IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1361/88 proposto dalle signore Giovanna D'Auria e Carolina Scarpellino, rappresentate e difese dall'avv. Aldo Panico, con domicilio in Latina, via Umberto I, n. 62, contro il provveditorato agli studi di Latina, in persona del provveditore, il Ministero della pubblica istruzione, in persona del Ministro, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per l'annullamento del provvedimento del provveditorato agli studi di Latina n. 18/29089 del 26 agosto 1988, e degli atti connessi; Visti il ricorso ed i relativi allegati; Viste la costituzione in giudizio, la memoria e la documentazione depositate dall'amministrazione costituitasi; Visti gli atti tutti di causa; Relatore il consigliere Orciuolo; Udito, alla pubblica udienza del 12 ottobre 1990, l'avv. A. Panico per le ricorrenti; Ritenuto e considerato quanto segue; IN FATTO Con ricorso notificato il 17 ottobre 1988, depositato il successivo 4 novembre, le signore Giovanna D'Auria e Carolina Scarpellino hanno impugnato, unitamente agli atti connessi, il provvedimento in epigrafe con il quale il provveditore agli studi di Latina le ha escluse dalle graduatorie per l'immissione nei ruoli dei docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistica compilate per la provincia di Latina. La esclusione e' avvenuta per "mancanza dei requisiti di servizio". Le ricorrenti, vantando supplenza annuale per l'anno scolastico 1981-82, quali esperti, presso l'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "E. Fermi" di Formia, avevano chiesto, con istanze del 3 agosto 1988, di essere iscritte, per quanto interessa, nella graduatoria ad esaurimento per l'immissione nei ruoli della scuola secondaria della provincia di Latina per la classe di concorso C/260 laboratorio di tecnica microbiologica: cio', tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986 con la quale era stata dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 35, quarto comma, 37 e 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non era prevista la estensione agli insegnanti in servizio con titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81. Le ricorrenti hanno dedotto la illegittimita' dell'atto impugnato e della connessa ordinanza del Ministero della pubblica istruzione n. 185 del 5 luglio 1988 relativa alla immissione in ruolo del personale docente ed educativo beneficiario del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni con la legge 4 luglio 1988, n. 246. Hanno dedotto altresi' la illegittimita' costituzionale del predetto d.-l. n. 140/1988 nella parte in cui (art. 11, primo comma) e' previsto che le disposizioni di favore concernenti, per quanto interessa, la immissione in ruolo, contenute nell'art. 57 della predetta legge n. 270/1982, si applicano anche alle categorie di personale ivi contemplate, sempre pero' che tali categorie siano in servizio con nomina di durata annuale conferita dal provveditore agli studi nell'anno scolastico 1981-82. Tali disposizioni di favore dovrebbero invece applicarsi, secondo la tesi delle ricorrenti, anche alle stesse - in relazione alla ratio che ha ispirato la citata decisione della Corte costituzionale n. 249 del 25 novembre 1986 - in quanto esse sono state nominate, per l'anno scolastico 1981-82, con deliberazione della giunta esecutiva del predetto istituto professionale cosi' come con deliberazione siffatta, per il precedente anno scolastico 1980-81, erano stati nominati gli esperti immessi in ruolo. Le ricorrenti hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso, con ogni conseguenza. Si e' costituito il Ministero della pubblica istruzione, che ha contrastato il ricorso deducendone la infondatezza e concludendo per il rigetto; con vittoria di spese. Con sentenza n. 104 del 19 febbraio 1990 e' stata disposta la acquisizione di documentazione. Indi, all'udienza del 12 ottobre 1990, il ricorso e' stato ritenuto per la decisione. IN DIRITTO 1. - L'esito del ricorso dipende dalla fondatezza o meno della eccezione di costituzionalita' dell'art. 11, primo comma, del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni con la legge 4 luglio 1988, n. 246, contenente misure urgenti per il personale della scuola. Ove infatti di tale norma fosse dichiarata la illegittimita' costituzionale per non avere la stessa previsto l'estensione delle disposizioni di cui all'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 di cui in parte qua viene sollevata d'ufficio questione di costituzionalita', ut infra - anche agli esperti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con nomina conferita dalla giunta esecutiva degli istituti professionali, ipotesi questa in cui ricadono le ricorrenti, sarebbero da dichiarare illegittimi, e conseguentemente da annullare, sia in parte qua, la impugnata ordinanza n. 185 del 5 luglio 1988 con la quale il Ministro della pubblica istruzione ha disciplinato la immissione in ruolo del personale docente beneficiario del predetto d.-l. n. 140/1988, sia, sempre in parte qua, l'impugnato decreto n. 18/29089 del 26 agosto 1988 con cui il provveditore agli studi di Latina ha escluso le ricorrenti dalle graduatorie per l'immissione nei ruoli dei docenti degli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche. Ove invece tale norma, e il connesso art. 57 cit., fosero dichiarati costituzionalmente legittimi, il ricorso sarebbe da respingere: infatti la esclusione delle ricorrenti e' avvenuta in applicazione sia dell'art. 11 cit. che della predetta o.m., in quanto le ricorrenti medesime difettano di un atto di nomina, relativo all'anno scolastico 1981-82, conferito dal provveditore agli studi. La questione di costituzionalita' in argomento si presenta pertanto rilevante. La stessa inoltre non e' manifestamente infondata, per quanto si viene a dire. 1.1-a). - Con sentenza n. 249 del 25-28 novembre 1986 la Corte costituzionale dichiaro', per quanto interessa, la illegittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non era stata prevista la estensione agli insegnanti in servizio con il titolo di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82 dei benefici ivi disposti per gli insegnanti in servizio con titolo di incarico nell'anno scolastico 1980-81. A tale dichiarazione si pervenne considerandosi che le disposizioni della predetta legge tendevano ad una disciplina esauriente di tutte le forme di precariato esistenti alla data di entrata in vigore della legge medesima e che l'anno scolastico 1980-81 vi era indicato come termine ad quem soltanto perche' si pensava a potersi con quello concludere l'iter bicamerale di approvazione. Con la conseguenza che la mancata previsione dei supllenti annuali dell'anno scolastico 1981-82 configurava una discriminazione contrastante con lo scopo prefissosi dal legislatore. 1.1-b). - Le ricorrenti non sono state incluse nelle graduatorie per la immissione nei ruoli "in quanto nell'a.s. 1981-82 non hanno prestato servizio a seguito di nomina conferita dal provveditore, bensi' per effetto di provvedimento adottato dalla Giunta esecutiva dell'I.P.S.I.A. 'Fermi' di Formia" (cfr. nota del Ministero della pubblica istruzione n. 25807 del 19 dicembre 1989, pag. 1, in fine, depositata il 24 aprile 1990). Le stesse peraltro, rientrando nella categoria degli esperti, non avrebbero potuto conseguire la nomina da parte del provveditore agli studi, dato che tali insegnanti erano a nominarsi "tra gli aspiranti che avevano presentato domanda a ciascun istituto professionale" e la loro scelta "era stata operata con deliberazione dalle rispettive giunte esecutive e non sulla base delle graduatorie predisposte ai sensi dell'o.m. 30 aprile 1980" e utilizzate dal provveditore agli studi (cfr. la predetta nota del Ministero della pubblica istruzione, pag. 4). Tale modalita' di nomina e' stata in vigore sia per l'anno scolastico 1981-82 (che interessa le ricorrenti) sia per il precedente anno scolastico 1980-81 (cfr. la stessa nota, pag. 4 cit.), questo preso in considerazione dall'art. 11 del d.-l. n. 140/1988 cit. Nell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270, sopra citata era prevista la immissione in ruolo anche per il personale esperto in servizio nell'anno scolastico 1980-81, come messo in evidenza a pag. 3 della predetta nota ministeriale. Consegue che la ratio che ha indotto la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimo l'art. 57 nei sensi di cui sopra dovrebbe valere anche per la analoga dichiarazione di illegittimita' dello stesso art. 57 con riferimento al personale esperto, e, conseguentemente, per la dichiarazione di illegittimita' dell'art. 11 del d.-l. n. 140/1988 cit. nella parte in cui e' prevista la immissione in ruolo del personale docente nominato dal provveditore agli studi per l'anno scolastico 1981-82, ma non anche del personale esperto nominato per lo stesso anno dalle giunte esecutive degli istituti professionali. 1.1-c). - Emerge la violazione dell'art. 3 della Costituzione per ingiustificata disparita' di trattamento fra il personale esperto nominato per l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno scolastico 1981-82. 1.1-d). - Nei sensi di cui sopra viene pertanto sollevata questione di costituzionalita' dell'art. 57 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e dell'art. 11, primo comma, del d.-l. 3 maggio 1988, n. 140, convertito con modificazioni con la legge 4 luglio 1988, n. 246, disponendosi la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale.