Ricorso  per   il   Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri,
 rappresentato  dall'Avvocatura  generale  dello  Stato, nei confronti
 della  regione  Puglia,  in  persona  del  presidente  della   giunta
 regionale  in  carica,  avverso la delibera legislativa riapprovata a
 maggioranza semplice  dal  consiglio  regionale  l'11  ottobre  1991,
 comunicata  al  commissario del Governo il 18 ottobre 1991, e recante
 "modificazioni  alla  legge  regionale  30  maggio   1977,   n.   17,
 concernente norme sulla contabilita' regionale".
    Con  telegramma  21 giugno 1991 il Governo ha rinviato la delibera
 legislativa  poi  riapprovata,  con  rilievo  relativo  dall'art.  6,
 secondo e terzo comma, di essa.
    La  delibera  legislativa  impugnata  non  puo' essere qualificata
 "nuova", dal momento che esplicitamente lascia "inalterati tutti  gli
 altri  (rispetto  all'art.  6)  articoli  non  osservati  in  sede di
 rinvio". Malgrado cio', essa e' stata approvata con  maggioranza  non
 "assoluta"   (venti   voti   favorevoli  su  cinquanta),  quindi  con
 violazione dell'art. 127  della  Costituzione  come  interpretato  da
 codesta  Corte  (sentenze n. 79/1989 punto 4, e n. 154/1990 punto 4).
 Ne' alcun rilievo puo' essere riconosciuto alla  circostanza  che  il
 nuovo   testo  ha,  in  qualche  misura,  tenuto  conto  del  rilievo
 governativo.
    Il  motivo  che  precede  e'  assorbente.   In   via   logicamente
 subordinata   si  aggiunge  che  il  testo  del  riapprovato  art.  6
 cospicuamente si discosta (e non soltanto quanto ai commi numerati  2
 e  3)  delle norme recate dall'art. 20 della legge 19 maggio 1976, n.
 335, e quindi contrasta con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.
    Significativo il  confronto  tra  la  normativa  ipotizzata  nella
 delibera  legislativa  impugnata  e  la disciplina di residui passivi
 contenuta nel "sostituito" art. 71  della  legge  regione  Puglia  30
 maggio 1977, n. 17.