ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 654 e 647 del codice di procedura civile e dell'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale del 16 marzo 1956, promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Firenze nel ricorso proposto da S.p.a. CITICORP Finanziaria CITIFIN contro Bianco Patrizio iscritta al n. 541 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Renato Granata; Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Firenze, chiamato a dichiarare l'esecutivita' di un decreto ingiuntivo non opposto, ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ., ha sollevato d'ufficio, in riferimento all'art. 97 Cost., questione di legittimita': a) della predetta norma e del successivo art. 654 stesso codice a motivo dell'asserita superfluita' del chiesto provvedimento giudiziale di esecutivita', a suo avviso "meramente ripetitivo dell'attestazione di cancelleria" in ordine alla notificazione e mancata opposizione del decreto ingiuntivo; b) dell'art. 1 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate il 16 marzo 1956, in ragione dell'addotta inutilita' di tutte le notifiche e comunicazioni dell'ordinanza di remissione indiscriminatamente prescritte a carico della cancelleria del giudice a quo, e della ritenuta opportunita' di limitare, invece, tali notificazioni, "a cura della Cancelleria della Corte", alle sole ordinanze concernenti questioni non dichiarate inammissibili a seguito di preventiva delibazione in camera di consiglio; e che, innanzi alla Corte, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta inammissibilita' delle riferite questioni; Considerato che la prima impugnativa - a prescindere dalla sua immotivata estensione all'art. 654 c.p.c. (estraneo al thema decidendum) - non contiene una vera e propria censura di costituzionalita', mirando, in un'ottica di riforma, a "stabilire che la formula (dell'esecutivita') e' solo responsabile atto del Cancelliere e della parte richiedente", al fine di liberare i giudici dall'incombenza di cui al citato art. 647, per una loro "utilizzazione al meglio... in tempi di emergenza giustizia". Di modo che - risolvendosi, la correlativa questione, in una proposta che ha come destinatario, se mai, il Parlamento e non la Corte - essa e' manifestamente inammissibile; che del pari manifestamente inammissibile e' la seconda impugnativa, perche' le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvate il 16 marzo 1956, cui appartiene la disposizione che ne e' unico oggetto, non hanno valore di legge e sono quindi estranee al sindacato di costituzionalita' affidato a questa Corte; Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;