IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 1961 del  2011,  proposto  da  Igea  Marmi  S.r.1.,
rappresentata e  difesa  dall'avv.  Luciano  Dalfino,  con  domicilio
eletto in Bari, via Andrea da Bari, 157; 
    Contro Regione Puglia, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Marco
Lancieri, con domicilio eletto in Bari, via Cardassi, 58; 
    Provincia di Barletta Andria Trani; 
    Per l'annullamento: 
        della deliberazione della Giunta Regionale  della  Puglia  26
luglio 2011, n. 1712, pubblicata nel BURP n. 127 del 16 agosto  2011,
ad oggetto «Regolamento garanzie finanziarie relative alle  attivita'
di smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006.  Criteri
e modalita' di presentazione e di utilizzo). Modifica»; 
        del regolamento della Regione Puglia  n.  18  del  16  luglio
2007,  pubblicato  nel  BURP  in  data  18   luglio   2007,   recante
«Regolamento  garanzie  finanziarie  relative   alle   attivita'   di
smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). Criteri  e
modalita' di presentazione e  di  utilizzo»  quale  risultante  anche
dalle modifiche apportate, con la suddetta deliberazione di G.R.; 
        della  nota  del  dirigente  del  Settore  15°  -  Rifiuti  e
bonifiche della Provincia di Barletta-Andria-Trani prot. n. 33406 del
6 settembre 2011, con cui e' stato richiesto alla societa' istante di
trasmettere  le  garanzie  finanziarie  come  previste   dal   citato
regolamento regionale, cosi' come modificato; 
        di ogni altro atto ai predetti comunque  connesso,  ancorche'
non conosciuto; 
    Visti il ricorso e i relativi allegati; 
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti  gli  artt.  79,  comma  1  cod.  proc.   amm.,   1   legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e n. 23 legge 11 marzo 1953,  n.
87; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore  il  dott.  Francesco  Cocomile  e  uditi   nell'udienza
pubblica del giorno 7 marzo 2012 per  le  parti  i  difensori  avv.ti
Luigi D'Ambrosio,  su  delega  dell'avv.  Luciano  Dalfino,  e  Marco
Lancieri; 
 
                              F a t t o 
 
    L'odierna ricorrente  Igea  Marmi  s.n.c.  (successivamente  Igea
Marmi  S.r.l.)  esercita,  giusta  autorizzazione   del   Commissario
delegato per l'emergenza ambientale in Puglia n. 22  del  22  gennaio
2002, attivita' di smaltimento rifiuti inerti in una  discarica  sita
nel Comune di Trani, per una capacita' ricettiva  consentita  di  mc.
900.000. 
    In data 24 settembre 2003 la deducente trasmetteva alla Provincia
di Bari la documentazione necessaria per l'adeguamento  dell'impianto
alle disposizioni di cui al d.lgs. 13 gennaio 2003,  n.  36  ai  fini
della prosecuzione dell'esercizio della struttura. 
    In particolare,  la  societa'  istante  comunicava  il  piano  di
adeguamento dell'impianto, che si compone - tra l'altro -  del  piano
di gestione operativa, del piano di ripristino ambientale e di quello
di gestione post-operativa secondo le previsioni di cui  all'art.  13
d.lgs. n. 36/2003. 
    La Provincia di Bari, tuttavia, non si  esprimeva  in  ordine  al
predetto piano di adeguamento. 
    Con la nota prot. n. 3074/11-6 del 7 agosto 2007 la Provincia  di
Bari  invitava  la  societa'  Igea  Marmi  s.n.c.  a  conformarsi  al
contenuto del regolamento della Regione Puglia 16 luglio 2007, n.  18
recante disposizioni in materia  di  «garanzie  finanziarie  relative
alle attivita' di smaltimento e di recupero dei  rifiuti  (d.lgs.  n.
152/2006). Criteri e modalita' di presentazione e di utilizzo»,  come
recepito con deliberazione della Giunta provinciale di  Bari  n.  107
del 27 luglio 2007. 
    In particolare, con  il  regolamento  regionale  n.  18/2007,  la
Regione Puglia, «in applicazione dell'art. 22 della l.r. n. 39/2006 e
nelle more della determinazione da parte dello Stato dei requisiti  e
delle  capacita'  tecniche  e  finanziarie  per   l'esercizio   delle
attivita' di gestione dei rifiuti di cui alla lettera  h),  comma  2,
dell'art. 195 d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006» (cfr. art. 1, comma  1
del citato regolamento), ha dettato norme  a  regime  in  materia  di
garanzie finanziarie per l'esercizio delle attivita' di smaltimento e
recupero dei rifiuti. 
    In esecuzione del  citato  regolamento  la  societa'  Igea  Marmi
avrebbe dovuto offrire garanzie che - secondo la prospettazione della
stessa ricorrente - sono eccessive e che nessun istituto  bancario  o
assicurativo sarebbe disposto a prestare. 
    Con l'impugnata deliberazione di G.R.  n.  1712/2011  la  Regione
Puglia ha apportato modifiche ad alcune disposizioni del  regolamento
regionale n. 18/2007. 
    La  Provincia  di  Barletta-Andria-Trani  con  la  gravata   nota
dirigenziale prot. n. 33406 del 6 settembre 2011  ha  richiesto  alla
societa' istante di trasmettere le garanzie finanziarie previste  dal
citato regolamento regionale, cosi' come modificato dalla  D.G.R.  n.
1712/2011. 
    L'odierna deducente impugna in questa sede la deliberazione della
Giunta Regionale della Puglia 26 luglio 2011, n. 1712, pubblicata nel
BURP n. 127 del 16 agosto  2011,  ad  oggetto  «Regolamento  garanzie
finanziarie relative alle attivita' di smaltimento e di  recupero  di
rifiuti (d.lgs. 152/2006. Criteri e modalita' di presentazione  e  di
utilizzo). Modifica», il regolamento della Regione Puglia n.  18  del
16 luglio 2007, pubblicato nel BURP in data 18 luglio  2007,  recante
«Regolamento  garanzie  finanziarie  relative   alle   attivita'   di
smaltimento e di recupero di rifiuti (d.lgs. n. 152/2006). Criteri  e
modalita' di presentazione e  di  utilizzo»  quale  risultante  anche
dalle modifiche apportate con la suddetta deliberazione di G.R., e la
nota del dirigente del  Settore  15°  -  Rifiuti  e  bonifiche  della
Provincia di Barletta-Andria-Trani prot. n.  33406  del  6  settembre
2011, con cui e' stato richiesto alla societa' istante di trasmettere
le  garanzie  finanziarie  come  previste  dal   citato   regolamento
regionale, cosi' come modificato. 
    Si affida ai motivi cosi' rubricati: 
        1)    Illegittimita'    derivata     dalla     illegittimita'
costituzionale dell'art. 22 legge Regione Puglia 28 dicembre 2006, n.
39 per violazione dell'art. 117 Cost. e dell'art. 195, comma 2, lett.
g) (gia' lett. h) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 
        2) Violazione dell'art. 14 d.lgs. 13  gennaio  2003,  n.  36.
Violazione dell'art. 1 legge 7 agosto 1990, n.  241.  Violazione  del
principio di proporzionalita' dell'azione amministrativa. Eccesso  di
potere  per  difetto  di   motivazione;   carenza   di   istruttoria;
illogicita'; ingiustizia manifesta; 
        3) Violazione,  sotto  distinto  profilo,  del  principio  di
proporzionalita' dell'azione amministrativa. Eccesso  di  potere  per
illogicita'; ingiustizia manifesta; disparita' di trattamento; 
        4) Violazione,  sotto  distinto  profilo,  del  principio  di
proporzionalita' dall'azione amministrativa. Eccesso  di  potere  per
ingiustizia manifesta e disparita' di trattamento. 
    Si costituiva la Regione Puglia, resistendo al gravame. 
    Alla pubblica udienza del giorno 7 marzo 2012 la causa e' passata
in decisione. 
 
                            D i r i t t o 
 
    Il  Collegio   ritiene   che   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art 22, comma 2 legge Regione Puglia 28  dicembre
2006, n. 39 assuma rilevanza pregiudiziale ai  fini  della  decisione
della presente causa e  sia  non  manifestamente  infondata,  per  le
ragioni che si diranno. 
    Ai sensi della citata disposizione regionale «La Regione provvede
entro trenta giorni, in via transitoria,  alla  determinazione  delle
garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento  e
di recupero dei rifiuti mediante adozione di apposito regolamento». 
    In esecuzione del suddetto art. 22, comma 2 legge Regione  Puglia
n.  39/2006  la  Regione  ha  provveduto  alla  determinazione  delle
garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento  e
di recupero dei rifiuti  con  il  gravato  regolamento  regionale  n.
18/2007. 
    Invero, la premessa dell'art.  1  del  regolamento  regionale  n.
18/2007 chiarisce che lo stesso e'  stato  emanato  «In  applicazione
dell'art. 22 della l.r. n. 39/2006 e nelle more della  determinazione
da parte dello Stato dei  requisiti  e  delle  capacita'  tecniche  e
finanziarie per l'esercizio delle attivita' di gestione  dei  rifiuti
di cui alla lettera h), comma 2, dell'art. 195 del d.lgs. n. 152  del
3 aprile 2006 ...». 
    Delle previsioni  contenute  nel  regolamento  n.  18/2007  (come
risultante dalle modificazioni  apportate  dalla  gravata  D.G.R.  n.
1712/2011) l'Amministrazione provinciale della Provincia BAT ha fatto
esplicita applicazione con l'impugnata nota del dirigente del Settore
15° - Rifiuti e bonifiche prot. n. 33406 del 6  settembre  2011,  con
cui e' stato  richiesto  alla  societa'  istante  di  trasmettere  le
garanzie finanziarie previste dal citato regolamento regionale, cosi'
come modificato. 
    Detto provvedimento provinciale (censurato in questa sede in  uno
al regolamento regionale n. 18/2007 ed alla D.G.R. n. 1712/2011)  e',
pertanto, chiaramente  applicativo  delle  previsioni  contenute  nel
regolamento regionale come successivamente novellato. 
    Da   qui   la   rilevanza   della   questione   di   legittimita'
costituzionale della citata disposizione legislativa regionale  (i.e.
art. 22, comma 2 legge Regione Puglia n. 39/2006 su cui si  fonda  il
potere della Regione di adottare il citato regolamento n.  18/2007  e
le successive modifiche)  ai  fini  della  decisione  della  presente
controversia, tenuto conto del motivo  ricorso  sub  1  che  pone  al
centro la valutazione in ordine  alla  compatibilita'  costituzionale
della disposizione legislativa regionale de qua. 
    Invero, unicamente la declaratoria di  incostituzionalita'  della
prescrizione di cui all'art. 22, comma  2  legge  Regione  Puglia  n.
39/2006, facendo venir  meno  la  norma  attributiva  della  potesta'
regolamentare (concretatasi con l'adozione del censurato  regolamento
regionale n. 18/2007 modificato con la parimenti  gravata  D.G.R.  n.
1712/2011),   determinerebbe   la    caducazione    del    contestato
provvedimento provinciale applicativo del menzionato regolamento. 
    A tal riguardo, va, altresi', evidenziato che  il  ricorso  della
Igea e' sicuramente ammissibile. 
    Il regolamento n. 18/2007 (modificato dalla D.G.R. n.  1712/2011)
configura un tipico «regolamento  volizione  preliminare»  contenente
disposizioni normative generali ed astratte circa i  requisiti  e  le
capacita' tecniche e finanziarie per l'esercizio delle  attivita'  di
gestione dei rifiuti, prive di carattere immediatamente lesivo. 
    Cons. Stato, Sez. IV, 14 febbraio 2005, n. 450 distingue  i  «...
regolamenti  c.d.  volizioni  preliminari,  che,  caratterizzati   da
requisiti  di  generalita'  e  astrattezza,   contengono   previsioni
normative astratte e programmatiche, che  non  si  traducono  in  una
immediata incisione della sfera giuridica del destinatario,  a  nulla
rilevando che cio' possa accadere in futuro,  e  i  regolamenti  c.d.
volizioni-azioni,  che  contengono,  almeno  in   parte,   previsioni
destinate alla immediata applicazione, in quanto capaci  di  produrre
un immediato effetto lesivo della sfera  giuridica  del  destinatario
...». 
    La distinzione e'  strumentale  all'affermazione,  da  parte  del
Consiglio di Stato, della operativita' della regola  della  immediata
impugnazione unicamente nella seconda ipotesi (regolamento  volizione
azione), dovendosi nel primo caso (regolamento volizione preliminare)
far ricorso alla tecnica della cd. doppia impugnazione  congiunta  di
regolamento ed atto applicativo lesivo. 
    In tal senso anche T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 8 marzo 2006, n.
95: «I regolamenti  possono  essere  autonomamente  e  immediatamente
impugnati  solo  quando  contengano  disposizioni   suscettibili   di
arrecare, in via diretta ed immediata, un'effettiva e attuale lesione
dell'interesse  di  un   determinato   soggetto   (c.d.   regolamenti
costituenti  "volizioni  azioni''),  mentre  se  il  pregiudizio   e'
conseguenza dell'atto di applicazione concreta, il  regolamento  deve
essere impugnato congiuntamente ad esso (c.d. regolamento costituente
"volizione preliminare'')». 
    Cionondimeno,  parte  ricorrente,  a  fronte  di  un  regolamento
regionale  quale  il  n.  18/2007  (qualificabile  come   regolamento
volizione preliminare) contenente - come detto  -  mere  disposizioni
generali ed astratte risultanti dalle modificazioni  apportate  dalla
D.G.R. n. 1712/2011 (e quindi  insuscettibili,  in  quanto  tali,  di
arrecare un pregiudizio in via  diretta  ed  immediata  alla  propria
sfera giuridica), lo ha correttamente censurato con la tecnica  della
doppia   impugnazione,   e   cioe'   congiuntamente   al   menzionato
provvedimento dell'Amministrazione provinciale BAT (nota dirigenziale
prot. n.  33406  del  6  settembre  2011)  applicativo  del  suddetto
regolamento come novellato dalla D.G.R. citata. 
    Venendo al profilo della non manifesta infondatezza, va  rilevato
che l'autoattribuzione legislativa (ex art. 22, comma 2 legge Regione
Puglia n. 39/2006), sia pure  in  via  transitoria,  da  parte  della
Regione Puglia, della potesta'  di  dettare  norme  regolamentari  in
detta materia (riservata alla competenza normativa statale)  si  pone
in contrasto con l'art. 117, commi 2, lett. s) e 6 Cost. e con l'art.
195, comma 2, lett. g) d.lgs. n. 152/2006. 
    Invero, in forza della  disposizione  costituzionale  (introdotta
dalla  riforma  costituzionale  n.  3/2001)  spetta  alla  competenza
legislativa  esclusiva  dello   Stato   «la   tutela   dell'ambiente,
dell'ecosistema e dei beni culturali». 
    Peraltro, l'art. 117, comma 6 Cost.  sancisce  che  «La  potesta'
regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle  materie  di   legislazione
esclusiva, salva delega alle regioni». 
    Ai sensi dell'art. 195, comma 2,  lett.  g)  d.lgs.  n.  152/2006
(disposizione certamente in linea con la previsione di cui al  citato
art. 117, comma  2,  lett.  s)  Cost.)  spetta  allo  Stato  «...  la
determinazione dei requisiti e delle capacita' tecniche e finanziarie
per l'esercizio delle attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresi
i criteri generali per la determinazione delle  garanzie  finanziarie
in favore delle regioni, con particolare  riferimento  a  quelle  dei
soggetti obbligati  all'iscrizione  all'Albo  di  cui  all'art.  212,
secondo la modalita' di cui al comma 9 dello  stesso  articolo;  ...»
(con la novella di cui al d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 l'originaria
lett. h) cui fa riferimento la premessa dell'art. 1  del  regolamento
regionale n. 18/2007 e'  divenuta  l'attuale  lett.  g),  restandone,
tuttavia, immutata la formulazione). 
    La materia oggetto del presente contenzioso (i.e. determinazione,
operata - sia pure in via transitoria - dalla Regione Puglia  con  il
censurato regolamento n.  18/2007  come  modificato  dalla  impugnata
D.G.R. n. 1712/2011, delle garanzie finanziarie per la gestione degli
impianti di smaltimento e di  recupero  dei  rifiuti)  e',  pertanto,
riservata alla competenza legislativa e regolamentare esclusiva dello
Stato ai sensi degli artt. 117, commi 2, lett. s) e 6  Cost.  e  195,
comma 2, lett. g) d.lgs. n. 152/2006, venendo in rilievo  «la  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema». 
    Di  conseguenza  la  Regione  non  ha  potesta'   legislativa   e
regolamentare, neppure in via transitoria, in subiecta materia. 
    Peraltro, lo Stato non ha conferito ai sensi dell'art. 117, comma
6 Cost. alcuna delega «regolamentare» alla Regione. 
    Ne deriva il contrasto del  regolamento  n.  18/2007  (modificato
dalla impugnata D.G.R. n. 1712/2011) e  prima  ancora  dell'art.  22,
comma 2 legge Regione Puglia  n.  39/2006  con  il  citato  parametro
costituzionale. 
    In   particolare,   la    norma    legislativa    regionale    ha
illegittimamente attribuito alla Regione il  potere  di  adottare  un
regolamento in una materia riservata alla  competenza  legislativa  e
regolamentare esclusiva dello Stato. 
    A tal proposito, si rammenta  il  principio  affermato  da  Corte
cost., 22 dicembre 2010, n. 373: «La  Corte  costituzionale  dichiara
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 3,  comma  1,  lettera  f),
secondo periodo, l.r. Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, nella parte  in
cui attribuisce alla Regione il potere di regolamentare gli ambiti di
attivita' soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle
more della determinazione degli indirizzi nazionali,  come  nel  caso
dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.  La
competenza in  tema  di  tutela  dell'ambiente,  in  cui  rientra  la
disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non
sono percio' ammesse iniziative delle regioni  di  regolamentare  nel
proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della  relativa
disciplina  statale.  Il  legislatore  regionale  non  poteva  dunque
disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della  Regione
potesse  prescindere  dalla  previa  adozione  degli   indirizzi   di
carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali». 
    Conclusivamente  il  Collegio,  per  le  ragioni  sopra  esposte,
solleva questione di costituzionalita' dell'art. 22,  comma  2  legge
Regione Puglia 28 dicembre 2006, n. 39, per contrasto con l'art. 117,
commi 2, lett. s) e 6 della Costituzione e con l'art. 195,  comma  2,
lett. g) d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 
    Alla luce delle considerazioni  che  precedono  e'  sospesa  ogni
decisione sulla predetta controversia, dovendo  la  questione  essere
demandata al giudizio della Corte costituzionale.