ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 della legge
 14 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione  di  trattamenti
 pensionistici   e  aumento  della  pensione  sociale),  promosso  con
 ordinanza emessa il  2  novembre  1990  dal  Pretore  di  Torino  nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Ottazzi  Renato  e E.N.P.A.L.S.,
 iscritta al n. 728 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  50, prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio in cui l'attore, pensionato
 E.N.P.A.L.S., lamentava il mancato riconoscimento ai propri iscritti,
 da parte dell'Ente in questione, degli  aumenti  di  cui  all'art.  5
 della  legge  14  aprile  1985,  n.  140,  il  Pretore di Torino, con
 ordinanza emessa il 2 novembre 1990,  ha  sollevato,  in  riferimento
 all'art.    3   della   Costituzione,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 10 della citata legge n. 140 del 1985, nella
 parte in cui  prevede  che  le  pensioni  a  carico  delle  forme  di
 previdenza  sostitutive  ed  esonerative  del regime generale vengono
 "rivalutate,  sentite  le   categorie   interessate,   con   separati
 provvedimenti che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle
 specifiche normative delle singole gestioni";
      che  il  giudice  a  quo  espone  di  aver accolto in precedenza
 analoghe domande, direttamente  applicando  l'art.  5,  che  assicura
 immediati  miglioramenti  delle pensioni superiori al minimo a carico
 dell'A.G.O. ed escludendo  viceversa  che  l'E.N.P.A.L.S.  rientrasse
 nella previsione di cui all'art. 10;
      che  tale  ricostruzione  era stata disattesa in sede di gravame
 dal Tribunale di Torino, il quale, nel ritenere operante nella specie
 il citato art. 10, aveva peraltro dubitato -  con  ordinanza  del  18
 luglio  1990  -  della  legittimita'  costituzionale  degli artt. 7 e
 seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n.  317,  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  3 ottobre 1987, n. 398, sempre sotto il
 profilo dell'esclusione dei  pensionati  E.N.P.A.L.S.  dagli  aumenti
 suddetti;
      che  e'  intervenuto  il  Presidente del Consiglio dei ministri,
 rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che  ha  concluso
 per  la  declaratoria  d'infondatezza  della questione, richiamandosi
 alle  considerazioni  svolte  nell'analogo  giudizio   promosso   dal
 Tribunale di Torino;
    Considerato  che  con  legge  27  febbraio  1991,  n.  59 e' stato
 convertito, con modificazioni, il decreto-legge 22 dicembre 1990,  n.
 409,  recante  disposizioni  urgenti  in  tema  di  perequazione  dei
 trattamenti di pensione dei settori privato e pubblico;
      che, in particolare, l'art. 1 del citato  provvedimento  estende
 anche   alle   pensioni  gestite  dall'E.N.P.A.L.S.  i  miglioramenti
 previsti in favore dei trattamenti a carico del regime generale;
      che e' pertanto necessario  un  riesame  della  rilevanza  della
 questione  da parte del giudice a quo alla stregua della sopravvenuta
 normativa;