ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  1,  2,  3,
 sesto  comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990,
 n.  380,  recante  "Interventi  per  la  realizzazione  del   sistema
 idroviario  padano-veneto" promosso con ricorso della Regione Emilia-
 Romagna, notificato il 14 gennaio 1991, depositato in cancelleria  il
 22 gennaio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1991;
    Visto  l'atto  di  costituzione  del  Presidente del Consiglio dei
 Ministri;
    Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore
 Enzo Cheli;
    Ritenuto che, con  ricorso  depositato  il  22  gennaio  1991,  la
 Regione   Emilia-Romagna   ha  sollevato  questione  di  legittimita'
 costituzionale degli articoli 1, 2, 3, sesto  comma,  e  4,  primo  e
 terzo  comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la
 realizzazione del sistema idroviario padano-veneto),  per  violazione
 degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche con riguardo all'art.
 3  ed al principio di leale cooperazione, come attuati dagli artt. 97
 e 98 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la materia "navigazione  e  porti
 lacuali"  nonche'  dagli artt. 80 e 81, 87 e 88, primo comma, n. 3, e
 101   del   medesimo   decreto   rispettivamente   per   le   materie
 "urbanistica", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
 regionale" e "tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
      che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri   chiedendo   che   il   ricorso  sia  dichiarato  in  parte
 inammissibile ed in residua parte infondato;
      che nelle more del giudizio la Regione Emilia- Romagna, con atto
 depositato il 17 maggio 1991, a  seguito  della  deliberazione  della
 Giunta  regionale  n.  1483  del  14 maggio 1991, ha proposto formale
 rinuncia al predetto ricorso e che tale rinuncia e'  stata  accettata
 dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con  atto depositato
 dall'Avvocatura generale dello Stato il 20 maggio 1991;
    Considerato che deve essere,  pertanto,  pronunciata  l'estinzione
 del  processo,  ai  sensi  dell'art. 25 delle Norme integrative per i
 giudizi davanti a questa Corte;