LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha emesso  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  prodotto  da  La
 Lucchina S.a.s. avverso ufficio del registro;
    Letti gli atti;
    Sentito per il ricorrente il dott. Bruni Claudio;
    Sentito il r. dell'ufficio dott. Mancini;
    Udito il relatore avv. Montefiore;
   Ritenuto  con il ricorso in esame la immobiliare La Lucchina S.a.s.
 si oppone alla richiesta di pagamento della somma di L. 1.411.500 per
 soprattassa   tardiva   presentazione   della   dichiarazione   Invim
 straordinaria ex art. 26 del d.-l. n. 55/1983.
    Parte  ricorrente  non  contesta  il  ritardo  della presentazione
 rispetto al termine di legge (30 giugno 1983) bensi' l'entita'  della
 sanzione   applicata  (100%)  e  solleva  questione  di  legittimita'
 costituzionale del d.P.R. 26 ottobre 1972,  n.  643,  per  violazione
 dell'art.  76  della  Costituzione,  in  relazione agli artt. 10 e 11
 della legge delega 9 ottobre 1971, n. 825, non essendo  prevista  per
 la  soprattassa la graduazione entro i limiti minimo e massimo, cosi'
 da equiparare sul piano sanzionatorio - in quanto la  soprattassa  e'
 commisurata  esclusivamente  in base all'ammontare dell'imposta - chi
 ha omesso deliberatamente la presentazione della dichiarazione e  chi
 l'ha presentata sia pur tardivamente.
                              MOTIVAZIONE
    La  commissione,  vista  l'eccezione  di  incostituzionalita'  del
 d.P.R. n. 643/1972 sollevata dal contribuente  con  riferimento  alla
 mancanza delle gradualita' sanzionatorie ed il contrasto con la legge
 delega 9 ottobre 1971, n. 825; ritenuto che l'esame degli atti induce
 a sollevare d'ufficio - atteso che nel ricorso non e' ben specificata
 la  norma  -  l'eccezione  di  sospetta incostituzionalita' del primo
 comma dell'art. 23 del d.P.R. n. 643/1972 per contrasto con gli artt.
 3 e 76 della Costituzione perche' si viene di fatto a parificare  due
 situazioni  diverse  quali  la  tardiva  dichiarazione  e  la  omessa
 dichiarazione  senza  prevedere  una  ragionevole  graduazione  delle
 sanzioni,  e perche' il legislatore delegato ha violato con il citato
 art. 23, primo comma, le direttive della legge  delega  n.  825/1971,
 art.  10,  secondo  comma,  sub 11 in cui e' previsto che le sanzioni
 amministrative debbano  essere  commisurate  alla  effettiva  entita'
 oggettiva e soggettiva delle violazioni e ritenuta la rilevanza della
 norma nella fattispecie.