ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona nei procedimenti penali riuniti a carico di Mancini Osvaldo, iscritta al n. 525 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, con ordinanza 9 marzo 1990, sollevava questione di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 54 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione; che, secondo quanto si legge nell'ordinanza, l'imputato ha formulato richiesta di applicazione della pena ex art. 444 n. 2 del codice di procedura penale, ottenendo il consenso del pubblico ministero; che l'ordinanza non specifica, pero', ne' il titolo dell'imputazione ne' la pena fra le parti concordata, sicche' si e' dovuto apprendere il primo dalla memoria dell'Avvocatura dello Stato (frode fiscale ai sensi degli artt. 81 del codice penale e 8 della legge n. 4 del 1929, 4 del decreto legge n. 429 del 1982, convertito nella legge n. 516 del 1982) ed evincere la seconda (nella misura di mesi 2, giorni 25 di reclusione e Lit. 2.225.000 di multa) in quanto corrispondente alla misura sostitutiva di mesi 5, giorni 20 di liberta' controllata e Lit. 5 milioni di multa, che l'ordinanza afferma richiesta dall'imputato in subordine alla sospensione condizionale della pena; che il giudice a quo, dopo avere escluso la possibilita' di concedere la sospensione condizionale della pena (che l'imputato risulta avere gia' ottenuto per due volte consecutive in precedenti condanne), afferma di volere esaminare il fondamento della richiesta di liberta' controllata, limitandosi, pero', a riportare il contenuto dell'art. 53 della citata legge n. 689 del 1981, senza trarne alcuna conclusione; che, a quel punto, invece, il G.I.P. rileva che il secondo comma del detto articolo fa riferimento alla competenza del Pretore, e il successivo art. 54 sancisce espressamente che le sanzioni sostitutive riguardano esclusivamente i reati di competenza del Pretore talche', ritenendo lesiva dei princip| contenuti negli artt. 2 e 3 della Costituzione l'ingiustificata disparita' di trattamento subi'ta da coloro che commettono reati di competenza del Tribunale, talvola anche di piu' lieve entita', solleva la riportata questione di legittimita' costituzionale; che e' intervenuto nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, la quale ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile o, al piu', infondata; Considerato che, avendo il giudice a quo ritenuto non concedibile la richiesta sospensione condizionale della pena, avrebbe dovuto di conseguenza respingere in toto la richiesta senza ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art. 444, comma terzo, del codice di procedura penale; che, tuttavia, potrebbe darsi che il giudice abbia ritenuto la richiesta di sospensione della pena non condizionante l'efficacia della richiesta principale di applicazione della pena perche' espressa "in subordine" (sul che, tuttavia, non c'e' l'ombra di motivazione) e la riproduzione per intero dell'art. 53 della legge n. 689 del 1981 sufficiente a mettere in evidenza che semmai la semidetenzione, e non la liberta' controllata, poteva essere applicata in sostituzione di una pena concordata che superava di gran lunga i mesi tre di reclusione, una volta operata la conversione della grave pena pecuniaria (ma anche di questo l'ordinanza non fa il minimo cenno); che ciononostante la questione resta manifestamente inammissibile, perche' il giudice ha trascurato che le Sezioni Unite penali della Corte di Cassazione hanno escluso la possibilita' di applicare in tal caso sanzioni sostitutive, mentre reiterata giurisprudenza di questa Corte (sentenze 24 maggio 1984 n. 148; 17 dicembre 1985 n. 350; ordinanze numeri 105 del 1986; 259, 398, 528, 533 e 552 del 1987) ha dichiarato inammissibile la questione concernente l'applicazione di sanzioni sostitutive a reati per i quali la legge preveda pena pecuniaria, sola o congiunta a pena detentiva; che, percio', la questione prospettata e' manifestamente irrilevante.