ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di legittimita' costituzionale degli artt. 444, secondo
 comma, e 445, primo comma, del codice di procedura  penale,  promossi
 con le seguenti ordinanze:
      1) ordinanza emessa l'11 maggio 1990 dal Giudice per le indagini
 preliminari presso il Tribunale  di  Ancona  nel  processo  penale  a
 carico di La Rocca Carmelo Francesco, iscritta al n. 526 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990;
      2)  ordinanza  emessa il 20 luglio 1990 dal Pretore di Isernia -
 Sezione distaccata di Venafro nel processo penale a carico di  Potena
 Pasqualino,  iscritta  al  n.  540  del  registro  ordinanze  1990  e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  36,  prima
 serie speciale, dell'anno 1990;
      3)  ordinanza  emessa  il 2 luglio 1990 dal Pretore di Prato nel
 processo penale a carico di Pieroni Rinaldo ed altro, iscritta al  n.
 630 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visti  l'atto  di costituzione della S.I.A.E., nonche' gli atti di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Ancona con ordinanza dell'11 maggio 1990, il Pretore  di
 Prato con ordinanza del 2 luglio 1990 e il Pretore di Isernia Sezione
 distaccata  di  Venafro  con  ordinanza  del  20  luglio  1990  hanno
 sollevato,   in   riferimento   agli  artt.  2,  3,  24  e  25  della
 Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 445,  primo  comma,
 del  codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che la
 sentenza con la quale viene disposta  l'applicazione  della  pena  su
 richiesta  delle  parti, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura
 del  dibattimento,  non   ha   efficacia   nei   giudizi   civili   o
 amministrativi;
      e  che  il  Pretore  di  Prato e il Pretore di Isernia - Sezione
 distaccata di Venafro hanno anche  denunciato,  in  riferimento  agli
 artt.  3, 24 e 25 della Costituzione, l'illegittimita' dell'art. 444,
 secondo comma, del codice di procedura penale,  nella  parte  in  cui
 preclude  al  giudice,  con la sentenza che applica la pena richiesta
 dalle parti, di decidere sulla domanda proposta dalla parte civile;
      e  che  in  tutti  i  giudizi  e'  intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso   dall'Avvocatura
 Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non
 fondate, mentre nel giudizio promosso dal  Pretore  di  Prato  si  e'
 costituita  la  Societa'  Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.)
 con atto di costituzione e deduzioni depositato il 30  ottobre  1990,
 domandando  che  la  Corte,  previo  riesame della sentenza n.443 del
 1990, dichiari, in riferimento agli artt.3, 24, primo  comma,  e  25,
 primo  comma, della Costituzione, l'illegittimita' sia dell'art. 444,
 secondo comma, sia dell'art.445, primo comma, del codice di procedura
 penale;
    Considerato  che le ordinanze sollevano identiche questioni e che,
 quindi, i relativi giudizi vanno riuniti;
      che  questa Corte, con la ricordata sentenza n.443 del 1990, che
 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale  dell'art.444,  secondo
 comma,  secondo  periodo, del codice di procedura penale, nella parte
 in cui non prevede che il giudice condanni  l'imputato  al  pagamento
 delle  spese  processuali  in  favore  della  parte civile, salvo che
 ritenga di disporne, per giusti motivi,  la  compensazione  totale  o
 parziale,   sentenza  successiva  a  tutte  e  tre  le  ordinanze  di
 rimessione, ha gia' dichiarato inammissibile  -  perche'  irrilevante
 nei giudizi penali, nei quali mai la norma censurata potrebbe trovare
 applicazione -  la  questione  di  legittimita'  dell'art.445,  primo
 comma,  secondo  periodo,  dello  stesso  codice,  nella parte in cui
 prevede che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
 parti, anche se pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha
 efficacia nei giudizi civili o amministrativi, e ha  gia'  dichiarato
 non  fondata  la  questione  di  legittimita'  dell'art. 444, secondo
 comma, secondo periodo, del codice di procedura penale, sollevata, in
 riferimento  agli  artt.  24, primo comma, 25, primo comma, e 3 della
 Costituzione, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione
 della   pena   su  richiesta  delle  parti,  il  giudice,  se  vi  e'
 costituzione di parte  civile,  non  debba  decidere  sulla  relativa
 domanda;
      e  che  ne'  le  ordinanze  di rimessione ne' le deduzioni della
 parte privata costituita adducono argomenti nuovi o diversi  rispetto
 a quelli esaminati dalla corte nella predetta pronuncia;
    Visti gli artt.26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87,
 e 9, secondo comma, delle norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;