Ordinanza
nel  giudizio  per  conflitto  di attribuzione tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 2
febbraio    2005    (Doc.    IV-quater,    n. 112),   relativa   alla
insindacabilita',  ai  sensi  dell'articolo  68,  primo  comma, della
Costituzione, delle opinioni espresse dal deputato Guglielmo Rositani
nei  confronti  di  Mauro  Meli,  promosso  con  ricorso  del Giudice
dell'udienza  preliminare del Tribunale di Cagliari, notificato il 12
giugno  2008, depositato in cancelleria il 29 luglio 2008 ed iscritto
al  n. 17 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2007, fase di
merito;
   Visto l'atto di costituzione della Camera dei deputati;
   Udito  nella  Camera  di  consiglio del 3 dicembre 2008 il giudice
relatore Giuseppe Tesauro;
   Ritenuto   che  il  Giudice  dell'udienza  preliminare  presso  il
Tribunale  di Cagliari, con ricorso del 21 novembre 2007, ha promosso
conflitto  di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti della
Camera dei deputati, in relazione alla delibera adottata nella seduta
del  2  febbraio 2005 (Doc. IV-quater, n. 112), con la quale e' stato
dichiarato,   in  conformita'  alla  proposta  della  Giunta  per  le
autorizzazioni,  che i fatti oggetto del procedimento penale a carico
del  deputato  Guglielmo  Rositani concernono opinioni espresse da un
membro  del  Parlamento  nell'esercizio delle sue funzioni, come tali
insindacabili   ai   sensi   dell'articolo  68,  primo  comma,  della
Costituzione;
     che  il  giudice ricorrente premette che il deputato Rositani e'
imputato  in ordine al reato di diffamazione a mezzo stampa, per aver
offeso  la  reputazione  di  Mauro Meli, all'epoca sovrintendente del
Teatro  lirico  di  Cagliari,  mediante dichiarazioni rese il 3 marzo
2003 nel corso di una conferenza stampa presso il Consiglio regionale
della    Sardegna,    successivamente    riprese    dai    quotidiani
“L'Unione   sarda”  e  “La  Nuova  Sardegna”,
dall'ANSA e da alcune emittenti televisive locali;
     che,  ad  avviso  del ricorrente, le anzidette dichiarazioni non
presenterebbero  alcuna  sostanziale  corrispondenza  di  significato
rispetto all'interrogazione a risposta immediata del 7 dicembre 2002,
richiamata  nella  relazione  della  Giunta  per le autorizzazioni e,
dunque,  non potrebbero considerarsi coperte dalla prerogativa di cui
all'art. 68, primo comma, della Costituzione;
     che,  pertanto, il giudice ritiene illegittima la delibera della
Camera  dei  deputati  del  2  febbraio  2005  e  chiede  alla  Corte
costituzionale di disporne l'annullamento;
     che  il  conflitto e' stato dichiarato ammissibile con ordinanza
n. 141  del  2008,  depositata  il  14  maggio 2008 e notificata alla
Camera dei deputati, a cura del ricorrente, il 12 giugno 2008;
     che  lo  stesso  ricorrente ha provveduto al prescritto deposito
degli  atti  presso  la  cancelleria di questa Corte, avvalendosi del
servizio postale
     ,  con  plico spedito il 23 luglio 2008, pervenuto il successivo
29 luglio;
     che  nel  giudizio  si  e'  costituita  la  Camera dei deputati,
chiedendo   di   dichiarare   il  ricorso  inammissibile  e  comunque
infondato;
     che in una successiva memoria la Camera dei deputati ha eccepito
l'improcedibilita' del giudizio, dovuta al deposito del ricorso oltre
il termine di cui all'art. 26, comma 3, delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale.
   Considerato  che  il  ricorso  e' stato notificato alla Camera dei
deputati,  unitamente  all'ordinanza che ha dichiarato ammissibile il
conflitto,  in  data  12  giugno  2008,  e  che  gli  atti sono stati
depositati presso la cancelleria di questa Corte con plico spedito il
23  luglio  2008,  oltre  il  termine  di  venti  giorni  dall'ultima
notificazione previsto dall'art. 26, comma 3, delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
     che tale deposito deve considerarsi tardivo, essendo il predetto
termine perentorio (da ultimo, ordinanze n. 253 e n. 134 del 2007);
     che, pertanto, il giudizio deve essere dichiarato improcedibile.