IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI All'esito dell'odierna udienza preliminare 31 ottobre 1990, dovendosi provvedere sulle eccezioni rituali svolte preliminarmente da tutte le parti private; Ritenendosi che la disciplina dell'udienza preliminare costituisca lex specialis qui derogat legi generali quindi la species rispetto al genus offerto dal procedimento di udienza in camera di consiglio di cui all'art. 127 del nuovo c.p.p., il quale contempla in genere il concetto di udienza camerale, non pubblica, bensi' contrassegnata da un pubblico selezionato costituito dalle sole parti, pubbliche e private, interessate al procedimento; Poiche' in detto contesto deve inquadrarsi il primo comma dell'art. 121 stesso codice che contempla il deposito nella cancelleria ad opera delle parti e dei difensori relativamente a "memorie o richieste scritte", e sulle richieste virtualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salvo specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni; Poiche' l'art. 121 e' limitato alla fase delle indagini preliminari, in cui ci troviamo di fronte a persone indagate-indiziate, e non si estende agli imputati, questi ultimi relativi all'udienza preliminare, cui si perviene a seguito dell'esercizio effettivo dell'azione penale da parte del p.m.; Stante quindi la peculiarita' ed autonomia logica delle rispettive situazioni giuridiche; Poiche' quindi le lacune vistose e macroscopiche della normativa sulla udienza preliminare (articoli 421 e 422 del nuovo c.p.p.) non possono, o per lo meno non sembrano potersi colmare facendo riferimento all'art. 121 del codice, in quanto questo ultimo contempla il procedimento, mentre la normativa successiva riguarda il processo; Atteso che cio' configura una violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, in quanto, rispetto alla normativa che disciplina l'udienza dibattimentale, le cui eventuali lacune possono essere colmate in via esegetica, quindi interpretativa, viene menomato il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, diritto di difesa che nella concreta fattispecie si riferisce a tutte le parti pubbliche e private, il tutto in difetto di una regolamentazione processuale effettiva circa il deposito delle c.t.p. ed il relativo contraddittorio; Essendo quindi la questione non manifestamente infondata ed assumibile e rilevabile iussu indicis, nonche' rilevante per i motivi anzidetti, nel giudizio in corso;