ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  1,  secondo  e
 terzo  comma, del decreto-legge 15 giugno 1990, n. 151 ("Disposizioni
 urgenti in materia di trasporti locali"), promosso con ricorso  della
 regione  Sardegna,  notificato  il  18  luglio  1990,  depositato  in
 cancelleria il 24 luglio successivo ed iscritto al n. 54 del registro
 ricorsi 1990;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio  del  20 marzo 1991 il Giudice
 relatore Antonio Baldassarre;
    Ritenuto che, con il ricorso  indicato  in  epigrafe,  la  regione
 Sardegna  ha  proposto  questione  di legittimita' costituzionale nei
 confronti dell'art. 1, secondo e terzo comma, del  decreto  legge  15
 giugno  1990,  n.  151 ("Disposizioni urgenti in materia di trasporti
 locali"), per contrasto con gli articoli 3, lett. g), 4, lett. g), 6,
 titolo III (finanze, demanio e patrimonio: artt. 7-14),  47  del  suo
 statuto  speciale  (Legge  cost.le 26 febbraio 1948, n. 3) e relative
 norme di attuazione, nonche' con gli artt. 3, 81, 97, 116 e 119 della
 Costituzione;
      che,  con  atto  depositato  il  13  marzo  1991,   la   regione
 ricorrente,  premesso  che  con  la  legge di conversione del decreto
 impugnato  (4  agosto  1990,  n.  226)  sono  state   modificate   le
 disposizioni  che avevano determinato l'impugnativa, ha rinunciato al
 ricorso;
      che  la  Presidenza  del  Consiglio  non  si  e'  costituita  in
 giudizio;
    Considerato  che ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per
 i giudizi davanti alla Corte costituzionale il processo va dichiarato
 estinto (v. in senso conforme ord. n. 239 del 1974).