ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  primo
 comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti per il
 personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 4
 luglio  1988, n. 246, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1990
 dal Tribunale amministrativo regionale  per  il  Veneto  sul  ricorso
 proposto  da  Antonelli  Maria  Antonietta,  iscritta  al  n. 293 del
 registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 18, prima serie speciale, dell'anno 1991;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  10  luglio  1991  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio in cui la parte ricorrente,
 docente di  scuola  media,  aveva  richiesto  il  riconoscimento  del
 diritto  alla  nomina in ruolo ex art. 57 della legge 20 maggio 1982,
 n. 270 - esponendo di aver insegnato, a partire dall'anno  scolastico
 1984-85,  con  nomina  del  Provveditore  agli  studi  - il Tribunale
 amministrativo regionale per il Veneto,  con  ordinanza  emessa  l'11
 ottobre  1990, ha sollevato, in relazione agli artt. 3, 51 e 97 della
 Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art.  11,
 primo  comma, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140 (Misure urgenti
 per il personale della scuola), convertito, con modificazioni,  nella
 legge  4  luglio  1988,  n.  246,  nella  parte  in  cui  non prevede
 l'estensione dei benefici  di  cui  al  citato  art.  57  anche  agli
 insegnanti  che  in  anni  scolastici  successivi al 1981-82, abbiano
 insegnato nella scuola secondaria  in  virtu'  di  supplenze  annuali
 conferite dal Provveditore agli studi;
      che   il   giudice,   dopo   aver   esposto   che  hanno  titolo
 all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per l'immissione nei
 ruoli, ai termini dell'art. 57 della citata legge n.  270  del  1982,
 gli insegnanti in servizio nell'anno scolastico 1981-82 con supplenza
 annuale  conferita dal Provveditore agli studi e non coloro che, come
 la ricorrente, abbiano insegnato, con il medesimo titolo,  a  partire
 da  successivi  anni  scolastici,  rileva  che  questi ultimi, pur se
 immessi successivamente in ruolo  per  effetto  del  decreto-legge  6
 novembre  1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27
 dicembre 1989, n. 417, si gioverebbero di  decorrenze  giuridiche  ed
 economiche meno favorevoli rispetto ai beneficiari della citata legge
 n.  270  del 1982 e risulterebbero percio' discriminati in ragione di
 un mero fattore temporale assunto ad elemento  differenziatore  senza
 giustificazione alcuna;
      che   il   Tribunale  rimettente  esclude  che  il  conferimento
 dell'incarico in un anno piuttosto che in un altro  possa  costituire
 un  valido  elemento  di  differenziazione,  risultando  in  concreto
 condizionato dal "caso fortuito" della effettiva disponibilita' della
 cattedra da assegnare;
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
 per la declaratoria d'infondatezza, osservando, in  particolare,  che
 la   prospettazione   della   censura  renderebbe  costituzionalmente
 impraticabile  ogni  forma  di disciplina legislativa transitoria, la
 quale deve invece "avere necessariamente un ancoraggio nel tempo";
    Considerato che questa Corte ha gia' esaminato in  piu'  occasioni
 questioni  concernenti  la norma impugnata (sentenza n. 190 del 1990;
 ordinanze  n.  415  del  1990  e  n.  557  del  1990)   dichiarandone
 l'infondatezza  per  essere  del tutto ragionevole e non contrastante
 con il principio d'eguaglianza un trattamento differenziato applicato
 a   situazioni   in   precedenza   omogenee,    ma    successivamente
 diversificatesi   in  ragione  di  sopravvenuti  dati  legislativi  e
 sociologici  modificativi  del  quadro  normativo  e   del   contesto
 dell'intervento legislativo;
      che  pertanto  anche  la  presente  questione  va, analogamente,
 dichiarata manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.