Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Bolzano,  in  persona  del
 presidente  pro-tempore   della   giunta   provinciale   dott.   Luis
 Durnwalder,  giusta deliberazione della giunta provinciale n. 6091/91
 del 21 ottobre 1991, rappresentata e difesa, tanto unitamente  quanto
 disgiuntamente,  in  virtu'  di procura speciale del 21 ottobre 1991,
 rogata dall'avv. Giovanni Salghetti Drioli, vice segretario  generale
 della  giunta  ed  ufficiale rogante (rep. n.  16223), dagli avvocati
 prof. Sergio Panunzio e prof. Roland Riz, e presso il primo  di  essi
 elettivamente  domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, ricorrente,
 contro la Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  in  persona  del
 Presidente  del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza
 in relazione al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il
 Ministro  del  tesoro,  dd.  10  settembre  1991,  pubblicato  il  24
 settembre  1991,  recante  "modalita'  relative  alle  certificazioni
 concernenti   il   conto   consuntivo   1990   delle  amministrazioni
 provinciali, comunali e delle comunita' montane".
                               F A T T O
    Con  il  decreto  impugnato  10   settembre   1991   il   Ministro
 dell'interno  di  concerto  con il Ministro del tesoro ha approvato i
 certificati allegati al decreto che devono essere usati  dai  comuni,
 dalle  province  e  dalle  comunita'  montane per il conto consuntivo
 dell'anno 1990.
    In tal decreto e' statuito l'obbligo per tutti gli enti locali  di
 compilare  tali  certificati  e  di trasmetterli al commissariato del
 Governo.
    Si legge nel decreto che  esso  e'  stato  emanato  in  esecuzione
 dell'art.  25  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, che prevede "il
 consolidamento delle  operazioni  interessanti  il  settore  pubblico
 allargato,  ivi compresi, quindi, i conti pubblici degli enti locali"
 e dell'art. 54, quinto comma, della legge 8 giugno 1990, n.  142,  il
 quale  prevede "che il riparto dei trasferimenti erariali sia operato
 sulla base dei criteri obiettivi e sia ispirato al  riequilibrio  dei
 divari tra le fiscalita' locali".
    Il decreto non tiene conto che la disciplina della materia rientra
 nella competenza della provincia autonoma di Bolzano.
    Infatti,  in base allo statuto di autonomia d.P.R. 31 agosto 1972,
 n. 670 (art. 8, primo comma, n. 21; art. 16, primo  comma;  art.  54,
 cifra  5; artt. 80 e 81) ed in base a precise norme di attuazione che
 regolano le zone e le comunita' montane (d.P.R.  22  marzo  1974,  n.
 279, art. 7) e che contengono le norme di attuazione dello statuto in
 materia  di finanza locale (d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473), la materia
 e' di competenza della provincia autonoma di Bolzano.
    Visto  che  l'impugnato  decreto  del  Ministero  dell'interno  10
 settembre  1991 e' lesivo nelle sue singole parti e nel suo complesso
 delle  attribuzioni  costituzionalmente  garantite  della   provincia
 autonoma  di Bolzano, questa si vede costretta a proporre ricorso per
 regolamento di competenza per i seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    I. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui all'art.  8,
 primo comma, n. 21; art. 16, primo comma; art. 54, n. 5, nonche' agli
 artt.  80  e  81  dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto
 Adige, approvato con  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670  (nel  testo
 modificato  dalla legge 30 novembre 1989, n. 386), nonche' alle rela-
 tive norme di attuazione di cui in  modo  particolare  al  d.P.R.  22
 marzo 1974, n. 279 e al d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473.
    1)  L'impugnato  decreto  10 settembre 1991 prevede all'art. 1 che
 "Sono approvati gli allegati certificati, che fanno parte  integrante
 del  presente  decreto,  concernenti  il conto consuntivo dei comuni,
 delle province e delle comunita' montane per l'anno 1990.
    I comuni, le  province  e  le  comunita'  montane  sono  tenuti  a
 compilare  il certificato ed a trasmetterlo, in originale e tre copie
 autenticate, non oltre il 31 ottobre 1991, alle prefetture competenti
 per territorio, alla presidenza della giunta  regionale  della  Valle
 d'Aosta,  per i comuni e le comunita' montane di quella regione ed al
 commissariato del Governo competente per  i  comuni  e  le  comunita'
 montane delle province di Bolzano e Trento.
    Le   prefetture   (o  gli  altri  uffici  sopracitati)  invieranno
 l'originale dei certificati al Ministero dell'interno nonche'  per  i
 certificati  dei comuni, delle province e delle comunita' montane una
 copia alla Corte dei conti, sezione enti locali, ed all'ISTAT.
    L'ente interessato, inoltre, trasmette una copia  del  certificato
 alla regione e un'altra al comitato regionale di controllo".
    L'art.  2  del  decreto  ministeriale stabilisce, inoltre, che "il
 certificato    e'    firmato    dal    sindaco,    dal     presidente
 dell'amministrazione  provinciale  o  della  comunita'  montana,  dal
 segretario  o  dal  ragioniere  ove  esista  e  dal  revisore  o  dal
 presidente del collegio dei revisori.
    Il  certificato  deve essere redatto nel formato di cm 21 x 29,7 e
 scritto a macchina in ogni sua parte  senza  aggiunte  od  omissioni.
 Tutti i dati finanziari debbono essere espressi in migliaia di lire".
    Questo   decreto   invade  le  competenze  ed  attribuzioni  della
 provincia autonoma di Bolzano, la quale ha competenza secondaria  "in
 materia di finanza locale" (art. 80 dello statuto) con potere-obbligo
 di  corrispondere  "ai  comuni  stessi  idonei  mezzi  finanziari, da
 concordare fra il presidente della relativa giunta provinciale ed una
 rappresentenza  unitaria  dei  rispettivi  comuni"  (art.  81   dello
 statuto).
    Alla giunta provinciale della provincia autonoma di Bolzano spetta
 poi  ai sensi dell'art. 54, n. 5, dello statuto "5) la vigilanza e la
 tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di
 assistenza e beneficienza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti
 locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento  dei  loro
 organi   in   base   alla  legge.  Nei  suddetti  casi  e  quando  le
 amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare
 spetta anche alla giunta provinciale la  nomina  di  commissari,  con
 l'obbligo  di  sceglierli,  nella  provincia  di  Bolzano, nel gruppo
 linguistico che  ha  la  maggioranza  degli  amministratori  in  seno
 all'organo piu' rappresentativo dell'ente.
    Restano  riservati  allo Stato i provvedimenti straordinari di cui
 sopra allorche' siano dovuti a motivo di ordine pubblico e quando  si
 riferiscono a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti".
    In  esecuzione delle norme statutarie e' stata emanata la norma di
 attuazione ("d.P.R. 28 marzo 1975, n. 473. Norme di attuazione  dello
 statuto  per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza lo-
 cale"), con  la  quale  e'  stato  disposto  il  trasferimento  delle
 competenze   statali   alla   provincia:   art.  1  "Le  attribuzioni
 dell'amministrazione dello Stato in  ordine  alle  autorizzazioni  in
 materia  di  finanza  locale  e  alle integrazioni, anche ai fini del
 risanamento dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli
 organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di  enti
 e  di  istituti  pubblici  a carattere nazionale o sovraprovinciale e
 quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige  nelle  stesse
 materie,  sono  esercitate, per il rispettivo territorio, dalle prov-
 ince di Trento  e  di  Bolzano,  con  l'osservanza  delle  norme  del
 presente  decreto.  Restavano  salve  le  competenze della regione in
 materia di ordinamento dei comuni".
    L'art. 2 del d.P.R. sopracitato specifica poi: "Nella vigilanza  e
 tutela  di cui all'art. 54, n. 5), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670,
 si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo  in  materia
 di finanza locale".
    Visto  che  tutta  la disciplina della finanza locale, compresa la
 verifica  e  il  controllo  della  spesa,  attiene  alla   competenza
 provinciale, il Ministro per il tesoro o il Ministro dell'interno non
 avevano  nessun  potere di predisporre moduli per conti consuntivi da
 usare nella provincia autonoma  di  Bolzano  e  tantomeno  quello  di
 imporre  l'obbligo di compilare tali certificati e di trasmetterli al
 commissariato del Governo.
    2) Si aggiunga che la predisposizione dei conti  consuntivi  degli
 enti  locali  e  il  relativo  controllo  attengono  alla  materia di
 controllo e vigilanza della finanza locale che e' di spettanza  della
 giunta provinciale e non del commissario del Governo di Bolzano o dei
 Ministri che hanno emanato il decreto impugnato.
    3)  Palesemente lesivo e' anche l'obbligo previsto dal decreto che
 i conti consuntivi degli enti locali debbano essere poi trasmessi  al
 commissariato  del  Governo,  che e' organo del tutto incompetente in
 materia, anziche' all'organo che ha specifica competenza in  materia,
 cioe'  alla giunta provinciale. Altrettanto lesiva e' poi la prevista
 trasmissione di tale atto al Ministero dell'interno.
    4) Il decreto impugnato viola inoltre  il  chiaro  disposto  della
 norma  di  attuazione  d.P.R.  n.  473/1975 che all'art. 6 disciplina
 espressamente il coordinamento fra le province di Trento e di Bolzano
 e lo Stato, ribadendo che le prime devono  comunicare  annualmente  i
 propri  programmi,  nei  settori  della  finanza  locale,  dei lavori
 pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro  per  il
 tesoro  che,  sentiti  i  competenti  organi  della  Cassa depositi e
 prestiti,  indica  il  limite  dei   mezzi   che   la   cassa   sara'
 presumibilmente  in  grado  di destinare nelle rispettive province in
 base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi.
    Il  decreto  impugnato  sovrappone  a  questo  coordinamento   una
 disciplina  esclusiva  dello Stato che palesemente viola ed invade la
 sfera di competenza attribuita alla provincia autonoma di Bolzano.
    II. - Violazione delle attribuzioni provinciali di cui alle  norme
 statutarie  gia'  indicate,  anche  per  violazione  del principio di
 legalita'.
    1) Il decreto impugnato richiama nelle premesse  due  disposizioni
 di  legge,  che  non  conferiscono  affatto  il  potere de quo ai due
 Ministri.
    La prima disposizione, cioe' l'art. 25 della legge 5 agosto  1978,
 n. 468, dispone che: "Gli enti territoriali presentano in allegato ai
 loro  bilanci i conti consuntivi delle aziende di servizi che da loro
 dipendono, secondo uno schema tipo definito dal Ministro del  tesoro,
 sentite  le  associazioni  delle  aziende",  e si riferisce quindi ai
 conti consuntivi delle aziende di servizi e  non  degli  enti  locali
 compe province, comuni e comunita' montane.
    Il  predetto  art.  25,  quindi  non  conferisce  alcun  potere di
 decretare riguardo ai conti  consuntivi  di  questi  ultimi  enti  al
 Ministro  del  tesoro e tantomeno al Ministro dell'interno che non e'
 neppure nominato nell'articolo in questione.
    L'altra norma sulla quale i Ministri fondano il  loro  decreto  e'
 l'art.  54,  quinto  comma,  della  legge  8  giugno 1990, n. 142: "I
 trasferimenti   erariali   devono   garantire   i   servizi    locali
 indispensabili  e  sono  ripartiti  in  base  a criteri obiettivi che
 tengano conto della popolazione, del territorio  e  delle  condizioni
 socio-economiche,  nonche'  in  base  ad  una perequata distribuzione
 delle risorse che tenga conto degli squilibri di fiscalita' locale".
    Anche da tale disposizione non e' possibile desumere che spetta ai
 due Ministri derogare alla competenza provinciale.
    Anzi proprio la legge 8 giugno 1990, n.  142,  a  cui  il  decreto
 impugnato  fa  espressamente  richiamo, prevede la salvaguardia delle
 competenze della provincia autonoma di Bolzano: "1. La presente legge
 detta i principi dell'ordinamento dei comuni e delle  province  e  ne
 determina le funzioni. 2. Le disposizioni della presente legge non si
 applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
 Trento  e Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli
 statuti e dalle relative norme di attuazione. 3. Ai  sensi  dell'art.
 128  della  Costituzione,  le  leggi  della  Repubblica  non  possono
 introdurre deroghe ai principi della presente legge se  non  mediante
 espressa modificazione delle sue disposizioni".
    Trattandosi  nella  fattispecie di servizi connessi con competenze
 devolute alla provincia autonoma di Bolzano, ogni  ingerenza  diretta
 dello Stato in materia e' esclusa.
    Pertanto,  il  decreto  impugnato  e'  anche  privo  di  copertura
 legislativa e quindi in palese violazione del principio di legalita'.
    E' principio ormai pacifico, secondo la giurisprudenza di  codesta
 ecc.ma Corte (da ultimo sentenza n. 204/1991, ed ivi riferimenti alla
 giurisprudenza  precedente),  quello  secondo  cui  la carenza di una
 idonea base legislativa del provvedimento statale  impugnato  sia  un
 vizio  deducibile  in  sede  di conflitto di attribuzione fra Stato e
 regioni (o province autonome).
    2) La manifesta carenza di potere  dei  Ministri  a  decretare  in
 materia  per quel che riguarda il territorio della provincia autonoma
 di Bolzano, risulta poi dalla stessa finalita' indicata  nel  decreto
 stesso.
    Nella  provincia autonoma di Bolzano il finanziamento dei comuni e
 delle comunita' montane e  degli  enti  locali  e'  competenza  della
 provincia  stessa,  ed e' quindi la provincia che emana ogni anno una
 legge provinciale in tema di  finanza  locale,  nella  quale  vengono
 stabiliti  i  contributi da concedere agli enti stessi ed autorizzate
 anche le relative spese.