ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni rela- tive al trattamento economico dei magistrati), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Semprini Mario ed altro contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti, magistrati amministrativi, avevano richiesto il riconoscimento del diritto alla speciale indennita' prevista originariamente dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i soli magistrati ordinari, nonche' il computo degli aumenti periodici spettanti ai soli magistrati della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale: a) dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, con riferimento agli artt. 24, 102 e 103, della Costituzione e b) della medesima norma, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge n. 27 del 1981 ed il complesso normativo composto dall'art. 9, secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5, ultimo comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, dall'art. 2, lett. d), della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, limita ai magistrati ordinari la corresponsione della speciale indennita' introdotta nel 1981 ed ai magistrati contabili il sistema degli aumenti periodici; che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata vulnera i parametri indicati, sotto il primo profilo, in quanto - avendo introdotto un regime giuridico di erogazione dei benefici economici difforme da quello indicato dalla consolidata giurisprudenza amministrativa - sarebbe sostanzialmente volta a svalutare la funzione giurisdizionale ed a vanificare il diritto ad agire in giudizio; che, circa la seconda prospettazione della censura, il Tribunale amministrativo regionale osserva coma la norma in argomento abbia creato un'ingiustificata disparita' di trattamento economico tra i magistrati con riguardo sia all'indennita' speciale che agli scatti di anzianita', cosi' contraddicendo quel criterio di uniformita' retributiva delle categorie, viceversa sotteso alla legge stessa; che e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilita', ovvero d'infondatezza della questione; Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 24 marzo 1988, ha gia' dichiarato l'infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione sulla base della ratio della norma impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze interpreta- tive, e' volta a costituire "l'indispensabile presupposto logico e organizzatorio della ristrutturazione del trattamento economico per tutte le categorie dei magistrati"; che tale principio e' stato altresi' ribadito nelle ordinanze n. 48 del 1989, n. 1047 del 1988 - con specifico riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione - ed, in particolare, n. 23 del 1990, n. 520 del 1989, n. 1083 del 1988 e n. 97 del 1990 (concernente, quest'ultima identica questione); che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati; che la questione e' pertanto manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;