Sentenza 
 
nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto  a  seguito
della nota del Ministero dell'economia e delle finanze ‒ Dipartimento
del tesoro, supporto tematico patrimonio del 1° giugno 2010, promosso
dalla Provincia autonoma di Bolzano  con  ricorso  notificato  il  30
luglio 2010, depositato in cancelleria l'11 agosto 2010  ed  iscritto
al n. 8 del registro conflitti tra enti 2010. 
    Visto l'atto di costituzione del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nell'udienza  pubblica  del  18  ottobre  2011  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia autonoma  di  Bolzano  e  l'Avvocato  dello  Stato  Antonio
Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1. - Con ricorso, notificato il 30  luglio  2010,  depositato  il
successivo 11 agosto, la Provincia autonoma di  Bolzano  ha  proposto
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del  Consiglio
dei ministri in relazione all'e-mail del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze ‒  Dipartimento  del  tesoro  datata  1°  giugno  2010,
registrata dal Consorzio dei Comuni della  Provincia  di  Bolzano  in
data 3 giugno 2010 sub prot. n. 2254 ed inviata dal Consorzio  stesso
alla Provincia autonoma di Bolzano con lettera datata 4 giugno  2010,
prot. n. 2256, relativa all'obbligo di  comunicazione  dei  dati  sul
patrimonio di cui all'art. 2, comma  222,  della  legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato - legge  finanziaria  2010),  in  riferimento
all'art. 8, comma 1, in specie ai numeri 8), 10), 11), 14), 17) e 28)
ed a tutti gli altri numeri pertinenti ad immobili, all'art. 9, comma
1, in specie in relazione al numero 11) ed a  tutte  le  altre  cifre
pertinenti ad immobili, agli artt. 16, 66,  67,  68,  79  e  108  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e relative  norme  di
attuazione, in particolare al decreto del Presidente della Repubblica
20 gennaio 1973, n. 115 (Norme di attuazione dello  statuto  speciale
per il Trentino-Alto Adige in materia di trasferimento alle  province
autonome di Trento e Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali  dello
Stato e della Regione) e successive modifiche, nonche' agli artt.  3,
6 e 97 della Costituzione. 
    1.1.  -  Premette  in  fatto  la  ricorrente   che,   a   seguito
dell'entrata  in  vigore  dell'art.  2,  comma   222,   della   legge
finanziaria per  il  2010,  i  Comuni  della  Provincia  di  Bolzano,
invitati ad inserire i dati relativi  al  patrimonio  comunale  negli
appositi siti internet, si sono  posti  il  problema  dell'ambito  di
operativita' dell'obbligo di comunicazione  previsto  dalla  medesima
norma e si sono rivolti, dapprima,  all'amministrazione  provinciale.
Quest'ultima, nel parere reso  dal  direttore  dell'Ufficio  centrale
affari  legali  dell'amministrazione   provinciale,   arrivava   alla
conclusione che sui Comuni della Provincia (e sulla stessa Provincia)
gravasse l'obbligo di  comunicazione  dei  soli  dati  relativi  agli
immobili di proprieta' dello Stato, utilizzati o detenuti a qualunque
titolo dai medesimi Comuni (e dalla Provincia). Posto che alcuni  dei
predetti Comuni hanno ricevuto, successivamente, ulteriori  solleciti
da parte del Ministero dell'economia e  delle  finanze  a  provvedere
alla  prescritta  comunicazione,  il  Consorzio  dei   Comuni   della
Provincia di  Bolzano  si  e'  rivolto  all'amministrazione  statale,
tramite           l'apposito           indirizzo           telematico
(supportotematicopatrimonio@tesoro.it) predisposto  dal  Dipartimento
del tesoro, appunto, per  fornire  alle  amministrazioni  interessate
risposte  in  ordine  ad  eventuali  dubbi  interpretativi   relativi
all'applicazione della normativa in esame.  In  risposta  ai  quesiti
formulati dal Consorzio dei Comuni della Provincia,  il  Dipartimento
del tesoro, supporto tematico patrimonio, adottava  l'e-mail  oggetto
dell'impugnazione  con  il  presente  ricorso,  con  la  quale,   sul
presupposto dell'applicabilita'  dell'obbligo  di  comunicazione  dei
dati sul patrimonio ai sensi dell'art. 2, comma 222, della  legge  n.
191 del 2009 anche nei confronti dei Comuni delle  Province  autonome
di Trento e Bolzano e delle Province stesse,  avrebbe  sollecitato  i
Comuni  della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  a  fornire  «i  dati
identificativi a) degli immobili, edifici e  terreni,  di  proprieta'
degli stessi Comuni, Province e Regioni; b) degli immobili, edifici e
terreni, utilizzati o  detenuti  a  qualunque  titolo,  dallo  stesso
Comune, Provincia, Regione, di proprieta'  dello  Stato  o  di  altri
soggetti pubblici», escludendo  solo  «gli  immobili  che  il  Comune
utilizza o occupa (es. in locazione passiva) da proprietari privati». 
    1.2. - La ricorrente ritiene che,  con  il  provvedimento  e-mail
impugnato, lo Stato finirebbe, in  primo  luogo,  con  il  comprimere
tutta   una   serie   di   specifiche   competenze   legislative   ed
amministrative della medesima Provincia autonoma di Bolzano, connesse
alle proprieta' immobiliari della stessa, previste dall'art. 8, comma
1, in specie con riferimento ai numeri 8), 10), 11), 14), 17)  e  28)
ed a tutte le altre cifre pertinenti ad immobili, dall'art. 9,  comma
1, in specie in relazione al numero 11) ed a tutti gli  altri  numeri
pertinenti ad immobili, nonche' dagli artt. 16, 66,  67  e  68  dello
statuto speciale, incidendo in modo diretto sulla gestione  dei  beni
demaniali e patrimoniali della medesima Provincia  e  dei  Comuni  in
essa situati, costringendoli a rendere conto allo Stato in merito  al
loro acquisto ed al loro impiego. Considerato, poi, che gli  obblighi
di comunicazione di cui all'art. 2, comma 222, della legge n. 191 del
2009 sarebbero  -  ad  avviso  della  ricorrente  -  funzionali  alla
realizzazione degli obiettivi di contenimento della finanza pubblica,
nell'ambito del patto di stabilita' tra  gli  enti  dello  Stato,  il
provvedimento impugnato si porrebbe, altresi', in  contrasto  con  la
disciplina concordata e "rafforzata" sulla finanza provinciale di cui
agli artt. 69 e ss.  dello  statuto  speciale  che  attribuisce  alla
Provincia la competenza a stabilire gli obblighi relativi al patto di
stabilita' interna ed a vigilare sul raggiungimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica. 
    L'atto impugnato contrasterebbe, infine, anche con i principi  di
ragionevolezza (art. 3 Cost.), tutela delle minoranze (art. 6  Cost.)
e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.). 
    Pertanto, la ricorrente chiede a questa Corte di  dichiarare  che
non spetta allo Stato, e per esso  al  Dipartimento  del  tesoro  del
Ministero dell'economia e delle finanze,  imporre  al  Consorzio  dei
Comuni ed ai Comuni della Provincia di Bolzano la  comunicazione  dei
dati sul patrimonio di cui all'art. 2, comma 222, della legge n.  191
del 2009, e per  l'effetto  annullare  il  provvedimento  e-mail  del
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e  delle  finanze
datata 1° giugno 2010. 
    2. - Nel giudizio si e' costituito il  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo  che  il  ricorso  per  conflitto  sia   dichiarato
inammissibile e comunque respinto. 
    In via preliminare, il resistente sostiene  che  il  ricorso  sia
inammissibile  avendo  ad  oggetto  un  atto  non   dispositivo   ne'
imperativo, ma dichiaratamente chiarificatorio e non  proveniente  da
un organo legittimato a rappresentare lo Stato e quindi non idoneo  a
ledere le competenze della Provincia. 
    Nel merito, in ogni caso, il ricorso sarebbe infondato, posto che
la  materia  cui  afferisce  l'atto  impugnato  sarebbe  quella   del
«coordinamento  informativo  statistico  ed  informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale», che rientra  nella
competenza esclusiva dello Stato. Nella specie, la comunicazione  dei
dati servirebbe ad alimentare un completo sistema informativo volto a
consentire la ricognizione statistica di tutti i beni della  pubblica
amministrazione attraverso la  creazione  di  un  portale  e  di  due
indirizzi telematici di supporto tecnico (nel  cui  ambito  e'  stato
appunto inviato l'e-mail qui impugnato) in  ragione  della  finalita'
perseguita dalla norma in esame, che  e'  quella  di  realizzare  una
ricognizione completa di tutti i beni pubblici, in  funzione  diretta
del rendiconto patrimoniale dello  Stato  a  prezzi  di  mercato,  ma
utilizzabile anche per altri fini di interesse statale. 
    3.  -  All'udienza  pubblica  le  parti   hanno   insistito   per
l'accoglimento delle conclusioni contenute nelle memorie scritte. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato  conflitto  di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione  all'e-mail  del
Ministero dell'economia e delle finanze  ‒  Dipartimento  del  tesoro
datato 1° giugno 2010, registrato  dal  Consorzio  dei  Comuni  della
Provincia di Bolzano in data 3 giugno  2010  sub  prot.  n.  2254  ed
inviato dal Consorzio stesso alla Provincia autonoma di  Bolzano  con
lettera datata 4 giugno 2010, prot. n. 2256. 
    Con   esso,   il   predetto   Dipartimento,    sul    presupposto
dell'applicabilita'  dell'obbligo  di  comunicazione  dei  dati   sul
patrimonio ai sensi dell'art. 2, comma 222, della legge  23  dicembre
2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e
pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria  2010),  anche   nei
confronti dei Comuni delle Province autonome di Trento  e  Bolzano  e
delle Province stesse, avrebbe sollecitato i Comuni  della  Provincia
autonoma di  Bolzano  a  fornire  «i  dati  identificativi  a)  degli
immobili, edifici e  terreni,  di  proprieta'  degli  stessi  Comuni,
Province e Regioni; b) degli immobili, edifici e terreni,  utilizzati
o detenuti  a  qualunque  titolo,  dallo  stesso  Comune,  Provincia,
Regione, di proprieta' dello Stato o  di  altri  soggetti  pubblici»,
escludendo solo «gli immobili che il Comune utilizza o occupa (es. in
locazione passiva) da proprietari privati». 
    La ricorrente sostiene che,  con  l'impugnato  e-mail,  sarebbero
state violate tutta una serie di specifiche competenze legislative ed
amministrative della Provincia autonoma  di  Bolzano,  connesse  alle
proprieta' immobiliari della stessa (di cui all'art. 8, comma  1,  in
specie ai numeri 8), 10), 11), 14), 17) e 28), ed a  tutte  le  altre
cifre pertinenti ad immobili, all'art.  9,  comma  1,  in  specie  in
relazione al numero 11), ed a tutti gli altri  numeri  pertinenti  ad
immobili, ed all'art. 16 del decreto del Presidente della  Repubblica
31 agosto 1972, n. 670 recante «Approvazione del  testo  unico  delle
leggi  costituzionali  concernenti  lo  statuto   speciale   per   il
Trentino-Alto Adige»), con conseguente diretta lesione dell'autonomia
di gestione degli immobili da parte della medesima  Provincia  e  dei
Comuni in essa situati, garantita dagli  artt.  66,  67  e  68  dello
statuto speciale. La normativa  censurata  sarebbe,  inoltre,  lesiva
dell'autonomia  finanziaria  della  medesima  Provincia,  posto  che,
proprio in relazione al perseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa pubblica e'  stata  concordata,  a  livello  provinciale,
sulla  base  di  quanto  prescritto  dallo  statuto   speciale,   una
disciplina particolare rispetto a quella  vigente  in  altre  realta'
regionali, che ha trovato ingresso nel nuovo Titolo VI  del  medesimo
statuto speciale (artt. da 69 a 86) e che attribuisce alla  Provincia
la  competenza  a  stabilire  gli  obblighi  relativi  al  patto   di
stabilita' interna ed a vigilare sul raggiungimento  degli  obiettivi
di finanza pubblica. 
    L'atto impugnato  sarebbe,  infine,  in  contrasto  anche  con  i
principi di ragionevolezza (art. 3  Cost.),  tutela  delle  minoranze
linguistiche  (art.  6  Cost.)  e  buon  andamento   della   pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.). 
    2.  -  In  via  preliminare,  occorre  esaminare  l'eccezione  di
inammissibilita' del ricorso formulata dal Presidente  del  Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  generale  dello
Stato. 
    2.1. - Secondo il resistente, il  ricorso  sarebbe  inammissibile
avendo  ad  oggetto  un  atto  non  dispositivo  ne'  imperativo,  ma
dichiaratamente  chiarificatorio  e  non  proveniente  da  un  organo
legittimato a rappresentare lo Stato e quindi non idoneo a ledere  le
competenze della Provincia. 
    2.2. - L'eccezione e' fondata, con  conseguente  inammissibilita'
del ricorso. 
    2.2.1. - Dal testo del ricorso introduttivo  risulta  che  l'atto
impugnato e' costituito da un e-mail  indirizzato  al  Consorzio  dei
Comuni della Provincia di  Bolzano  in  risposta  ad  un  quesito  da
quest'ultimo formulato per risolvere i dubbi inerenti  all'ambito  di
applicabilita' ed alla portata dell'obbligo di comunicazione dei dati
patrimoniali disposto dall'art. 2, comma 222, della legge n. 191  del
2009. 
    Tale disposizione ha, infatti, previsto una ricognizione generale
del  patrimonio  edilizio  pubblico  «ai  fini  della  redazione  del
rendiconto patrimoniale delle amministrazioni pubbliche a  valori  di
mercato»   ed   ha   conseguentemente   prescritto   a   «tutte    le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del  d.lgs.  n.  165  del
2001, che utilizzano o detengono, a  qualsiasi  titolo,  immobili  di
proprieta'  dello  Stato  o  di  proprieta'  dei  medesimi   soggetti
pubblici» di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze ‒
Dipartimento del tesoro l'elenco identificativo dei predetti  beni  e
di comunicare tutte le successive  variazioni.  In  riferimento  agli
adempimenti connessi con  l'applicazione  di  tale  disposizione,  il
Dipartimento del tesoro ha predisposto un sistema di comunicazione di
dati relativi  agli  immobili  di  proprieta'  dello  Stato  e  delle
amministrazioni pubbliche  e  di  quelli  detenuti  o  utilizzati,  a
qualunque  titolo,  dagli  stessi  soggetti.  Detto  Dipartimento  ha
offerto alle amministrazioni interessate un supporto  in  termini  di
informazioni, non solo attraverso il sito, completo  di  informazioni
sul progetto, ma anche con l'ausilio di due indirizzi telematici,  il
primo per le questioni  di  carattere  tecnico,  il  secondo  per  le
questioni di carattere giuridico, relative alla risoluzione di  dubbi
interpretativi. 
    L'e-mail impugnato dalla ricorrente e' stato adottato proprio  in
risposta ad uno dei numerosi quesiti pervenuti, al fine  di  spiegare
il contenuto della norma. Tale risposta del «Dipartimento del Tesoro,
Supporto Tematico Patrimonio» al quesito proposto dal  Consorzio  dei
Comuni della Provincia di Bolzano, costituisce  pertanto  espressione
della predetta collaborazione tecnica, fornita da parte di una  delle
articolazioni  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   (il
supporto tematico patrimonio), alle  amministrazioni  interessate  in
vista dell'applicazione della normativa citata. 
    Questa Corte, fin da epoca risalente, ha  espressamente  chiarito
che, per quanto riguarda i conflitti tra Stato e Regione,  l'art.  39
della legge 11 marzo 1953, n. 87, nel prevedere  che  l'atto  che  si
assume lesivo della competenza di uno dei due  soggetti  puo'  essere
costituito da «qualunque atto di un loro organo  che,  nell'esercizio
di funzioni legislative o  amministrative,  affermi  in  concreto  la
propria competenza o neghi l'altrui»  (sentenza  n.  153  del  1967),
esige che  esso  «contenga  una  chiara  manifestazione  di  volonta'
dell'organo in  ordine  all'affermazione  di  una  [...]  competenza»
propria dell'ente, in un determinato  settore  (sentenza  n.  12  del
1957). Alla stregua di tale principio, si e'  ripetutamente  ribadito
che  non  hanno  attitudine  lesiva  della  sfera   di   attribuzione
costituzionale dell'ente confliggente quegli atti che siano privi  di
efficacia vincolante e che non contengano una  chiara  manifestazione
di volonta'  dell'ente  di  riaffermare  la  propria  competenza  nel
settore in esame e di negare l'altrui, risolvendosi, ad  esempio,  in
mere istruzioni o pareri non vincolanti o indicazioni tecniche  (vedi
sentenze n. 197 del 2007, n. 334 del 2006, n. 73 del 2005, n. 97  del
2003). 
    Nella specie, l'e-mail impugnato ha, come si  e'  gia'  rilevato,
una  portata  puramente  informativa,  essendo  stata  adottata   dal
supporto informatico  appositamente  istituito  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze al solo scopo di rispondere al  quesito
proposto proprio dal Consorzio dei Comuni siti nel  territorio  della
Provincia autonoma di Bolzano, sull'ambito di applicazione  dell'art.
2, comma 222, della legge n. 191 del 2009, risolvendosi  in  un  mero
parere tecnico, non vincolante. Essa, conseguentemente, non ha alcuna
portata vincolante nei confronti delle amministrazioni alle quali  e'
indirizzata, non contenendo alcuna manifestazione  di  volonta',  che
sia  peraltro  riconducibile  ad   un   organo   dell'amministrazione
legittimato a rappresentare lo  Stato  e  ad  esprimerne  appunto  la
volonta'  all'esterno,  che  si  risolva  nell'affermazione  di   una
competenza propria dello Stato nell'ambito indicato. 
    L'e-mail  impugnato,  pertanto,  in  quanto  privo  di  carattere
vincolante sia per il Consorzio dei Comuni siti nel territorio  della
Provincia autonoma  di  Bolzano,  che  ha  formulato  il  quesito  in
risposta del quale  detto  e-mail  e'  stata  adottato,  sia  per  la
Provincia  stessa,  non  ha  attitudine  lesiva  delle   attribuzioni
costituzionali della Provincia autonoma di Bolzano nella  materia  in
esame.