IL TRIBUNALE
    Riunito in camera di consiglio;
    Visto  l'appello  con contestuali motivi presentato il 25 febbraio
 1991 dal difensore degli  imputati  Amato  Antonino,  Amato  Carmelo,
 Morabito  Roberto  e  Nicolosi  Roberto contro ordinanza della locale
 Corte d'assise, n. 1/1991 del 25 febbraio 1991,  di  sospensione  dei
 termini  massimi  di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304, terzo
 comma, del c.p.p.;
    Vista la citata ordinanza;
    Rilevato che le parti non sono comparse all'udienza in  camera  di
 consiglio del 15 marzo 1991;
    Visti  gli  atti  del  procedimento trasmessi dal presidente della
 Corte d'assise;
    Rilevato  che  i  motivi  d'appello  sollevano  la  questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 304, secondo comma, del c.p.p.,
 con  riferimento  agli  artt.  3,  13 (in relazione all'art. 27) e 24
 della Costituzione, e dell'art. 297, quarto comma,  del  c.p.p.,  con
 riferimento  agli  artt.  76  e  77  della Costituzione, in relazione
 all'art.  2,  punto  61  della  legge  (n.  81/87)  di   delega   per
 l'emanazione del nuovo c.p.p., sostenendo:
      1)  in  via dubitativa un eccesso rispetto alla delega dell'art.
 304, secondo comma, essendo stabilito al punto 61 di quella il limite
 massimo di anni 4 per la custodia cautelare,  senza  far  riferimento
 all'effetto  delle  sospensioni  dei  termini,  previste nello stesso
 punto, mentre la norma delegata ha portato ad  un  massimo  di  venti
 anni  (per  i  reati  puniti  con  l'ergastolo  o  la  pena detentiva
 temporanea di 30 anni) il termine ultimo, tenuto  conto  anche  delle
 sospensioni, di custodia cautelare;
      2)  la  violazione  della  regola  costituzionale  che impone la
 individuazione  di  un  termine  massimo   di   custodia   cautelare,
 contrastando  quello  appena  indicato  con  la  presunzione  di  non
 colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva;
      3) la compromissione  della  norma  sulla  inviolabilita'  della
 difesa,   potendo   un  imputato  essere  trattenuto  dal  richiedere
 accertamenti dal timore di prolungare cosi' la durata  della  propria
 custodia;
      4)  l'eccesso di delega dell'art. 297, quarto comma, che prevede
 il superamento di termini di custodia delle singole fasi processuali,
 mentre il punto 61 della delega consentirebbe solo  il  prolungamento
 dei termini generali della custodia;
    Rilevato  che l'ordinanza impugnata motiva il rigetto delle stesse
 questioni affermando:
      1) l'insussistenza della violazione della regola  costituzionale
 che  impone  la  individuazione  di  un  termine  massimo di custodia
 cautelare, essendo lo stesso fissato  dall'art.  304,  quarto  comma,
 senza  che  si possa ipotizzare un contrasto del termine indicato con
 la  presunzione  di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna
 definitiva,  essendo  in   via   generale   prevista   dalla   stessa
 Costituzione la custodia cautelare;
      2)  la  non interferenza del regime della custodia cautelare con
 le norme sulla inviolabilita' della difesa;
    Ritenuta   non   manifestamente   infondata   una   questione   di
 legittimita'  costituzionale  della norma di cui all'art. 304, quarto
 comma, del c.p.p., che fissa in  due  terzi  della  pena  massima  il
 termine  ultimo  di custodia cautelare tenuto conto delle sospensioni
 dello stesso termine previste nei precedenti  commi  dello  articolo,
 per violazione delle norme costituzionali sulla legislazione delegata
 (artt.  76  e 77 della Costituzione) e sul termine della carcerazione
 preventiva   (art.   13   della   Costituzione),   in   entrambe   le
 interpretazioni  possibili  dell'art.  2,  punto  61,  della legge n.
 81/1987:
       a) infatti se la legge di delega al  punto  61,  con  la  frase
 "previsione  che  in  ogni  caso  la durata massima della custodia in
 carcere, tenuto conto anche di tutte le proroghe, non possa  superare
 i  quattro  anni, sino alla sentenza definitiva" intendesse riferirsi
 anche alla durata della custodia tenuto conto della  sospensione  dei
 termini  di durata massima delle misure cautelari, l'art. 304, quarto
 comma, del c.p.p.,  sarebbe  incostituzionale  per  violazione  della
 norma delegante;
    A  favore  di tale interpretazione sta la locuzione "in ogni caso"
 usata dal legislatore, la  posizione  della  norma,  successiva  alla
 previsione  della  sospensione  dei  termini  di durata massima delle
 misure, la considerazione che non appare probabile che il legislatore
 delegante non abbia ritenuto di indicare un  criterio  direttivo  sui
 termini massimi, tutto compreso, della custodia cautelare;
       b)  se  invece  la  legge  di delega avesse fissato soltanto il
 termine ultimo di custodia tenendo conto delle proroghe  senza  nulla
 prevedere  in  riferimento  alle sospensioni dello stesso termine, la
 norma  delegate  (art.  2,  punto  61,  legge  n.  81/1987)  potrebbe
 ritenersi  viziata  per violazione del combinato disposto degli artt.
 13, quinto comma, e 76, della Costituzione, non avendo il legislatore
 delegante fornito principi e criteri direttivi idonei a stabilire per
 legge i limiti massimi  della  carcerazione  preventiva;  la  recente
 sentenza  n.  68/1991  della  Corte costituzionale in materia di rito
 direttissimo per i reati  relativi  alle  armi  ed  alla  stampa,  ha
 segnalato  come  sia  necessario  per  la  legittimita'  della  legge
 delegante   l'enunciazione   di   principi   e   criteri    direttivi
 dell'attivita' legislativa delegata;
    Pur  avendo  il  legislatore  delegato  introdotto tale limite con
 l'art. 304, quarto comma, del c.p.p., permane dubbia la  legittimita'
 costituzionale di questa norma in considerazione del termine massimo,
 determinato  in  misura  (anni 20) tale da rischiare di vanificare di
 fatto la previsione costituzionale dell'art. 13, quinto comma  ed  in
 considerazione  della carenza di criteri direttivi in proposito nella
 legge delega;
    Ritenuta rilevante  la  questione  sopra  indicata  in  quanto  il
 presente   procedimento   verte   proprio   sulla   legittimita'  del
 provvedimento  che  ha  dato  applicazione  alla  norma   della   cui
 legittimita' si dubita;
    Ritenute   manifestamente   infondate   le   altre   questioni  di
 legittimita' sollevate in quanto:
      1) non vi e' connessione tra esercizio del  diritto  di  difesa,
 correttamente  inteso,  e  termini  di  custodia  cautelare, anche in
 considerazione della esplicita previsione  (art.  304,  primo  comma,
 lett.  a) del c.p.p. 1988) che i termini di custodia non sono sospesi
 durante le sospensioni o  i  rinvii  del  procedimento  disposti  per
 esigenze di acquisizione della prova;
      2)  il  punto 61 della legge delega non puo' essere interpretato
 nel senso di consentire la proroga dei termini generali massimi della
 custodia e non di quelli  relativi  alle  singole  fasi  processuali,
 perche'  una  simile previsione sarebbe illogica e inapplicabile, non
 potendosi superare il termine ultimo di 4 anni senza  il  superamento
 di almeno uno dei termini delle singole fasi processuali;
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953;