ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge
 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina  del  reclutamento
 del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad  evitare  la formazione di precariato e sistemazione del personale
 precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3
 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il personale  della  scuola),
 convertito,  con  modificazioni,  in  legge  4 luglio 1988, n.   246,
 promosso con ordinanza  emessa  il  12  ottobre  1990  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  del Lazio, sezione staccata di Latina, sul
 ricorso  proposto  da   D'Auria   Giovanna   ed   altra   contro   il
 Provveditorato  agli studi di Latina ed altro, iscritta al n. 752 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubnblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Il  Tribunale  amministrativo  regionale  del Lazio, sezione
 staccata di Latina, con ordinanza  emessa  il  12  ottobre  1990,  ha
 sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art. 11, primo comma, del decreto-
 legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, in  legge
 4  luglio  1988,  n. 246, nella parte in cui non prevede l'estensione
 delle disposizioni contenute nell'art. 57 della legge 20 maggio 1982,
 n. 270 - di cui in parte qua  si  solleva  di  ufficio  questione  di
 costituzionalita'   -   anche  agli  esperti  in  servizio  nell'anno
 scolastico 1981-82 con nomina conferita dalla Giunta esecutiva  degli
 Istituti professionali.
    Dalla   eventuale  dichiarazione  di  illegittimita'  delle  norme
 impugnate deriverebbe l'illegittimita' e  quindi  l'annullamento,  in
 parte  qua,  dell'ordinanza  n.  185  del  5  luglio  1988 con cui il
 Ministro della pubblica istruzione ha  disciplinato  l'immissione  in
 ruolo del personale docente beneficiario del decreto-legge n. 140 del
 1988  nonche',  in  parte qua, del decreto 26 agosto 1988, con cui il
 Provveditore agli studi di Latina  ha  escluso  le  ricorrenti  dalle
 graduatorie  per  l'immissione nei ruoli dei docenti degli istituti e
 scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistiche.
    Precisato che le ricorrenti non  avevano  conseguito  l'inclusione
 nelle  graduatorie in quanto nell'anno scolastico 1981-82 non avevano
 prestato servizio in virtu' di  nomina  conferita  dal  Provveditore,
 bensi'  per effetto del provvedimento adottato dalla Giunta esecutiva
 dell'I.P.S.I.A. "Fermi" di Formia e che, rientrando  nella  categoria
 degli esperti, non avrebbero potuto conseguire la nomina da parte del
 Provveditore  agli  studi,  dato  che  questo personale doveva essere
 nominato "tra gli aspiranti che avevano presentato domanda a  ciascun
 istituto   professionale"   e   la  scelta  "era  stata  operata  con
 deliberazione dalle rispettive Giunte  esecutive  e  non  sulla  base
 delle graduatorie predisposte ai sensi dell'ordinanza ministeriale 30
 aprile  1980  e utilizzate dal Provveditore agli studi", il giudice a
 quo rileva che tale modalita' di nomina e' stata in  vigore  sia  per
 l'anno scolastico 1981-82 che per il precedente anno 1980-81 preso in
 considerazione dall'art. 11 del decreto-legge n. 140 del 1988.
    Il  giudice  a  quo  ricorda  come,  con sentenza n. 249 del 1986,
 questa  Corte  abbia  dichiarato  la  illegittimita'   costituzionale
 dell'art.  57  della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui
 non era prevista la estensione agli insegnanti in servizio con titolo
 di supplenza annuale nell'anno scolastico 1981-82  dei  benefici  ivi
 disposti  per  gli  insegnanti  in  servizio  con  titolo di incarico
 nell'anno scolastico 1980-81. Peraltro - ricorda il giudice a  quo  -
 nel  citato  art.  57  della  legge  n.  270  del  1982  era prevista
 l'immissione in ruolo anche per  il  personale  esperto  in  servizio
 nell'anno  scolastico 1980-81. Pertanto, la ratio della dichiarazione
 di illegittimita' dell'art. 57 dovrebbe valere,  secondo  il  giudice
 rimettente, per l'analoga dichiarazione d'illegittimita' dello stesso
 art. 57 con riferimento al personale esperto e, conseguentemente, per
 la  dichiarazione di illegittimita' dell'art. 11 del decreto-legge n.
 140 del 1988, nella parte in cui e' prevista  l'immissione  in  ruolo
 del personale docente nominato dal Provveditore agli studi per l'anno
 scolastico  1981-82,  ma non anche del personale esperto nominato per
 lo stesso anno dalle Giunte esecutive degli  Istituti  professionali,
 con   conseguente  violazione  dell'art.  3  della  Costituzione  per
 ingiustificata disparita' di trattamento  tra  il  personale  esperto
 nominato  per  l'anno scolastico 1980-81 e quello nominato per l'anno
 scolastico 1981-82.
    2. - Nell'atto prodotto dall'Avvocatura dello  Stato,  intervenuta
 in  rappresentanza  del  Presidente del Consiglio dei ministri, ci si
 richiama all'ordinanza di questa Corte n. 204  del  12  aprile  1990,
 "trattandosi  di  identica  questione di principio, senza che a nulla
 rilevi la marginale diversita' di qualche presupposto di fatto,  come
 la   nomina   da   parte   della   Giunta   esecutiva   dell'istituto
 professionale, anziche' dal Capo di istituto".  L'Avvocatura  insiste
 percio'  per l'inammissibilita' o per la manifesta infondatezza della
 questione.
                        Considerato in diritto
    1.1 - Il Tribunale amministrativo  regionale  del  Lazio,  sezione
 staccata  di  Latina,  con ordinanza del 12 ottobre 1990 (R.O. n. 752
 del 1990), solleva, in riferimento  all'art.  3  della  Costituzione,
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 57 della legge 20
 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento  del
 personale  docente  della  scuola  materna, elementare, secondaria ed
 artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee
 ad evitare la formazione di precariato e sistemazione  del  personale
 precario esistente), e dell'art. 11, primo comma, del decreto-legge 3
 maggio  1988,  n. 140 (Misure urgenti per il personale della scuola),
 convertito, con modificazioni, in legge 4 luglio 1988, n. 246.
    1.2  -  Secondo  il  Tribunale  rimettente,  le  norme   impugnate
 violerebbero   l'art.   3   della  Costituzione  "per  ingiustificata
 disparita' di trattamento  tra  il  personale  esperto  nominato  per
 l'anno  scolastico  1980/81  e  quello nominato per l'anno scolastico
 1981/82".
    Gli  uni  avrebbero  conseguito  la immissione in ruolo secondo la
 previsione dell'art. 57 della legge n. 270 del 1982, malgrado fossero
 stati come i secondi nominati con  delibera  delle  Giunte  esecutive
 degli  Istituti professionali; questi ultimi sarebbero invece esclusi
 dall'immissione in ruolo in forza dell'art. 11 del  decreto-legge  n.
 140  del  1988,  che al primo comma, richiamando le categorie contem-
 plate nel citato art. 57, esige la nomina di durata annuale conferita
 dal Provveditore agli studi.
    2.1 - La questione e' infondata.
    Non puo' essere invocata a confronto della pretesa  disparita'  di
 trattamento  tra  personale  esperto  dell'anno  scolastico 1980-81 e
 quello dell'anno  scolastico  1981-82,  l'apparente  analogia  con  i
 docenti  incaricati  annuali  dell'anno  1980-81  e supplenti annuali
 dell'anno 1981-82, gli uni e gli altri nominati dal Provveditore agli
 studi.
    Per costoro, questa Corte con sentenza n. 249 del 1986,  rilevando
 l'identita'  della  fattispecie  sostanziale  -  nomina  della stessa
 autorita'  scolastica  sulla  base  di   una   medesima   graduatoria
 provinciale  -  dichiarava  la  irrilevanza  del diverso nomen iuris,
 "incaricati" o  "supplenti",  mutato  nella  sequenza  dei  due  anni
 scolastici  considerati.  La ingiustificata diversita' di trattamento
 per quelle categorie di docenti concretava violazione  del  principio
 di eguaglianza e se ne sanziono' la illegittimita' costituzionale.
    Del tutto diversa e' la situazione organizzatoria per il personale
 esperto.
    Per   adempiere   prestazioni   tecnico-pratiche   utilizzate   in
 insegnamenti non ricondotti in classi di concorso, gli  esperti  sono
 scelti dalle Giunte esecutive degli Istituti professionali e, quindi,
 con  la  disciplina introdotta dall'anno scolastico 1984-85, nominati
 dal Capo d'istituto.
    Per essi non puo' prospettarsi invece nomina del Provveditore agli
 studi, tenuto ad attingere a  graduatorie  provinciali  distinte  per
 classi di concorso.
    2.2  -  La  non assimilabilita' del personale esperto al personale
 docente,  sotto  il   profilo   della   garanzia   procedimentale   -
 partecipazione  a  graduatorie  provinciali  -  ai  fini della nomina
 provveditoriale, che sussiste per questo soltanto,  non  per  quello,
 non  rende  censurabile  la  scelta del legislatore di far cadere una
 cesura temporale tra l'anno scolastico 1980-81 e 1981-82 per limitare
 l'immissione in ruolo al solo personale esperto in servizio nel primo
 dei due anni indicati.
    Trattandosi di  personale  designato  in  sede  locale  da  organi
 interni  degli  Istituti professionali, quali le Giunte esecutive, la
 sola omogeneita' del  reclutamento  non  ha  forza  di  vincolare  il
 legislatore  a eguale trattamento, limitativo di scelte discrezionali
 fondate   su   evidenti    giustificazioni    di    buon    andamento
 dell'organizzazione scolastica.
    Se  la  legge  n.  270 del 1982 tendeva ad eliminare il precariato
 esistente, con il decreto-legge n. 140 del 1988  il  legislatore  non
 irragionevolmente  vuole  richiedere per il personale da immettere in
 ruolo  un  requisito  selettivo  quale  la  nomina   provveditoriale,
 assistita  dalla  garanzia  procedimentale su richiamata, che ricorre
 per il personale docente e non per il personale esperto.
    Non  offende  il  principio  di  eguaglianza  il  legislatore  che
 discrimini all'interno di una stessa categoria usando di  una  cesura
 temporale  che esprima un mutamento non arbitrario di fini ricompresi
 nella sua discrezionalita'.