LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sulla eccezione proposta dalla difesa del "Lanificio Marisa di Bruschi Marisa" nei ricorsi nn. 365, 366, 5890, 5891, 5892 e 5893 del 1989, 75, 76, 77 e 78 del 1990, con la quale si osserva che non puo' essere sospeso il processo tributario ai sensi dell'art. 12 del d.-l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, anche in pendenza di un procedimento penale, che ha lo stesso presupposto di base e cioe' le bolle alterate; Sentito il rappresentante dell'ufficio; O S S E R V A