IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato  la seguente ordinanza sul ricorso n. 164/1987 r.g.
 n. 91/87 R. sez. 1a proposto dal Consorzio per l'autostrada  Messina-
 Palermo,  in persona del presidente pro-tempore - autorizzato a stare
 in giudizio con  deliberazione  n.  84/CD  del  15  dicembre  1986  -
 rappresentato  e difeso dal prof. avv. Nazareno Saitta, e domiciliato
 per legge presso la segreteria di questo tribunale, contro la regione
 siciliana in persona  del  presidente  pro-tempore,  rappresentata  e
 difesa  dall'avvocatura  dello  Stato,  la  presidenza  della regione
 siciliana, in persona del  presidente  pro-tempore,  rappresentata  e
 difesa  dall'avvocatura  dello  Stato,  la  presidenza  della regione
 siciliana, in persona  dell'assessore  alla  presidenza  pro-tempore,
 rappresentata    e    difesa   dall'avvocatura   dello   Stato,   per
 l'annullamento  del  provvedimento  del  predetto  assessore  di  cui
 all'avviso  del  26  novembre  1986, pubblicato nella g.u.r.s. suppl.
 ord. n. 2 al n. 57 del 29 novembre 1986 e prospetti  allegati,  nella
 parte  in  cui  l'assessore  alla  presidenza della regione siciliana
 indica i posti disponibili, alla data del 26 ottobre  1985  (data  di
 entrata  in  vigore  della  legge  regionale 25 ottobre 1985, n. 39),
 presso il consorzio autostradale "autostrada Messina-Palermo";
    Visto il ricorso con i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione  in  giudizio  dell'avvocatura  dello
 Stato  per  la  regione  siciliana,  per  la presidenza della regione
 siciliana  e  per  l'assessorato  alla   presidenza   della   regione
 siciliana;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Udita  alla  pubblica  udienza  dell'8 marzo 1988 la relazione del
 consigliere dott. Luigi Passanisi;
    Uditi, altresi' l'avv.  Rugolo  in  sostituzione  dell'avv.  prof.
 Nazareno  Saitta per il ricorrente e l'avvocato dello Stato Salvatore
 Messineo per l'amministrazione resistente;
    Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
    Con  la  legge  25  ottobre  1985,  n. 39, la regione siciliana ha
 dettato norme per la sistemazione in ruolo  del  personale  risultato
 idoneo  agli  esami  di  cui alla legge regionale 2 dicembre 1980, n.
 125, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' del personale di
 cui all'art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1981, n. 8.
    A tal fine la legge regionale n. 39/1985, innanzi citata prevedeva
 che tutti i posti in organico disponibili alla  data  di  entrata  in
 vigore  della  legge  stessa  (26  ottore 1985) presso la regione, le
 province, i comuni, le comunita'  montane,  le  Camere  di  commercio
 sarebbero stati attribuiti agli idonei negli esami espletati ai sensi
 della  legge  regionale  n. 125/1980, in servizio presso ogni singolo
 ente.
    Disponeva ancora la legge medesima, nel successivo  articolo,  che
 ultimate  le  attribuzioni  di  posti di cui innanzi il 75% dei posti
 residui "nonche' tutti  i  posti  che  risultino  ancora  disponibili
 presso   i   consorzi   di   comuni   e   di   province,  le  aziende
 municipalizzate, gli I.A.C.P., l'E.A.S., le opere  universitarie,  le
 A.S.I.  ed  i relativi consorzi ed ogni altra amministrazione od ente
 sottoposti a tutela o  vigilanza  della  regione  o  di  enti  locali
 territoriali, compresi quelli individuati nell'allegato A della legge
 regionale  12  agosto 1980, n. 85, sono attribuiti agli idonei che ne
 facciano domanda.
    Gli enti innanzi  citati  dovevano,  a  tal  fine,  comunicare  al
 presidente  della  regoine,  entro  il  25  novembre 1985, i posti in
 organico disponibili alla predetta data.
    In data 11 novembre 1985  l'assessore  regionale  alla  presidenza
 diffidava  il  consorzio ricorrente, incluso nella tabella A allegata
 alla legge regionale n. 85/1980, agli adempimenti di cui sopra.
    Il consorzio rispondeva con nota del 22 novembre 1985,  formulando
 le piu' ampie riserve in ordine alla costituzionalita' della legge n.
 39/1985, in quanto lesiva dell'autonomia dell'ente e, nel fornire gli
 elementi   richiesti  evidenziava  la  grave  situazione  finanziaria
 dell'ente stesso, l'esistenza, a fronte delle  vacanze  dell'organico
 ordinario,  di trentadue dipendenti in soprannumero, l'esigenza che i
 posti vacanti venissero coperti, secondo il regolamento, da personale
 qualificato  e  specializzato,  e  che  il  bilancio  non  consentiva
 l'accollo di nuovi oneri.
    Nessun   riscontro   veniva  dato  dall'autorita'  regionale  alla
 predetta  nota,  mentre  veniva  pubblicato   l'avviso   assessoriale
 indicato in epigrafe.
    Costituendo   questo   un   atto   avente  natura  sostanzialmente
 provvedimentale, direttamente ed immediatamente lesivo  il  consorzio
 in epigrafe ha proposto la presente impugnativa deducendo le seguenti
 censure:
      1)   illegittimita'  costituzionale  delle  leggi  regionali  n.
 125/1980 e n. 39/1985 per contrasto  con  gli  artt.  97  e  3  della
 Costituzione; eccesso di potere legislativo.
    Assume  il ricorrente consorzio che l'assunzione ex auctoritate di
 personale assegnatogli dalla regione viola la sua  autonomia,  mentre
 il medesimo non doveva essere incluso, tra i destinati della legge in
 parola  che  non  poteva legittimamente essere estesa anche agli enti
 sottoposti a tutela o vigilanza della regione.
    La   indiscriminata   copertura  di  tutti  i  posti  disponibili,
 ignorando le esigenze particolari di  ogni  ente,  confligge  con  il
 canone di buon andamento codificato dalla Costituzione;
      2)  illegittimita'  derivata;  violazione  e  falsa applicazione
 dell'art. 14 della legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, e del d.p.
 reg. 30 maggio 1968, n. 53/A; Eccesso di potere.
    Assume il ricorrente che il provvedimento del 26 novembre 1986  e'
 arbitrario  ed  illogico e si concreta in una serie di ingiustificate
 ed  indebite  intromissioni  dell'autorita'  regionale  che  non   ha
 rispettato la normativa interna dell'ente.
    Ha  chiesto,  quindi,  il  consorzio ricorrente l'annullamento del
 provvedimento assessoriale impugnato, previa, per quanto occorre,  la
 sospensione  del  giudizio  e la rimessione alla Corte costituzionale
 della questione di legittimita' costituzionale relativa in parte  qua
 alle  leggi  regionali n. 125/1980 e n. 39/1985 per contrasto con gli
 artt. 3 e 97 della Costituzione.
    Costituitasi in giudizio l'amministrazione  intimata  ha  eccepito
 l'inammissibilita'  e  l'infondatezza  del  gravame, assumendo che il
 concorzio avrebbe dovuto impugnare  il  telegramma  dell'11  novembre
 1985  con il quale veniva invitato ad assoggettarsi alle prescrizioni
 di  cui  alla  legge  regionale  n.  39/1985  e,   nel   merito   che
 legittimamente  e'  stato  incluso  tra  i  destinatari  della stessa
 essendo sottoposto alla vigilanza ed alla tutela della  regione,  per
 cui  l'imposizione dell'assunzione non interferisce con i principi di
 imparzialita', di buona amministrazione e di uguaglianza.
    Alla pubblica udienza di discussione dell'8 marzo 1988 il  ricorso
 e' stato posto in decisione.
                             D I R I T T O
     Con questa sentenza il collegio ha ritenuto infondata l'eccezione
 di  inammissibilita' sollevata dall'avvocatura erariale, per cui puo'
 passarsi all'esame del merito del ricorso.
    Con il primo motivo di censura il consorzio ricorrente ha eccepito
 l'illegittimita' costituzionale delle leggi regionali n.  125/1980  e
 n.  39/1985  per contrasto con gli articoli 97 e 3 della Costituzione
 ed ha dedotto il vizio di eccesso
 di potere legislativo.
    Come  gia'  detto  in  narrativa  lamenta  l'ente  ricorrente  che
 l'assunzione  ex  auctoritate di personale assegnatogli dalla regione
 viola la sua "autonomia" per cui la sua inclusione tra i  destinatari
 delle leggi innanzi indicate e' costituzionalmente illegittima.
    Il  collegio  ritiene che va sottoposto al giudizio incidentale di
 costituzionalita' l'art. 2 della legge regionale 25 ottobre 1985,  n.
 39,  che  modifica  la legge regionale 2 dicembre 1985, n. 125, nella
 parte  in  cui  include  il  consorzio  ricorrente  tra  i   soggetti
 destinatari dello stesso, per contrasto con gli articoli 97 e 3 della
 Costituzione.
    Con legge regionale 27 febbraio 1965, n. 4, si disponeva in ordine
 all'impiego  del fondo di solidarieta' nazionale, relativo al periodo
 1ยบ luglio 1960-30 giugno 1966, destinando, tra l'altro,  parte  delle
 somme  di  questo per opere viarie tra le quali l'autostrada Messina-
 Palermo-Mazara del Vallo.
    Per  l'attuazione  del  programma  autostradale  l'amministrazione
 regionale  era  autorizzata  a  partecipare  ai consorzi ed agli enti
 costituiti a norma e per gli effetti della legge 24 luglio  1961,  n.
 729,  e  ad erogare in favore dei medesimi, contributi integrativi di
 quelli statali.
    L'art. 14 della legge in esame disponeva che tali consorzi possono
 essere  costituiti  soltanto  tra  i comuni, province, enti pubblici,
 l'Italstrade e la regione.
    Gli statuti di tali enti  approvati  con  decreto  del  presidente
 della  regione  devono  contenere  norme  dirette  ed assicurano alla
 medesima  una  partecipazione  proporzionale   alla   propria   quota
 d'apporto negli organi amministrativi dei consorzi.
    In  applicazione  di  tale  norma  veniva  emanato  il decreto del
 Presidente della regione 30 maggio 1968, n. 53/A,  con  il  quale  si
 approva lo statuto del consorzio per l'autostrada Messina-Palermo.
    Lo  statuto  dispone  in  ordine ai soggetti che lo costituiscono,
 alle finalita', al patrimono, agli organi  ed  alla  vigilanza  sugli
 atti e sugli organi del consorzio.
    Trattasi   di   un   consorzio  amministrativo,  con  personalita'
 giuridica del quale possono partecipare soltanto persone giuridiche.
    Questo e' soggetto alla vigilanza ed  alla  tutela  della  regione
 siciliana   alla  quale  compete  il  controllo  delle  deliberazioni
 consortili nonche' la vigilanza sugli organi dello stesso (cfr.  art.
 14 dello statuto).
    La  regione, inoltre, ha riservato al proprio presidente la nomina
 del presidente del consorzio e del collegio  dei  revisori  e  si  e'
 riservata  la  partecipazione  con  propri rappresentanti in uno agli
 organi collegiali consortili.
    A  parte  i  suddescritti  poteri  di  ingerenza   della   regione
 siciliana,  ogni  attribuzione  relativa alla gestione dell'attivita'
 consortile e finalizzata alla realizzazione  dei  fini  istituzionali
 dell'ente  e'  riservata  agli  organi  amministrativi  del consorzio
 (assemblea consortile e consiglio direttivo).
    Per quanto riguarda specificamente il personale  l'art.  10  dello
 statuto  consortile  attribuisce al consiglio direttivo il compito di
 stabilire le direttive per l'assunzione del personale medesimo.
     Deve ritenersi, dunque, che il consorzio e' sicuramente  soggetto
 giuridico  distinto  dalla  regione  e  non  organo  dipendente dalla
 stessa.
    Va ancora osservato che, ad avviso del tribunale, il consorzio non
 e' riconducibile tra  gli  enti  regionali  strumentali  sol  che  si
 consideri che il compito statutario dello stesso e' la progettazione,
 la  costruzione  e  la  gestione  di  un'autostrada  sulla  base  dei
 contributi versati anche dallo Stato, oltre che dalla  regione  e  da
 enti pubblici in genere (cfr. art. 2 dello statuto).
    Trattasi,  quindi,  di  funzioni  relative  a materia di interesse
 ultraregionale,  tant'e'  che  il  decreto   del   Presidente   della
 Repubblica  30  luglio  1950,  n.  878  - di attuazione dello statuto
 regionale siciliano in materia di  opere  pubbliche  -  riserva  allo
 Stato  le  grandi opere pubbliche di interesse nazionale tra le quali
 vengono espressamente annoverate  le  strade  statali  e,  quindi,  a
 fortiori le autostrade.
    Va  ancora  ricordato  che  il consorzio in parola opera come ente
 concessionario (dello Stato) del servizio autostradale ed e', assieme
 agli altri enti concessionari, destinatario diretto di una  complessa
 normativa statuale, compresa la speciale legislazione che ha previsto
 l'assunzione  da parte dello Stato del carico debitorio di detti enti
 (vedi legge n. 389/1980).
    Ai  sensi di tale legge lo Stato si e' riservato l'adozione di una
 disciplina unitaria per il riordino del settore  autostradale  ed  il
 riassetto   delle   societa'  concessionarie  a  prevalente  capitale
 pubblico.
    Da cio' discende che  non  e'  ipotizzabile  un  regime  giuridico
 differenziato   ne'   puo'   ammettersi  che  taluni  di  detti  enti
 concessionari siano in tutto e per tutto regionalizzati.
    Alla  stregua  delle  innanzi  svolte  considerazioni  non  appare
 costituzionalmente  legittima, ad avviso della sezione, la previsione
 legislativa di cui alla legge regionale n. 125/1980, come  modificata
 ed  integrata  dalla  legge regionale n. 39/1985, secondo la quale il
 consorzio ricorrente e' incluso tra i soggetti obbligati ad  assumere
 il personale destinatogli dalla regione.
    L'applicazione  di  tali leggi nei confronti di questo ha travolto
 la posizione giuridica del consorzio stesso e l'assetto dei  rapporti
 tra  il  consorzio  e  la  regione siciliana, la quale ha ritenuto di
 poter utilizzare la propria titolarita' della funzione  di  controllo
 come   titolo   valido  ad  abitarla  all'adozione  di  provvedimenti
 legislativi ed amministrativi  che  invadono  le  attribuzioni  degli
 organi consortili.
    Interventi  questi  che  incidono  notevolmente sulla posizione di
 indipendenza  dell'ente,  anche  perche'  non  appaiono   finalizzati
 all'esercizio  delle  funzioni  di  riscontro,  ma  esorbitanti dalla
 stessa e rivolti a fini di carattere sociale, sicuramente meritevoli,
 ma certamente estranei  ai  compiti  istituzionali  di  un  consorzio
 autostradale  e  non  in  linea  con  il  corretto  svolgimento della
 attivita' gestionale  riservta,  come  si  e'  innanzi  notato,  agli
 appositi organi consortili.
    Ma va ancora osservato che la intromissione cosi' realizzata dalla
 regione  nel  regime  giuridico del consorzio ha notevoli riflessi di
 ordine finanziario venendo a gravare l'onere conseguente sul bilancio
 dell'ente, al di fuori delle competenze attribuite agli organi  dello
 stesso,  senza  alcuna  valutazione  a  questi ultimi riservata delle
 disponibilita' finanziarie e senza alcuna  considerazione  in  ordine
 alla  necessita'  o  meno  di  coprire  tutti  i  posti  di organico,
 incidendo cosi' sul buon andamento dell'amministrazione.
    Con sentenza 7 aprile 1981, n. 52,  a  tale  proposito,  la  Corte
 costituzionale  ha  chiarito  che  "il  buon  andamento" e' interesse
 costituzionalmente   protetto,   ai   sensi   dell'art.   97    della
 Costituzione, non esclusivamente per quanto riguarda l'organizzazione
 interna  dei  pubblici  uffici,  ma  anche  per cio' che concerne "la
 disciplina  del  pubblico   impiego,   in   quanto   possa   influire
 sull'andamento   dell'amministrazione,   essendo  innegabile  che  la
 disciplina dell'impiego  e'  pur  sempre  strumentale,  mediamente  o
 immediatamente,  rispetto alle finalita' istituzionali assegnate agli
 uffici in cui e' articolata la pubblica amministrazione".
    Non sembra ragionevole, proprio con riferimento all'art. 97  della
 Costituzione,  che  disposizioni  legislative  quali  quella in esame
 possono legittimamente  essere  emanate  senza  alcun  riguardo  alla
 posizione  giuridica dei destinatari e senza previa valutazione della
 situzione finanziaria degli stessi.
    Cio'  premesso il collegio ritiene che vada sottoposto al giudizio
 incidentale di costituzionalita' l'art. 2 della  legge  regionale  25
 ottobre 1985, n. 39, che modifica la legge regionale 2 dicembre 1980,
 n.  125,  nella  parte  in  cui include il consorzio ricorrente tra i
 soggetti destinatari dello stesso, per contrasto con gli articoli  97
 e 3 della Costituzione.
    Il   collegio  ritiene,  pertanto,  che  ricorrano  i  presupposti
 normativi per la rimessione degli atti alla Corte costituzionale.
    Va, quindi, disposta la sospensione del  presente  giudizio  e  la
 trasmissione  degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione
 della innanzi prospettata questione di costituzionalita'.