ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 654 e 647 del
 codice di procedura civile e dell'art. 1 delle norme integrative  per
 i  giudizi  davanti  alla  Corte  costituzionale  del  16 marzo 1956,
 promosso con ordinanza emessa il 4  marzo  1990  dal  Presidente  del
 Tribunale   di  Firenze  nel  ricorso  proposto  da  S.p.a.  CITICORP
 Finanziaria CITIFIN contro Bianco Patrizio iscritta  al  n.  541  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Renato Granata;
    Ritenuto  che,  con  l'ordinanza  in  epigrafe,  il Presidente del
 Tribunale di Firenze, chiamato  a  dichiarare  l'esecutivita'  di  un
 decreto  ingiuntivo  non  opposto,  ai sensi dell'art. 647 cod. proc.
 civ., ha sollevato  d'ufficio,  in  riferimento  all'art.  97  Cost.,
 questione di legittimita':
       a) della predetta norma e del successivo art. 654 stesso codice
 a  motivo  dell'asserita  superfluita'  del   chiesto   provvedimento
 giudiziale  di  esecutivita',  a  suo  avviso  "meramente  ripetitivo
 dell'attestazione di cancelleria"  in  ordine  alla  notificazione  e
 mancata opposizione del decreto ingiuntivo;
       b)  dell'art.  1  delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale, approvate il 16  marzo  1956,  in  ragione
 dell'addotta   inutilita'  di  tutte  le  notifiche  e  comunicazioni
 dell'ordinanza di remissione indiscriminatamente prescritte a  carico
 della cancelleria del giudice a quo, e della ritenuta opportunita' di
 limitare, invece, tali notificazioni, "a cura della Cancelleria della
 Corte",  alle  sole  ordinanze  concernenti  questioni non dichiarate
 inammissibili a  seguito  di  preventiva  delibazione  in  camera  di
 consiglio;
       e  che,  innanzi  alla  Corte, e' intervenuto il Presidente del
 Consiglio  dei  ministri,  che   ha   concluso   per   la   manifesta
 inammissibilita' delle riferite questioni;
    Considerato  che  la  prima  impugnativa - a prescindere dalla sua
 immotivata  estensione  all'art.  654  c.p.c.  (estraneo   al   thema
 decidendum)   -   non   contiene   una  vera  e  propria  censura  di
 costituzionalita', mirando, in un'ottica di riforma, a "stabilire che
 la   formula   (dell'esecutivita')  e'  solo  responsabile  atto  del
 Cancelliere e della parte richiedente", al fine di liberare i giudici
 dall'incombenza   di   cui   al   citato   art.  647,  per  una  loro
 "utilizzazione al meglio... in tempi di emergenza giustizia". Di modo
 che  - risolvendosi, la correlativa questione, in una proposta che ha
 come destinatario, se mai, il Parlamento e non la  Corte  -  essa  e'
 manifestamente inammissibile;
       che   del  pari  manifestamente  inammissibile  e'  la  seconda
 impugnativa, perche' le norme integrative per i giudizi davanti  alla
 Corte  costituzionale  approvate  il 16 marzo 1956, cui appartiene la
 disposizione che ne e' unico oggetto, non hanno  valore  di  legge  e
 sono  quindi  estranee  al  sindacato di costituzionalita' affidato a
 questa Corte;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9
 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;