Ordinanza
nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3, comma 2, e
4,  comma  2,  della  legge  della Regione Campania 28 novembre 2007,
n. 12  (Incentivi  alle imprese per l'attivazione del piano di azione
per  lo  sviluppo  economico  regionale),  promosso  con  ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri notificato il 1° febbraio 2008,
depositato  in cancelleria il 6 febbraio 2008 ed iscritto al n. 8 del
registro ricorsi 2008.
   Visto l'atto di costituzione della Regione Campania;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  2  dicembre  2008  il  giudice
relatore Franco Gallo;
   Uditi  l'avvocato dello Stato Vittorio Russo per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avvocato Rosanna Panariello per la Regione
Campania.
   Ritenuto  che,  con  ricorso  notificato  il  1°  febbraio  2008 e
depositato  il 6 febbraio successivo, il Presidente del Consiglio dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato,  ha  promosso  -  in  riferimento all'art. 117, secondo comma,
lettera   e),   della   Costituzione   -  questione  di  legittimita'
costituzionale  degli  artt.  3,  comma  2, e 4, comma 2, della legge
della  Regione  Campania  28  novembre  2007,  n. 12  (Incentivi alle
imprese  per  l'attivazione  del  piano  di  azione  per  lo sviluppo
economico regionale);
     che  il  ricorrente  premette  che  le norme censurate prevedono
misure  d'aiuto  da  concedersi  secondo  le procedure previste dagli
articoli  4  e  7  del  decreto  legislativo  31  marzo  1998, n. 123
(Disposizioni  per  la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico  alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della  legge  15  marzo  1997,  n. 59), in particolare attribuendo un
credito d'imposta o bonus fiscale sia alle imprese che effettuano nel
territorio   regionale   nuovi   investimenti   produttivi   in  beni
strumentali  materiali  e immateriali (art. 3, comma 2), sia a quelle
che incrementano il numero di lavoratori dipendenti o ne stabilizzano
l'occupazione  nelle  unita'  locali ubicate sul territorio regionale
(art. 4, comma 2);
     che  il  ricorrente  medesimo  lamenta  che  le  norme impugnate
violano  la  competenza  legislativa  esclusiva statale in materia di
tributi  erariali,  perche'  non  circoscrivono  l'operativita' delle
suddette  misure  di  agevolazione  ai  soli  tributi regionali, come
espressamente   previsto   dal   comma  2  dell'art.  4  del  decreto
legislativo n. 123 del 1998, ma estendono «i sistemi di compensazione
di  tali misure anche ai tributi erariali, in violazione altresi' del
disposto  dell'art.  17  del d.lgs. n. 241/1997, che, ai commi 1 e 2,
consente  eventuali  compensazioni  dei  crediti solo relativamente a
tributi erariali espressamente indicati»;
     che,  secondo la difesa erariale, tale estensione e' preclusa al
legislatore  regionale,  perche'  la  Corte  costituzionale,  con  la
sentenza  n. 37 del 2004, ha evidenziato che, fino a quando non avra'
avuto  luogo l'introduzione dei principi di coordinamento del sistema
tributario   ai   sensi   dell'art.   119  della  Costituzione  -  la
determinazione dei quali compete allo Stato -, le Regioni non possono
incidere sulla vigente disciplina dei tributi statali;
     che si e' costituita la Regione Campania, senza nulla dedurre;
     che  il  10  luglio  2008,  l'Avvocatura  generale  dello Stato,
nell'interesse   del   Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
depositato   atto   di   rinuncia   al   ricorso,  in  considerazione
dell'entrata  in  vigore  della  legge  reg. Campania 14 aprile 2008,
n. 6;
     che in udienza il difensore della Regione Campania ha dichiarato
di  accettare  la  rinuncia  senza  previa deliberazione della Giunta
regionale,  sostenendo  che  l'art.  31  della  legge 22 maggio 1971,
n. 348  (Approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  123, comma secondo,
della Costituzione, dello Statuto della Regione Campania), esclude la
necessita' di una tale deliberazione.
   Considerato che, successivamente alla proposizione del ricorso, la
Regione  Campania,  con  la  legge regionale 14 aprile 2008, n. 6, ha
aggiunto  all'art.  3  della  legge  reg.  28  novembre  2007,  n. 12
(Incentivi  alle imprese per l'attivazione del piano di azione per lo
sviluppo  economico  regionale), il comma 8 e all'art. 4 della stessa
legge  il  comma 10, i quali, con identica formulazione, stabiliscono
che  «Le  modalita'  e  le procedure di accesso alle agevolazioni, di
utilizzo  del  credito  di  imposta da parte dei soggetti beneficiari
della   concessione  di  agevolazione  -  nei  limiti  delle  risorse
finanziarie  regionali  ad  esso  destinate -, di effettuazione delle
verifiche  necessarie  a  garantire  la  corretta  applicazione delle
disposizioni  di cui al presente articolo, la disciplina dei rapporti
finanziari  sono  definite  previa stipula di apposito accordo tra la
regione  Campania,  il  Ministero dell'economia e finanze e l'Agenzia
delle entrate»;
     che,  proprio «in considerazione delle modifiche apportate dalla
Regione  alle  misure  impugnate»,  il  ricorrente  ha  rinunciato al
ricorso, affermando che tali modifiche hanno sostanzialmente recepito
le  censure  proposte, riportando la procedura relativa alle suddette
agevolazioni nell'ambito della competenza statale;
     che il difensore della Regione Campania ha dichiarato in udienza
di  accettare  la  rinuncia  senza  depositare  una  deliberazione di
accettazione  della  Giunta  regionale,  affermando  che,  in base al
secondo  comma  dell'art.  31  della  legge  22  maggio  1971, n. 348
(Approvazione,  ai  sensi  dell'articolo  123,  comma  secondo, della
Costituzione,  dello  Statuto  della  Regione  Campania),  la  Giunta
regionale  delibera,  «in  materia di liti attive e passive», solo su
«rinuncia  e transazione» e, in particolare, nei ricorsi davanti alla
Corte costituzionale, solo «sulle rinunzie agli stessi»;
     che  la  materia  della  legittimazione  all'accettazione  della
rinuncia al ricorso nel giudizio costituzionale e' regolata dall'art.
25   delle  norme  integrative  per  i  giudizi  davanti  alla  Corte
costituzionale,  il  quale  stabilisce  che  tale  accettazione  deve
provenire dalla parte;
     che  ne'  dette  norme  integrative, ne' la legge 11 marzo 1953,
n. 87,  ne'  il «regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di
Stato   in  sede  giurisdizionale»,  le  cui  norme  sono  richiamate
dall'art.  22,  primo  comma,  di tale legge «in quanto applicabili»,
prevedono  una  specifica  disciplina  del  potere  del difensore nel
giudizio costituzionale di accettare la rinuncia al ricorso;
     che,   in  difetto  di  una  tale  specifica  disciplina,  trova
applicazione  il principio generale desumibile dall'art. 306, secondo
comma,  del  codice di procedura civile, il quale regola nello stesso
modo  la legittimazione alla rinuncia agli atti del giudizio e quella
relativa   alla   corrispondente  accettazione,  prevedendo  che  «le
dichiarazioni  di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o
da  loro  procuratori  speciali […]» ed escludendo, cosi', che
l'accettazione  della  rinuncia  rientri  tra  i  poteri  propri  del
difensore;
     che,  pertanto  - contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa
della Regione Campania - la previsione del secondo comma dell'art. 31
dello  statuto  regionale,  secondo cui la Giunta regionale delibera,
sentito  il  Consiglio,  sulle rinunzie ai ricorsi davanti alla Corte
costituzionale,  deve  essere  interpretata  nel  senso che la Giunta
delibera anche sull'accettazione delle rinunzie ai medesimi ricorsi;
     che da cio' consegue che la menzionata accettazione da parte del
difensore della Regione Campania non ha effetto, non avendo questi il
relativo potere;
     che  la  rinuncia  non regolarmente accettata dalla controparte,
pur   non   comportando  l'estinzione  del  processo,  puo'  fondare,
unitamente  ad  altri elementi, una dichiarazione di cessazione della
materia  del  contendere  per carenza di interesse del ricorrente (ex
plurimis,  sentenze  n. 320  del  2008  e  n. 451 del 2007; ordinanza
n. 345 del 2006);
     che,  nella  specie,  non  risulta  che la norma impugnata abbia
avuto medio tempore applicazione;
     che   il   suindicato  intervento  normativo  -  richiedendo  il
menzionato  «apposito  accordo  tra  regione  Campania,  il Ministero
dell'economia e finanze e l'Agenzia delle entrate» per l'applicazione
delle impugnate norme agevolative - puo' ritenersi satisfattivo della
pretesa   avanzata   con   il   ricorso,   anche   in  considerazione
dell'inequivoco contenuto dell'atto di rinuncia;
     che  e',  percio',  venuto  meno  l'interesse  del  ricorrente a
coltivare  il  ricorso,  con conseguente cessazione della materia del
contendere.