Ricorso per il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti della regione Puglia, in persona del presidente della giunta regionale in carica, avverso la delibera legislativa riapprovata a maggioranza semplice dal consiglio regionale l'11 ottobre 1991, comunicata al commissario del Governo il 18 ottobre 1991, e recante "modificazioni alla legge regionale 30 maggio 1977, n. 17, concernente norme sulla contabilita' regionale". Con telegramma 21 giugno 1991 il Governo ha rinviato la delibera legislativa poi riapprovata, con rilievo relativo dall'art. 6, secondo e terzo comma, di essa. La delibera legislativa impugnata non puo' essere qualificata "nuova", dal momento che esplicitamente lascia "inalterati tutti gli altri (rispetto all'art. 6) articoli non osservati in sede di rinvio". Malgrado cio', essa e' stata approvata con maggioranza non "assoluta" (venti voti favorevoli su cinquanta), quindi con violazione dell'art. 127 della Costituzione come interpretato da codesta Corte (sentenze n. 79/1989 punto 4, e n. 154/1990 punto 4). Ne' alcun rilievo puo' essere riconosciuto alla circostanza che il nuovo testo ha, in qualche misura, tenuto conto del rilievo governativo. Il motivo che precede e' assorbente. In via logicamente subordinata si aggiunge che il testo del riapprovato art. 6 cospicuamente si discosta (e non soltanto quanto ai commi numerati 2 e 3) delle norme recate dall'art. 20 della legge 19 maggio 1976, n. 335, e quindi contrasta con gli artt. 117 e 119 della Costituzione. Significativo il confronto tra la normativa ipotizzata nella delibera legislativa impugnata e la disciplina di residui passivi contenuta nel "sostituito" art. 71 della legge regione Puglia 30 maggio 1977, n. 17.