ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma primo,
 della legge 9 aprile 1986, n. 97 (Disposizioni per  l'assoggettamento
 all'imposta  sul  valore  aggiunto  con  aliquota ridotta dei veicoli
 adattati ad invalidi), promosso con ordinanza emessa il 26  settembre
 1990  dal  Pretore  di  Bologna  nel procedimento civile vertente tra
 Alvisi Roberto e Ditta Automobili Pichierri, iscritta al n.  725  del
 registro  ordinanze  1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio  1991  il  Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                           RITENUTO IN FATTO
    1.  - Il Pretore di Bologna, con decreto ex art. 700 c.p.c. emesso
 il 10 aprile  1990,  ordinava  alla  Ditta  Automobili  Pichierri  di
 consegnare  ad Alvisi Roberto l'autovettura adattata per il trasporto
 di invalidi dal  predetto  acquistata  per  le  esigenze  del  figlio
 minore,  invalido  al  100%, nonostante l'avvenuta corresponsione, da
 parte dell'acquirente, dell'IVA nella  misura  del  4%  in  luogo  di
 quella del 19%.
    Convocate  le  parti,  il  Pretore,  con  ordinanza  emessa  il 26
 settembre 1990, sollevava questione di  legittimita'  costituzionale,
 in  riferimento  agli  artt.  3,  primo  e secondo comma, e 32, primo
 comma, della Costituzione, dell'art. 1, primo comma,  della  legge  9
 aprile  1986, n. 97, nella parte in cui prevede che sono assoggettate
 ad IVA, con aliquota del 4%, soltanto le cessioni di veicoli adattati
 ad invalidi titolari di patente F per ridotte  o  impedite  capacita'
 motorie  e  non  anche quelle riguardanti i portatori di handicap non
 titolari di patente F.
    Ad avviso del Pretore la questione sarebbe rilevante,  poiche'  il
 suo   accoglimento   consentirebbe   la  conferma  del  provvedimento
 d'urgenza adottato inaudita altera parte, dovendosi ritenere l'Alvisi
 adempiente, laddove il rigetto condurrebbe a diversa statuizione.
    In punto di non manifesta infondatezza osserva ancora  il  Pretore
 che la restrizione del beneficio della riduzione dell'aliquota IVA ai
 soli  portatori  di handicap titolari di patente F sembra contrastare
 con vari precetti della Costituzione: a) in primo luogo, con il primo
 comma dell'art. 3, non  potendosi  dubitare  che  il  princi'pio  ivi
 sancito   di  uguaglianza  senza  distinzione  con  riferimento  alle
 condizioni personali e sociali impone che il  portatore  di  handicap
 goda  dei  benefici  di  legge  indipendentemente  dal  fatto che sia
 titolare o meno di una patente speciale, tanto piu'  che  il  mancato
 conseguimento della patente F puo' essere dovuto alla minore eta' del
 portatore di handicap o alla impossibilita' per la specificita' della
 inabilita' del soggetto di potere ottenere la patente stessa (es. non
 vedenti);  b)  inoltre,  con il secondo comma dell'art. 3, poiche' la
 mancata agevolazione fiscale al portatore di handicap non titolare di
 patente F rende a questi piu' oneroso l'accesso ai mezzi di trasporto
 impedendone la vita di relazione,  e,  quindi,  l'effettivo  sviluppo
 della  personalita';  c)  infine,  con  l'art.  32,  primo comma, dal
 momento che la possibilita' di ottenere agevolazioni  economiche  per
 l'acquisto  di  veicoli  speciali  indispensabili  per consentire gli
 spostamenti pone i portatori  di  handicap  in  condizione  di  poter
 meglio  accedere  ai  luoghi  di  cura  e  riabilitazione ed esercita
 riflessi positivi sulle condizioni psicofisiche dei medesimi.
    2. - Non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei  ministri,
 ne' vi e' stata costituzione delle parti.
                        CONSIDERATO IN DIRITTO
    1.  -  E'  sollevata  questione di legittimita' costituzionale, in
 riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 32,  primo  comma,
 della  Costituzione,  dell'art.  1, primo comma, della legge 9 aprile
 1986, n.  97  (Disposizioni  per  l'assoggettamento  all'imposta  sul
 valore   aggiunto  con  aliquota  ridotta  dei  veicoli  adattati  ad
 invalidi), in base al quale "Dalla data di entrata  in  vigore  della
 presente  legge,  le  cessioni  e  le  importazioni  dei  veicoli  di
 cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e
 a 2.500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi
 titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie,  sono
 assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4%".
    Ad  avviso  del  giudice a quo, la norma impugnata, nella parte in
 cui limita  il  beneficio  dell'applicazione  dell'IVA  con  aliquota
 ridotta  a  favore dei soli invalidi che siano titolari di patente F,
 sarebbe lesiva: a) dell'art. 3, primo comma, della Costituzione,  per
 essere   ingiustificata   l'esclusione  dal  beneficio  stesso  degli
 invalidi sforniti di patente, qualunque sia  il  motivo  del  mancato
 conseguimento,  che  potrebbe  peraltro  consistere in un impedimento
 obbiettivo  insuperabile,  come  nel  caso  dei  minori  (o  dei  non
 vedenti);  b)  dell'art.  3,  secondo  comma, della Costituzione, per
 essere la mancata concessione dell'agevolazione ai soggetti  sforniti
 di  patente  tale  da rendere piu' oneroso per essi il trasporto e da
 limitarne in tal modo la vita di relazione, c)  dell'art.  32,  primo
 comma,  della  Costituzione,  per  essere  la  mancata concessione in
 discorso impeditiva per i soggetti stessi dell'accesso ai  luoghi  di
 cura.
    2.  -  E'  opportuno  premettere  che la legge n. 97 del 1986 trae
 origine da una proposta volta a fornire  l'interpretazione  autentica
 dell'art.  5  della legge 22 dicembre 1980, n. 889 - che assoggettava
 ad IVA, in misura ridotta, tra l'altro, le cessioni e le importazioni
 di "poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o  altro
 meccanismo  di  propulsione"  -  nel senso che l'agevolazione dovesse
 ritenersi estesa a qualsiasi mezzo  di  trasporto,  autotrasporto  ed
 elevazione per invalidi.
    Ad  iniziativa  del Governo veniva tuttavia presentato alla Camera
 un emendamento, interamente sostitutivo della proposta, del  seguente
 tenore:  "Dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, le
 cessioni e le importazioni di veicoli adattati per invalidi, titolari
 di  patente  F  per  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie,   sono
 assoggettate all'I.V.A. con aliquota del 2%".
    Nel  corso  della  discussione,  non  si manco' di rilevare che la
 disposizione, pur costituendo  un  primo  apprezzabile  intervento  a
 favore  dei  portatori  di  handicap, aveva un ambito di applicazione
 alquanto ristretto, e di auspicare la predisposizione di un "organico
 provvedimento" volto ad estendere l'agevolazione fiscale a "tutte  le
 protesi di evidente uso esclusivo dei portatori di handicap". In sede
 di  approvazione  della  legge,  nel  testo attuale, venne in effetti
 approvato dalla Camera, nella seduta del  2  aprile  1986,  anche  un
 ordine  del  giorno  di  invito  al  Governo  a  provvedere nei sensi
 suindicati.
    3. - Cio' posto, e' da notare che il giudice a quo  non  si  duole
 della  mancata  predisposizione di una disciplina legislativa diretta
 ad assicurare la protezione degli handicappati esaustivamente,  cioe'
 sotto   ogni   aspetto  e  con  ogni  mezzo  (e  cio'  a  prescindere
 dall'ammissibilita' di una  censura  siffatta  in  quanto  del  tutto
 eccedente  l'iniziativa  assunta  dal legislatore e idonea a incidere
 sulla  sua  discrezionalita'  nella  scelta  dei  fini  di   politica
 sociale).   Il  giudice  a  quo  muove  dalla  scelta  di  campo  del
 legislatore e dalla normativa da esso adottata e si limita a dubitare
 della legittimita' costituzionale della normativa medesima in base al
 rilievo che il legislatore ha preso in considerazione, ai fini  della
 concessione   di  una  agevolazione  fiscale  a  favore  di  soggetti
 portatori di handicap, una ipotesi qualificata:
       a) dall'esigenza del  "trasporto"  degli  handicappati  non  in
 grado di muoversi senza particolari ausili;
       b)  dal  soddisfacimento  di  tale  esigenza  mediante  veicoli
 "adattati".
   Il  detto  giudice,  in relazione a quanto sub a), ritiene in primo
 luogo ingiustificatamente  neglette  le  esigenze  di  trasporto  dei
 portatori  di  handicap  suscettive  di  essere  soddisfatte mediante
 veicoli "non adattati", come avviene per  i  non  vedenti  (o  per  i
 sordomuti), che possono fruire, per il trasporto, di veicoli in tutto
 eguali  a quelli utilizzati da soggetti non portatori di handicap. In
 secondo luogo, in  relazione  a  quanto  sub  b),  egli  addebita  al
 legislatore di avere ancor piu' ristretto la visuale, avendo riguardo
 solo  al soddisfacimento delle esigenze di trasporto dei portatori di
 handicap mediante veicoli "adattati negli organi di guida"  (come  e'
 desumibile  dalla  limitazione  del  beneficio  ai  soli  titolari di
 patente), e non anche mediante veicoli che abbiano subito adattamenti
 di diverso tipo.
    Ora, sotto il primo profilo, la censura si appalesa inammissibile,
 essendo diretta anche essa - come  quella  in  ipotesi  prospettabile
 contro  la  mancata  predisposizione  di  una  disciplina generale ed
 esaustiva di provvidenze a favore degli handicappati -  ad  incidere,
 sia  pure  secondo  una visuale piu' mirata, sulla scelta dei fini di
 politica sociale del legislatore.
    Sotto  il  secondo  profilo,  la  censura  appare   plausibilmente
 formulata - in relazione alla violazione del principio di eguaglianza
 ed  agli  imprescindibili  fini  di garanzia della dignita' dell'uomo
 (art. 2 della Costituzione) sotto  il  profilo  della  salute  fisica
 (art. 32 della Costituzione), cui lo stesso princi'pio di eguaglianza
 si connette, soprattutto sotto l'aspetto dell'eguaglianza sostanziale
 di  cui  all'art.  3,  secondo  comma, della Costituzione - contro la
 limitazione del beneficio ai soli acquirenti di autoveicoli "adattati
 negli organi di guida" e con ingiustificata trascuranza di  tutte  le
 ipotesi   di  veicoli  diversamente  adattati  per  il  trasporto  di
 handicappati (che non hanno conseguito o  non  possono  conseguire  -
 magari  per  handicaps  piu'  gravi  - la patente, ma hanno nondimeno
 esigenze di trasporto mediante veicoli adattati).
    Tuttavia la stessa censura, in quanto sollecita un  intervento  di
 questa  Corte  diretto, attraverso la dichiarazione di illegittimita'
 della norma nella parte in cui non estende il  beneficio  anche  alle
 cessioni  di veicoli riguardanti i portatori di handicap non titolari
 di patente F, a determinare tale estensione,  va  ritenuta  del  pari
 inammissibile.  Cio'  in  quanto  va  lasciato  al  legislatore  dare
 all'istanza sociale, che  esso  stesso  riconosce  apprezzabile,  una
 risposta adeguata, dettando una disciplina articolata con riferimento
 alle  varie  ipotesi  di adattamento dei veicoli necessarie a seconda
 dei  tipi  di  handicap  e  alle  possibili  garanzie  richieste  per
 assicurare che i veicoli adattati siano destinabili, o effettivamente
 destinati, al trasporto degli handicappati.
    In  tal  senso, comunque, va rivolta al legislatore stesso la piu'
 viva raccomandazione affinche' - ove non  ritenga  di  adottare  piu'
 ampie   e   addirittura  generalizzate  misure  di  protezione  degli
 handicappati - sopperisca  all'inadeguatezza  posta  a  carico  della
 disciplina  adottata  nello  specifico  settore  adempiendo  al  voto
 espresso con l'approvazione dell'ordine del giorno sopra richiamato.