ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita'  costituzionale  dell'art.  1,  primo  e
 secondo  comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni rela-
 tive al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza
 emessa il 14 dicembre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per
 il  Lazio  sul  ricorso proposto da Semprini Mario ed altro contro la
 Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 24 del registro
 ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del  20 marzo 1991 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel  corso  di  un  giudizio  in  cui  i  ricorrenti,
 magistrati  amministrativi,  avevano  richiesto il riconoscimento del
 diritto alla speciale indennita' prevista originariamente dall'art. 3
 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i soli magistrati  ordinari,
 nonche'   il  computo  degli  aumenti  periodici  spettanti  ai  soli
 magistrati  della  Corte  dei  conti,  il  Tribunale   amministrativo
 regionale  per il Lazio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988, ha
 sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a)  dell'art.  1,
 primo  e  secondo  comma,  della  legge  6  agosto  1984, n. 425, con
 riferimento agli artt. 24, 102 e 103, della Costituzione e  b)  della
 medesima norma, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
 nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge
 n.  27  del  1981  ed  il  complesso  normativo composto dall'art. 9,
 secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5,  ultimo
 comma,  del  d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, dall'art. 2, lett. d),
 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10,  ultimo  comma,
 della  legge 20 dicembre 1961, n. 1345, limita ai magistrati ordinari
 la corresponsione della speciale indennita' introdotta nel 1981 ed ai
 magistrati contabili il sistema degli aumenti periodici;
      che, a parere del giudice a quo, la norma  impugnata  vulnera  i
 parametri  indicati,  sotto  il  primo  profilo,  in  quanto - avendo
 introdotto un regime giuridico di erogazione dei  benefici  economici
 difforme   da   quello   indicato  dalla  consolidata  giurisprudenza
 amministrativa  -  sarebbe  sostanzialmente  volta  a  svalutare   la
 funzione  giurisdizionale  ed  a  vanificare  il  diritto ad agire in
 giudizio;
      che, circa la seconda prospettazione della censura, il Tribunale
 amministrativo regionale osserva coma la  norma  in  argomento  abbia
 creato  un'ingiustificata  disparita'  di trattamento economico tra i
 magistrati con riguardo sia all'indennita' speciale che  agli  scatti
 di  anzianita',  cosi'  contraddicendo  quel  criterio di uniformita'
 retributiva delle categorie, viceversa sotteso alla legge stessa;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  dello  Stato,  che ha concluso per la
 declaratoria   d'inammissibilita',   ovvero   d'infondatezza    della
 questione;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 24 marzo
 1988,  ha  gia'  dichiarato   l'infondatezza   della   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6
 agosto  1984,  n.  425,  escludendo, in particolare, la lesione degli
 artt. 24, 102 e 103 della Costituzione sulla base della  ratio  della
 norma  impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpreta-
 tive, e' volta a costituire "l'indispensabile  presupposto  logico  e
 organizzatorio  della  ristrutturazione del trattamento economico per
 tutte le categorie dei magistrati";
      che tale principio e' stato altresi' ribadito nelle ordinanze n.
 48  del 1989, n. 1047 del 1988 - con specifico riferimento agli artt.
 3 e 36 della Costituzione - ed, in particolare, n. 23  del  1990,  n.
 520  del  1989,  n.  1083  del  1988  e  n. 97 del 1990 (concernente,
 quest'ultima identica questione);
      che  nell'ordinanza  di  rimessione  non   vengono   prospettati
 argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;
      che la questione e' pertanto manifestamente infondata;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;