ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni d'immobili urbani), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1990 dal Pretore di Messina nel procedimento civile vertente tra Vittorio Rinaldi e Francesco Basile, iscritta al n. 697 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che il Pretore di Messina, con ordinanza 5 giugno 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14 della legge 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede, per le costruzioni in zone sismiche di prima categoria, un aumento del costo di costruzione del dieci per cento ai fini della determinazione dell'equo canone; che nel giudizio cosi' promosso e' intervenuto davanti a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza di motivazione sulla rilevanza; Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla rilevanza della questione nel giudizio a quo; che, inoltre, con essa si richiede una sentenza additiva in una materia nella quale il legislatore (avvalendosi dell'impiego di molteplici indici tipici per la determinazione dell'equo canone) esercita un'ampia discrezionalita', che non consente scelte sostitutive nell'ambito del giudizio di costituzionalita'; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;