, dal canto suo, formulato, nelle interviste agli organi  di
stampa, «pesantissime insinuazioni circa la regolarita' dei  numerosi
appalti   pubblici   aggiudicati   a    Sigma».    In    particolare,
nell'intervista  del  9  ottobre  2009,  il  convenuto   si   sarebbe
«inventato» inesistenti «muri di gomma» che  gli  avrebbero  impedito
l'accesso agli atti, accreditando  con  cio'  l'idea  di  una  scarsa
trasparenza dei rapporti tra la Sigma Informatica, la  Regione  e  le
Aziende sanitarie; mentre, nel successivo  articolo  del  12  ottobre
2009, avrebbe espresso dubbi sulla regolarita' dell'esito della  gara
europea vinta  dalla  Sigma,  parlandone  in  termini  di  «sanatoria
sospetta», avente ad oggetto l'«ufficializzazione di un monopolio», e
di «verdetto praticamente gia' scritto». 
    Nel costituirsi in giudizio,  i  consiglieri  Atalmi  e  Bottacin
avevano eccepito che i fatti in rapporto ai quali era  stata  dedotta
la loro responsabilita'  risultavano  coperti  dalla  garanzia  della
insindacabilita', prevista dall'art. 122, quarto comma, Cost. 
    Concesso termine per il perfezionamento della notifica  dell'atto
di  citazione,  il  Giudice  istruttore  aveva  rinviato   la   causa
all'udienza del 10 dicembre 2010, a conclusione della  quale  si  era
riservato sulle istanze delle parti. Sciogliendo  la  riserva,  aveva
accordato i termini per il deposito delle  memorie  di  cui  all'art.
183, sesto comma, del codice di procedura civile: memorie nelle quali
i convenuti avevano insistito nell'eccezione di insindacabilita'. 
    Dopo essersi nuovamente riservato sulle istanze delle  parti,  il
Giudice istruttore, con ordinanza del 19 maggio 2011,  comunicata  al
punto di accesso telematico il successivo 11 giugno,  aveva  -  senza
pronunciarsi sull'eccezione - ordinato  l'esibizione  della  sentenza
del  Tribunale  di  Treviso  relativa  al  procedimento  penale   nei
confronti della  ex  dipendente  della  ULSS  n.  9  e  disposto  una
consulenza tecnica d'ufficio, diretta a verificare le caratteristiche
e le  procedure  consentite  dal  software  della  Sigma  Informatica
adottato dalla predetta Azienda sanitaria, con  particolare  riguardo
alla possibilita' di  modificare  i  dati  ed  eventuali  sistemi  di
controllo  o  garanzia,  alle  caratteristiche  di   accesso   e   ai
dispositivi di sicurezza. 
    Ad avviso della Regione  ricorrente,  tale  ultimo  provvedimento
risulterebbe lesivo  della  prerogativa  della  insindacabilita'  dei
consiglieri regionali, prevista dall'art. 122, quarto  comma,  Cost.,
e, conseguentemente,  delle  attribuzioni  regionali  in  materia  di
organizzazione e funzioni degli organi, riconosciute dagli artt.  121
e 123 Cost. 
    In via preliminare e sul piano  dell'ammissibilita',  la  Regione
rileva  come,  per  costante  giurisprudenza  costituzionale,   possa
formare oggetto di conflitto  intersoggettivo  di  attribuzione  ogni
atto, imputabile allo Stato o alla Regione, che, sebbene preparatorio
o non definitivo, rechi gia' in se' requisiti minimi di lesivita', in
quanto rivolto «ad esprimere in modo chiaro ed inequivoco la  pretesa
di  esercitare  una  data  competenza,  il  cui   svolgimento   possa
determinare  una  invasione  nell'altrui  sfera  di  attribuzioni  o,
comunque, una menomazione altrettanto attuale delle  possibilita'  di
esercizio della medesima». Di conseguenza, al fine di legittimare  il
ricorso contro atti lesivi della  garanzia  prevista  dall'art.  122,
quarto comma, Cost., sarebbe sufficiente la semplice  manifestazione,
da parte di un organo dello Stato, della  pretesa  di  esercitare  la
giurisdizione in presenza di una situazione di immunita',  senza  che
occorra che detto esercizio assuma la forma della sentenza  o  di  un
atto definitivo. 
    Nello specifico ambito dei giudizi civili - esclusa la  rilevanza
della mera notifica dell'atto di citazione, in quanto imputabile alla
parte  e  non  allo  Stato,  come  pure  dell'ordinanza  del  giudice
istruttore di concessione dei termini ai sensi dell'art.  183,  sesto
comma, cod. proc. civ., trattandosi di atto che il giudice e'  tenuto
comunque ad adottare, in presenza di una richiesta delle parti  -  il
primo atto lesivo  della  prerogativa  in  questione  e,  come  tale,
invasivo  dell'autonomia  regionale   costituzionalmente   garantita,
dovrebbe essere individuato proprio  nel  provvedimento  con  cui  il
giudice disponga mezzi istruttori. Si  tratterebbe,  infatti,  di  un
«atto processuale formale», con cui un organo dello Stato esprime  la
pretesa di giudicare  al  di  la'  dei  limiti  posti  alla  funzione
giurisdizionale dall'art. 122, quarto comma,  Cost.:  limiti  la  cui
sussistenza, nel caso di specie, era stata,  peraltro,  eccepita  dai
consiglieri regionali convenuti. 
    Quanto, poi, al merito dei conflitti, la ricorrente osserva come,
alla  luce  della   giurisprudenza   costituzionale,   l'esonero   da
responsabilita' previsto dalla citata norma  costituzionale  abbracci
tutte le attivita' che costituiscono  esplicazione  di  una  funzione
tipica, direttamente affidata ai consiglieri regionali  dalla  stessa
Costituzione o dalle altre fonti  normative  cui  questa  rinvia.  La
garanzia dell'insindacabilita' si estende,  peraltro,  anche  a  quei
comportamenti che, pur non rientrando tra gli atti tipici,  risultino
legati da un nesso  funzionale  con  l'esercizio  delle  attribuzioni
proprie  dell'organo  di  appartenenza.  Nel  caso   delle   opinioni
manifestate in sede  esterna  a  quella  istituzionale,  detto  nesso
funzionale  presuppone  che   sia   riscontrabile   una   sostanziale
corrispondenza di significato tra le  dichiarazioni  extra  moenia  e
l'atto tipico, e, al tempo stesso, un  legame  di  ordine  temporale,
atto a far si' che le dichiarazioni esterne  assumano  una  finalita'
divulgativa dell'attivita' istituzionale. 
    In questa prospettiva,  sarebbe  dunque  indubbio  -  secondo  la
ricorrente - che il consigliere Atalmi fruisca della  garanzia  della
insindacabilita' in rapporto alle dichiarazioni per le quali e' stato
convenuto in  giudizio  dalla  Sigma  Informatica.  Quanto,  infatti,
all'interrogazione dell'8 ottobre 2009,  risulterebbe  incontestabile
che fra gli atti tipici, espressivi delle  funzioni  dei  consiglieri
regionali, vadano comprese le interrogazioni e le  interpellanze,  in
quanto strumentali al sindacato esercitato  dal  consiglio  regionale
nei confronti della giunta:  conclusione  che  troverebbe,  peraltro,
espressa conferma nel disposto dell'art. 3, comma 1, della  legge  20
giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l'attuazione  dell'articolo  68
della  Costituzione  nonche'  in  materia  di  processi  penali   nei
confronti delle alte  cariche  dello  Stato),  concernente  l'analoga
guarentigia accordata ai membri del Parlamento  dall'art.  68,  primo
comma, Cost. 
    Rispetto, poi, all'articolo apparso sul quotidiano  «La  Tribuna»
dell'8 ottobre 2009, sussisterebbero entrambi i  requisiti  richiesti
ai  fini  della   insindacabilita'   delle   dichiarazioni   esterne,
trattandosi  di  articolo  posteriore  appena  di  un   giorno   alla
presentazione dell'interrogazione e consistente nella pura e semplice
trasposizione del contenuto di questa. 
    La conclusione non potrebbe essere, peraltro, diversa neppure  in
rapporto alle dichiarazioni del consigliere Bottacin. 
    Quest'ultimo   avrebbe,   infatti,    svolto    una    «attivita'
ricognitiva», in qualita' tanto di consigliere regionale di minoranza
che  di  vicepresidente   della   Commissione   consiliare   Sanita',
richiedendo informazioni dapprima agli uffici regionali  e  poi  alle
Aziende sanitarie locali (ASL). Tale attivita' troverebbe una precisa
base normativa  nelle  disposizioni  dell'ordinamento  regionale  che
attribuiscono alle Commissioni consiliari  il  potere  di  consultare
direttamente  enti  locali,  cittadini,   organizzazioni   sindacali,
economiche e professionali  (art.  22,  primo  comma,  dello  statuto
regionale); di disporre lo svolgimento di indagini conoscitive,  allo
scopo di acquisire informazioni, dati, documenti  o  altro  materiale
comunque utile alla loro  attivita'  (art.  22,  terzo  comma,  dello
statuto);  di  ordinare  l'esibizione  di  atti  e  documenti  e   di
convocare,  previa  comunicazione  alla  Giunta,  i  dirigenti  delle
segreterie regionali e gli amministratori o, previo avviso  a  questi
ultimi, i dirigenti di enti, aziende e  agenzie  regionali  (art.  23
dello Statuto). Essa costituirebbe, altresi', espressione del diritto
all'informazione nei confronti della Regione e  degli  enti  ad  essa
subordinati (tra cui le ASL),  riconosciuto  ai  singoli  consiglieri
dall'art.  15,  quarto  comma,  dello  statuto  e  dall'art.  73  del
regolamento del Consiglio regionale, adottato con  deliberazione  del
30 aprile 1987, n. 456. 
    Con le dichiarazioni  contenute  nell'articolo  pubblicato  il  9
ottobre 2009, il consigliere Bottacin si  sarebbe  limitato,  d'altra
parte, a denunciare l'inerzia tenuta dagli uffici regionali nel  dare
seguito alle proprie richieste, intese a conoscere  le  modalita'  di
affidamento dei servizi alla  Sigma  Informatica.  Tali  richieste  -
contrariamente a quanto assume la societa' attrice -  non  potrebbero
essere qualificate  come  «pretestuose»  o  «strumentali»,  non  solo
perche' espressive  dell'intento  di  acclarare  con  completezza  la
vicenda relativa alla  sottrazione  di  denaro  pubblico  oggetto  di
indagine, ma anche e prima ancora perche' le  funzioni  di  indirizzo
politico e di controllo da parte del corpo  legislativo  e  dei  suoi
singoli componenti «sono per definizione libere nei  fini».  Cio',  a
prescindere  dall'ulteriore   rilievo   che   in   nessun   modo   le
dichiarazioni potrebbero ritenersi, di fatto, lesive  del  buon  nome
della societa' attrice. 
    Il secondo articolo, apparso sul quotidiano «La  Tribuna»  il  12
ottobre 2009, non farebbe, a sua  volta,  che  prendere  atto  «della
sostanziale prevalenza della Societa' Sigma  Informatica  s.p.a.  nel
panorama della gestione del personale sanitario delle  varie  ULSS  e
delle modalita'  di  aggiudicazione  dei  servizi  informatici  della
stessa», riportando fedelmente «fatti storicamente presenti». 
    Alla luce di tali considerazioni, la  Regione  ricorrente  chiede
alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato e, per esso,  al
Tribunale di Venezia accertare  la  responsabilita'  dei  consiglieri
Atalmi e Bottacin, quale autori delle dichiarazioni in contestazione,
e, per l'effetto, di annullare - con riferimento  alla  posizione  di
detti consiglieri - l'ordinanza impugnata e, «se del caso», tutti gli
atti processuali adottati  nel  giudizio  civile  promosso  nei  loro
confronti dalla Sigma Informatica s.p.a. 
    2. - Si e' costituito in entrambi i  giudizi  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo  che  i  ricorsi  vengano  dichiarati
infondati. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con due distinti ricorsi, la  Regione  Veneto  ha  sollevato
conflitti di attribuzione nei  confronti  dello  Stato  in  relazione
all'ordinanza di ammissione  di  mezzi  istruttori,  adottata  il  19
maggio 2011 dal Tribunale  di  Venezia  nell'ambito  di  un  giudizio
civile promosso contro i consiglieri regionali Nicola Atalmi e  Diego
Bottacin (nonche' di ulteriori soggetti),  per  il  risarcimento  dei
danni derivanti da talune loro dichiarazioni, reputate diffamatorie. 
    Ad avviso della ricorrente, l'atto impugnato sarebbe lesivo della
prerogativa  della   insindacabilita',   accordata   ai   consiglieri
regionali dall'art. 122, quarto  comma,  della  Costituzione,  e,  di
riflesso, delle attribuzioni regionali in materia di organizzazione e
funzioni degli organi, riconosciute dagli artt. 121 e 123 Cost. 
    2. - I ricorsi concernono un medesimo atto e  svolgono  argomenti
in parte comuni, onde i relativi giudizi  vanno  riuniti  per  essere
definiti con un'unica decisione. 
    3. - In via preliminare, va dichiarata  l'inammissibilita'  della
costituzione in giudizio del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
in quanto avvenuta -  in  entrambi  i  giudizi  -  oltre  il  termine
perentorio stabilito dall'art. 25, comma 4, delle  norme  integrative
per  i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale,  adottate  con
deliberazione del 7 ottobre 2008 (ex plurimis, sulla inammissibilita'
della costituzione tardiva nei giudizi per conflitto di  attribuzione
tra enti, sentenze n. 149 del 2009 e n. 313 del 2006). 
    L'ultima delle notificazioni dei ricorsi previste dai commi 1 e 2
dello stesso art. 25 - nella specie, la notificazione al Tribunale di
Venezia, quale organo che  ha  emanato  l'atto  impugnato  -  si  e',
infatti, perfezionata il 17 agosto 2011, con la  conseguenza  che  il
termine per la costituzione scadeva il 26  settembre  2011  (pacifica
essendo  l'inapplicabilita',  nei   giudizi   costituzionali,   della
sospensione dei termini nel periodo feriale: tra le  molte,  sentenza
n.  318  del  2009  e  ordinanza  n.  408  del  2006).  Gli  atti  di
costituzione risultano depositati, per converso, solo il 27 settembre
2011 e quindi tardivamente. 
    4. -  Sussistono,  invece,  i  requisiti  di  ammissibilita'  dei
conflitti,   ivi    compreso    quello    oggettivo,    rappresentato
dall'idoneita'  dell'atto  impugnato   a   ledere   le   attribuzioni
costituzionali della Regione. 
    Per costante giurisprudenza di  questa  Corte,  costituisce  atto
idoneo ad innescare  un  conflitto  intersoggettivo  di  attribuzione
qualsiasi comportamento significante, imputabile allo  Stato  o  alla
Regione, che sia dotato di efficacia e  rilevanza  esterna  e  che  -
anche se preparatorio o non definitivo -  sia  comunque  diretto  «ad
esprimere in modo chiaro ed inequivoco la pretesa di  esercitare  una
data competenza, il cui svolgimento possa determinare  una  invasione
nella altrui sfera  di  attribuzioni  o,  comunque,  una  menomazione
altrettanto attuale delle possibilita' di esercizio  della  medesima»
(ex plurimis, sentenze n. 382 del 2006, n. 211 del 1994 e n. 771  del
1988). 
    Con particolare riguardo alla  garanzia  prevista  a  favore  dei
consiglieri regionali dall'art.  122,  quarto  comma,  Cost.,  questa
Corte ha escluso che - contrariamente a quanto  sostiene  la  Regione
Veneto - il mero «esercizio della giurisdizione civile» nei confronti
di un consigliere, pure in presenza di una eccezione della difesa  di
quest'ultimo tesa a far valere l'insindacabilita',  possa  ritenersi,
di per se', lesivo della guarentigia e tale, dunque,  da  legittimare
la Regione a reagire con lo  strumento  del  conflitto.  Nell'attuale
assetto dei rapporti fra attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria  e
tutela della prerogativa in questione - che concreta una immunita' di
ordine sostanziale, e non gia' una esenzione dalla giurisdizione - la
Regione puo', infatti, censurare solo «il "cattivo  uso"  del  potere
valutativo da parte di chi, in  via  ordinaria,  svolge  la  funzione
giurisdizionale, ritenendo che la pronuncia sia in contrasto  con  la
previsione  contenuta  nella  citata   disposizione   costituzionale»
(sentenza n.  195  del  2007).  In  altre  parole,  il  conflitto  di
attribuzione e' proponibile solo in  presenza  di  un  atto  -  anche
preliminare  alla  definizione  del  giudizio  -  che   concretamente
trascuri la prerogativa di cui si discute (sentenza n. 235 del 2007). 
    La fattispecie oggi in esame si presenta, pur  tuttavia,  diversa
da quelle gia' esaminate e decise da questa  Corte  nel  senso  della
carenza dell'idoneita' lesiva (sentenze n. 235 e  n.  173  del  2007,
concernenti, rispettivamente, provvedimenti di semplice rinvio  delle
udienze per la produzione  di  scritti  difensivi  e  l'ordinanza  di
fissazione  dell'udienza  di  trattazione).  Non  si  e'  di  fronte,
infatti, a un mero atto di impulso processuale, imposto  dalla  legge
senza  margini  di  discrezionalita'  in  presenza   di   determinate
condizioni, o comunque privo di ogni «contenuto  decisorio»:  ma,  al
contrario, di  un  provvedimento  con  il  quale  il  giudice  si  e'
pronunciato - con valutazione discrezionale e sia  pure  in  funzione
preparatoria della pronuncia volta a definire  il  giudizio  -  sulle
istanze istruttorie delle parti. 
    Con l'ordinanza impugnata, d'altro canto, il Giudice veneziano ha
ammesso mezzi istruttori finalizzati, non  gia'  alla  mera  verifica
della sussistenza dei  presupposti  di  operativita'  della  garanzia
della  insindacabilita',  eccepita  dalla  difesa   dei   consiglieri
regionali convenuti, quanto piuttosto allo scrutinio della fondatezza
nel merito della domanda della societa' attrice (circostanza di tutta
evidenza,  specie  in  rapporto  alla  disposta  consulenza   tecnica
d'ufficio, diretta ad accertare le  caratteristiche  e  le  eventuali
manchevolezze del  sistema  informatico  predisposto  dalla  predetta
societa'). 
    Sulla premessa che le prove vengono disposte dal giudice solo  in
quanto reputate ammissibili e rilevanti ai fini  della  decisione,  e
tenuto conto, altresi', dell'assenza di qualsiasi riserva o specifica
indicazione di segno contrario riguardo  alla  questione  preliminare
relativa  alla  insindacabilita',  si  deve  quindi  concludere   che
l'ordinanza in questione -  prefigurando  una  pronuncia  sul  merito
della  domanda  -  contenga  un   implicito   disconoscimento   della
guarentigia, sufficiente a concretizzare la potenzialita' lesiva. 
    5. - Scendendo, quindi, all'esame del merito dei  ricorsi,  giova
ricordare  che,  per  consolidata  giurisprudenza  di  questa  Corte,
l'eccezionale guarentigia di cui all'art. 122, quarto comma, Cost.  -
la quale non mira  ad  assicurare  una  posizione  di  privilegio  ai
consiglieri  regionali,   ma   a   preservare   da   interferenze   e
condizionamenti esterni le  determinazioni  inerenti  alla  sfera  di
autonomia costituzionalmente riservata  al  Consiglio  regionale  (ex
plurimis, sentenze n. 195 del 2007, n. 392  e  n.  391  del  1999)  -
ricomprende tutte quelle attivita' che costituiscono esplicazione  di
una funzione tipica, affidata a tale organo dalla stessa Costituzione
o da altre fonti normative  cui  la  prima  rinvia  (tra  le  ultime,
sentenze n. 337 del 2009, n. 276 e n. 76 del 2001, n. 289 del 1997). 
    Come per l'analoga guarentigia prevista a favore dei  membri  del
Parlamento dall'art. 68, primo comma, Cost., l'immunita' in parola si
estende, peraltro, anche a quei comportamenti che, pur non rientrando
fra  gli  atti  tipici,  siano  collegati  da  nesso  funzionale  con
l'esercizio delle attribuzioni proprie dell'organo  di  appartenenza,
tra cui, in  particolare,  la  divulgazione  esterna  delle  opinioni
espresse in sede consiliare (sentenza n. 391 del 1999). 
    Le condizioni affinche' le  dichiarazioni  extra  moenia  possano
ritenersi coperte dalla garanzia dell'insindacabilita' sono le stesse
elaborate dalla giurisprudenza  di  questa  Corte  in  rapporto  alla
predetta garanzia di cui all'art. 68,  primo  comma,  Cost.:  vale  a
dire, la sostanziale corrispondenza contenutistica rispetto  all'atto
tipico e il legame di ordine  temporale,  idonei  ad  imprimere  alle
dichiarazioni esterne  una  connotazione  divulgativa  dell'attivita'
istituzionale (sentenze n. 221 del 2006, n. 276 e n. 76 del 2001). 
    6. - Alla stregua dei ricordati principi,  entrambi  i  conflitti
sono fondati. 
    Riguardo al conflitto concernente il  consigliere  Nicola  Atalmi
(reg. confl. enti n. 6 del 2011), va, infatti,  osservato  che  detto
consigliere e' stato convenuto in giudizio per  il  risarcimento  dei
danni derivanti da opinioni espresse in una interrogazione consiliare
(l'interrogazione a risposta immediata n. 893 dell'8 ottobre 2009)  e
riprese in un articolo pubblicato  sul  quotidiano  «La  Tribuna»  di
Treviso, non gia' il giorno successivo - come si deduce in ricorso  -
ma addirittura  (secondo  quanto  emerge  dal  testo  prodotto  dalla
ricorrente) lo stesso  giorno  di  presentazione  dell'interrogazione
(cio',  sebbene  nell'articolo  si  affermi  che  questa  era   stata
presentata nel pomeriggio del giorno precedente). 
    Per costante giurisprudenza di questa Corte, le interrogazioni  e
le interpellanze vanno senz'altro annoverate tra gli atti  consiliari
tipici, in  quanto  strumentali  alle  funzioni  di  controllo  e  di
sindacato politico che il  Consiglio  esercita  nei  confronti  della
Giunta (sentenze n. 391 del 1999, n. 382 del 1998 e n. 274 del 1995).
A propria volta, l'articolo di stampa - praticamente  coevo  all'atto
tipico  -  si  limita,  nella  sostanza,  a  riprodurre  i  contenuti
dell'interrogazione,  con  conseguente  sussistenza  di  entrambe  le
evidenziate condizioni per la configurabilita' del nesso funzionale. 
    7.  -  Quanto,  poi,  al  secondo   conflitto,   concernente   il
consigliere  Diego  Bottacin,  la  responsabilita'  risarcitoria   di
quest'ultimo e' stata dedotta in giudizio dalla societa'  attrice  in
rapporto alle dichiarazioni rese  nel  corso  di  due  interviste  al
quotidiano «La Tribuna», pubblicate il 9 e il 12 ottobre 2009. 
    Tali   interviste   si   connettono,    peraltro,    sul    piano
contenutistico, alle richieste scritte che il  consigliere  Bottacin,
all'epoca anche vicepresidente della commissione consiliare  sanita',
ha rivolto, rispettivamente il 6 e il 9 ottobre  2009  -  e,  dunque,
pochi giorni prima - ai competenti uffici della Regione e a tutte  le
Aziende  sanitarie  regionali,  al  fine  di  acquisire  copia  della
documentazione relativa ai  contratti  di  appalto  conclusi  con  la
societa' attrice e alle gare che  li  hanno  preceduti.  Cio',  nella
prospettiva di appurare la posizione di quest'ultima nel quadro della
gestione della  sanita'  in  Veneto  e  di  fare  luce  su  eventuali
ulteriori responsabilita' per  la  rilevante  sottrazione  di  denaro
pubblico, verificatasi nell'ambito della ULSS n. 9 di Treviso. 
    Al riguardo, questa  Corte  ha  gia'  avuto  modo  di  precisare,
d'altra parte, che tra le  attivita'  coperte  dalla  garanzia  della
insindacabilita' ben possono essere annoverate quelle di vigilanza  e
di controllo che  spettano  alle  commissioni  consiliari,  istituite
quali articolazioni del Consiglio regionale, chiamate a  svolgere  le
loro attribuzioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza:
con  la  conseguenza  che  detta  garanzia  si  estende  anche   alle
dichiarazioni esterne  che,  in  stretta  successione  temporale,  ne
riflettano i contenuti (sentenza n. 276  del  2001,  concernente,  in
particolare, una lettera inviata da un consigliere  regionale,  nella
sua qualita'  di  presidente  della  commissione  sicurezza  sociale,
all'assessore alla sanita' e al presidente  della  Giunta  regionale,
nella quale si prospettavano dubbi circa la correttezza  dell'operato
del direttore generale di una azienda sanitaria). 
    8. - In accoglimento dei ricorsi, si deve  dichiarare,  pertanto,
che non spettava allo Stato, e, per esso, al  Tribunale  di  Venezia,
adottare l'ordinanza impugnata, limitatamente alle  domande  proposte
nei confronti dei consiglieri Atalmi e  Bottacin:  ordinanza  che  va
quindi, in parte qua, annullata. 
    Non  v'e'  luogo,  per  contro,  a  disporre  l'annullamento   di
ulteriori e precedenti atti del giudizio civile in questione, secondo
quanto richiesto, sia pure in termini  di  mera  eventualita',  dalla
ricorrente («se del caso»), giacche' - come la stessa Regione  Veneto
riconosce - gli atti anteriori all'ordinanza impugnata  non  potevano
considerarsi ancora lesivi della prerogativa  di  cui  all'art.  122,
quarto comma, Cost.