ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma,
 della legge  23  marzo  1977,  n.  97  (Disposizioni  in  materia  di
 riscossione  dell'imposta sui redditi), promosso con ordinanza emessa
 il 12 marzo 1990 dalla  Commissione  tributaria  di  primo  grado  di
 Biella  sul  ricorso  proposto da Cedolini Silvio, iscritta al n. 448
 del registro ordinanze 1990 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto   che  con  ordinanza  emessa  il  12  marzo  1990  dalla
 Commissione Tributaria di primo grado di Biella sul ricorso  proposto
 da Cedolini Silvio (reg. ord. n. 448/90) e' stata sollevata questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della  legge
 23  marzo  1977,  n. 97 (Disposizioni in materia di riscossione delle
 imposte sui redditi) e successive modificazioni, "nell'ipotesi in cui
 non  prevede  che  il  contribuente  assoggettato  all'obbligo  della
 ritenuta d'acconto possa effettuare la compensazione  tra  quanto  da
 lui  dovuto  a  titolo  di  acconto  sull'imposta IRPEF e l'eventuale
 credito di imposta dallo stesso soggetto vantato  in  conseguenza  di
 versamenti  di  importi a titolo di ritenuta di acconto, in eccedenza
 rispetto all'imposta realmente dovuta per il periodo considerato", in
 riferimento agli artt. 3 e 53 Cost.;
      che  l'impossibilita'  di compensazione contrasterebbe anche con
 la  piu'  recente  legislazione  tributaria  che  tale  compensazione
 consente relativamente ad altri tipi di imposta (es. IVA);
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
 che  ha  concluso  per l'inammissibilita' ovvero l'infondatezza della
 questione;
    Considerato che un sistema di "compensazione" in previsione di una
 minore imposta  da  dichiarare  nella  successiva  dichiarazione  era
 comunque  previsto, entro presupposti e limiti determinati, dall'art.
 2 legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, sistema  di
 recente  ampliato  e modificato dall'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
 1989, n. 69, conv. in legge 27 aprile 1989, n. 154;
      che pertanto la questione, incentrata su norma diversa da quelle
 indicate (disciplinanti la materia) e prospettata si'  da  cancellare
 tout  court  l'attuale sistema, si appalesa manifestamente infondata,
 anche  in  considerazione  della  non  comparabilita'   del   tertium
 comparationis indicato nell'ordinanza di rimessione (IVA);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;