IL TRIBUNALE Nel procedimento penale n. 9/92 r.g. nei confronti di Abbene Luigi, premesso che il p.m. ha virtualmente richiesto l'esame di Mastrorilli Arianna, originariamente imputata di concorso nello stesso reato contestato all'Abbene e, poi, separatamente giudicata ai sensi dell'art. 444 c.p.p.; che il mezzo di prova e' stato ammesso; che la Mastrorilli si e' avvalsa della facolta' di non rispondere; che il p.m. ha richiesto la lettura delle dichiarazioni da costei precedentemente rese all'A.G.; che tale ultima richiesta deve essere respinta stante il chiaro tenore letterale dell'art. 513, secondo comma, del c.p.p. (Cass. 22 aprile 1991 n. 783 e 3 luglio 1991 n. 1645); che, in subordine, il p.m. ha chiesto sollevarsi questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non consente la lettura dei verbali delle dichiarazioni rese dalle persone di cui all'art. 210 c.p.p. che siano comparse ed abbiano rifiutato di sottoporsi all'esame, in riferimento agli artt. 3 e 101 della Costituzione; Sentito il difensore; O S S E R V A La questione di costituzionalita' che il p.m. ha chiesto di sollevare appare rilevante e non manifestamente infondata. Rilevante in quanto la Mastrorilli, convivente con l'Abbene nella abitazione ove e' stato rinvenuto lo stupefacente, e' certamente a conoscenza di circostanzea, gia' riferite all'A.G., rilevanti al fine della decisione; Non manifestamente infondata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, poiche' la separazione dei procedimenti a carico dell'uno da quello a carico dell'altra e' circostanza del tutto accidentale, che assume, tuttavia, un rilievo sostanziale in ordine al regime di lettura degli atti. Infatti, se la posizione della Mastrorilli non fosse stata separata, si sarebbe potuto certamente dare lettura delle dichiarazioni precedentemente rese dalla donna all'A.G., qualora questa si fosse rifiutata di rispondere in dibattimento, ai sensi dell'art. 513, primo comma, c.p.p. In tal modo viene irrazionalmente scriminata la posizione dell'imputato ex art. 210 c.p.p. rispetto a quella del coimputato (imputati dello stesso reato giudicati separatamente o nello stesso procedimento), pur essendo le due situazioni del tutto analoghe, con pregiudizio della posizione delle parti, pubblica e privata per quel che concerne l'acquisizione della prova; Non manifestamente infondata inoltre in riferimento all'art. 24 della Cost., in quanto la disciplina dell'art. 513, secondo comma, c.p.p. comprime il diritto dell'imputato ex art. 210 c.p.p. a far valere in giudizio le dichiarazioni eventualmente a se' favorevoli precedentemente rese da quello che originariamente era il suo computato;