Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), promosso dal Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, nel procedimento penale a carico di P.G. con ordinanza del 24 gennaio 2011, iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2011 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 2011. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 novembre 2011 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo. Ritenuto che il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, con ordinanza depositata nella cancelleria della Corte il 24 gennaio 2011 ha sollevato, con riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) «nella parte in cui esclude dalla responsabilita' civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici»; che, come il giudicante riferisce, egli e' chiamato a pronunciare nel processo a carico di P.G., imputato del delitto di cui all'art. 595 del codice penale «perche', quale autore dell'articolo "Minorenne costretta a prostituirsi: storia di amori, sfruttamento e orge", pubblicato sul sito Giornal.it, offendeva la reputazione di B.R., falsamente indicando che questi era stato arrestato per favoreggiamento. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con il mezzo della stampa, attribuendo un fatto determinato»; che, in prima udienza, la persona offesa B.R. si era costituita parte civile, chiedendo la citazione quale responsabile civile della E. s.r.l., societa' editrice del giornale on line, sul cui dominio era comparso l'articolo ritenuto diffamatorio; che, disposta dal giudicante la citazione, la detta societa' si era costituita ed aveva proposto istanza di esclusione, sulla quale il pubblico ministero si era rimesso alla giustizia, mentre la parte civile ne aveva chiesto il rigetto, con l'argomento che, diversamente opinando, si sarebbe creata una ingiustificata minor tutela delle vittime di reati commessi mediante la diffusione in rete, rispetto a quella prevista per i medesimi reati commessi col mezzo della stampa; che il responsabile civile e' il soggetto tenuto, a norma dell'art. 185, secondo comma, cod. pen. a rispondere «a norma delle leggi civili» per il fatto dell'imputato e con costui in solido; che il soggetto chiamato a rispondere come responsabile civile, a sostegno dell'istanza di esclusione, ha dedotto l'impossibilita' di applicare al direttore del giornale telematico la responsabilita' penale per culpa in vigilando prevista dall'art. 57 cod. pen. nei confronti del direttore o del vice-direttore del periodico stampato, in ossequio al principio di tassativita' della fattispecie penale, corollario del principio costituzionale di stretta legalita', sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost.; che, tuttavia, nel caso in esame, ad avviso del rimettente, si verte in tema di responsabilita' civile, sicche' viene in considerazione non l'art. 57 o l'art. 57-bis cod. pen., ma il disposto dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante «Disposizioni sulla stampa», ai sensi del quale «per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili, in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore»; che neppure questa norma, peraltro, consente un'interpretazione analogica, perche' limita espressamente la responsabilita' civile dell'editore ai reati commessi col mezzo della stampa, ossia con riproduzioni tipografiche le quali vengano diffuse tra il pubblico su supporto cartaceo; che, ai sensi dell'art. 11 (recte: art. 12) delle disposizioni sulla legge in generale, stante il chiaro significato letterale della norma, non e' consentito il ricorso all'interpretazione analogica, previsto dal secondo comma soltanto nel caso in cui si verifichi un vuoto normativo; che, tuttavia, ad avviso del giudicante, e' dubbia la compatibilita' della norma col principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 Cost., in quanto essa accorda una tutela ingiustificatamente piu' ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto a quelle che il medesimo reato abbiano subito col mezzo di un giornale telematico; che tale disparita' di trattamento non e' giustificata, perche' la diffusione della rete internet, avvenuta negli ultimi anni, consente ai giornali telematici una divulgazione potenzialmente analoga, se non superiore, a quella dei giornali stampati; che la questione sarebbe rilevante, perche' il rimettente, applicando la norma de qua, dovrebbe accogliere l'istanza di esclusione formulata dal responsabile civile; che nel giudizio dinanzi a questa Corte e' intervenuto, con atto depositato il 19 luglio 2011, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata, in quanto nella normativa vigente gia' sarebbe possibile rinvenire la soluzione della questione stessa, «nel senso che nulla osta all'applicazione della disciplina dei reati commessi a mezzo della stampa, prevista dalla legge n. 47 del 1948, anche all'informazione on line, purche' si tratti di informazione professionale e registrata». Considerato che il Tribunale di Alessandria, in composizione monocratica, dubita, in riferimento all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 11 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui esclude dalla responsabilita' civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale sono diffusi giornali telematici; che, in tal modo, sarebbe accordata una tutela ingiustificatamente piu' ampia alle persone offese da reati commessi col mezzo della carta stampata, rispetto alle persone che abbiano subito il medesimo reato col mezzo di un giornale telematico, avente ormai una diffusione potenzialmente analoga a quella dei giornali stampati; che, in base alla ricostruzione del rimettente, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della norma censurata dovrebbe condurre a qualificare come illecita la condotta di soggetti (il proprietario e l'editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici recanti notizie ritenute diffamatorie) non compresi nella previsione di detta norma nel momento in cui la condotta stessa fu realizzata; che, tuttavia, l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perche', come e' stato gia' chiarito, «una sentenza di questa Corte non puo' avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui e' stato posto in essere» (sentenza n. 202 del 1991; ordinanza n. 71 del 2009); che, infatti, la condotta di un soggetto puo' essere assunta a fonte di responsabilita' civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall'agente (sentenza n. 202 del 1991 citata, punto 4 del Considerato in diritto); che, per conseguenza, la questione di legittimita' costituzionale sollevata dal rimettente non e' rilevante nel giudizio principale, nel quale la persona offesa ha chiesto la citazione come responsabile civile della societa' editrice del giornale online, unicamente allo scopo di ottenere una condanna al risarcimento del danno, che, per i motivi esposti, non potrebbe essere, comunque, pronunciata; che, pertanto, la detta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.