LA CORTE D'APPELLO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza;
    Visti gli atti a carico di Antonelli Nazzareno;
    Rilevato  che  l'Antonelli, contumace nel giudizio di primo grado,
 e' stato prosciolto per amnistia dal pretore di Perugia con  sentenza
 in data 29 marzo 1989;
    Rilevato  che  il  difensore di fiducia dell'Antonelli ha proposto
 dichiarazione di appello e ha  successivamente  presentato  i  motivi
 senza  essere  munito di un apposito mandato ad impugnare, cosi' come
 previsto dall'art. 192 del c.p.p., come  modificato  dalla  legge  23
 gennaio 1989, n. 22;
    Rilevato   che   il  difensore  all'udienza  odierna  ha  eccepito
 preliminarmente la incostituzionalita' della norma per contrasto  con
 gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
    Udito   il  p.g.,  che  ha  concluso  per  la  infondatezza  della
 eccezione;
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione:
      rilevante  perche'  ai  sensi della norma impugnata questa corte
 dovrebbe limitarsi a  pronunciare  la  inammissibilita'  dell'appello
 proposto, senza poter entrare nel merito;
      non manifestamente infondata giacche':
       1)  lo  stato  di  contumacia  deriva  da  una legittima scelta
 dell'imputato, dalla quale non  puo'  derivargli  una  situazione  di
 pregiudizio  o  deteriore rispetto all'imputato che preferisca essere
 presente al dibattimento;
       2)  dalla  norma  consegue  una  incomprensibile  disparita' di
 trattamento per la difesa in  senso  tecnico,  derivante  solo  dalla
 presenza o assenza in aula dell'imputato;
       3)  la  predetta  disparita'  di  trattamento  appare  peraltro
 irrazionale ed iniqua giacche' proprio nell'ipotesi di contumacia  il
 difensore  puo'  essere in concreto l'unico a poter rendere effettivo
 l'esercizio della difesa (cfr.  La  frequente  ipotesi  dell'imputato
 irreperibile);
       4) la impossibilita' per il difensore del contumace di proporre
 impugnazione senza un espresso  mandato  viene  a  trasformarsi  (con
 riferimento   alla   diversa   disciplina  nell'ipotesi  di  imputato
 presente) in una sorta  di  implicita  revoca  presunta  del  mandato
 difensivo, pur se gia' conferito di fiducia e senza limiti espressi;
    Tanto  fino ad ora premesso, ritenuto che l'art. 192, terzo comma,
 ultima parte, del c.p.p. appare in contrasto con gli  artt.  3  e  24
 della Costituzione;