ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 2, 3, sesto comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380, recante "Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto" promosso con ricorso della Regione Emilia- Romagna, notificato il 14 gennaio 1991, depositato in cancelleria il 22 gennaio successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi 1991; Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Enzo Cheli; Ritenuto che, con ricorso depositato il 22 gennaio 1991, la Regione Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimita' costituzionale degli articoli 1, 2, 3, sesto comma, e 4, primo e terzo comma, della legge 29 novembre 1990, n. 380 (Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto), per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche con riguardo all'art. 3 ed al principio di leale cooperazione, come attuati dagli artt. 97 e 98 del d.P.R. n. 616 del 1977 per la materia "navigazione e porti lacuali" nonche' dagli artt. 80 e 81, 87 e 88, primo comma, n. 3, e 101 del medesimo decreto rispettivamente per le materie "urbanistica", "viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale" e "tutela dell'ambiente dagli inquinamenti; che si e' costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo che il ricorso sia dichiarato in parte inammissibile ed in residua parte infondato; che nelle more del giudizio la Regione Emilia- Romagna, con atto depositato il 17 maggio 1991, a seguito della deliberazione della Giunta regionale n. 1483 del 14 maggio 1991, ha proposto formale rinuncia al predetto ricorso e che tale rinuncia e' stata accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con atto depositato dall'Avvocatura generale dello Stato il 20 maggio 1991; Considerato che deve essere, pertanto, pronunciata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;