IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Letti gli atti; Letta la richiesta di archiviazione del p.m. O S S E R V A In data 19 aprile 1991 il p.m. ha chiesto l'archiviazione degli atti in quanto i reati denunciati "sono estinti per amnistia". Il precedimento in esame risulta iscritto in data 11 agosto 1990 a carico di Santoro Emilio, onde sono da tempo decorsi i termini per le indagini preliminari, mai prorogati. Ravvisa questo giudice l'esigenza di ulteriori indagini, volte tra l'altro ad accertare se taluno dei reati denunciati (art. 570 del c.p.) rientri o no nell'ambito di operativita' del d.P.R. n. 75/1990. Orbene, pur potendosi ritenere che il g.i.p. presso la pretura possa indicare ex art. 554 del c.p.p. le ulteriori indagini da svolgere - fissando il relativo termine - al p.m. che abbia richiesto l'archiviazione perche' il reato e' estinto (cio' in forza del richiamo operato dall'art. 411 del c.p.p. alle disposizioni di cui all'art. 408 del c.p.p., onde, anche se la Corte costituzionale con la sentenza n. 445/1990 ha previsto tale potere del g.i.p. richiesto dell'archiviazione per infondatezza della notitia criminis, non puo' non ritenersi che il citato potere competa altresi' al g.i.p. richiesto dell'archiviazione a mente dell'art. 411 del c.p.p.), nel caso in esame, pero', un tale potere sembrerebbe interdetto per la circostanza che il termine delle indagini preliminari e' gia' scaduto. Senonche' in tal modo l'art. 554 cpv. del c.p.p. (come risultante a seguito della citata Corte costituzionale n. 445/1990) contrasterebbe, nella parte in cui non prevede che il termine per le ulteriori indagini fissato dal g.i.p. il quale ravvisi l'esigenza di tali ulteriori indagini e le indichi al p.m. possa superare il termine per le indagini preliminari, sia con l'art. 3 della Costituzione (per la irragionevole disparita' tra la posizione del g.i.p. richiesto dell'archiviazione prima dello spirare dei termini ed il g.i.p. richiesto dell'archiviazione dopo detto spirare) che con l'art. 112 della Costituzione (poiche' il g.i.p. nel caso in esame vedrebbe venir meno l'effettivita' del suo controllo e tutela della obbligatorieta' dell'azione penale). La citata questione di costituzionalita' si appalesa non manifestamente infondata per le considerazioni appena esposte. Essa e' inoltre rilevante in quanto dalla sua risoluzione dipende il provvedimento che questo ufficio dovra' emanare, dovendosi peraltro ritenere che l'inutilizzabilita' degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine (art. 407, terzo comma, del c.p.p.) riguardi unicamente le indagini svolte dal p.m. autonomamente e non anche quelle svolte su indicazione del g.i.p. con fissazione del relativo termine.