Ricorso della regione siciliana, in persona  del  presidente  pro-
 tempore,   prof.  Giuseppe  Campione,  autorizzato  a  ricorrere  con
 deliberazione della giunta regionale n. 361  del  27  novembre  1992,
 rappresentato  e  difeso,  sia congiuntamente che disgiuntamente, per
 procura a margine  del  presente  atto,  dagli  avvocati  prof.  Enzo
 Silvestri  e  Francesco Castaldi, ed elettivamente domiciliato presso
 l'avv. Salvatore Sciacchitano, nella sede dell'ufficio della  regione
 siciliana  in  Roma,  via  Marghera,  26,  contro  la  Presidenza del
 Consiglio dei Ministri pro-tempore  in  persona  del  Presidente  del
 Consiglio  in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' del
 decreto-legge  19   settembre   1992,   n.   384,   convertito,   con
 modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (pubblicata nella
 Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 272 del 18 novembre
 1992) ed, in particolare, dell'art. 13 che riserva all'erario statale
 le entrate derivanti dal capo IV del menzionato decreto-legge.
                               PREMESSE
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272  del  18
 novembre  1992 e' stata pubblicata la legge 14 novembre 1992, n. 438:
 conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   19
 settembre  1992,  n.  384,  recante  misure  urgenti  in  materia  di
 previdenza, di sanita' e di pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni
 fiscali.
    In  particolare,  il capo IV di detta legge prevede: l'istituzione
 di una imposta straordinaria per l'anno 1992 su determinati beni  ivi
 indicati e sulle riserve di caccia e di pesca (art. 8); l'adeguamento
 delle   detrazioni   d'imposta  ed  una  nuova  cura  delle  aliquote
 I.R.P.E.F.,  nonche'  l'aumento  del  3%  della  misura  dell'acconto
 d'imposta  di  novembre  (art.  9); la trasformazione di alcuni oneri
 deducibili in detrazioni  di  imposta  e  l'indeducibilita'  ai  fini
 dell'I.R.Pe.F. e dell'I.R.Pe.G. dell'imposta locale sui redditi (art.
 10); disposizioni circa l'accertamento dei redditi delle imprese e la
 determinazione   del   contributo   diretto   lavorativo  (art.  11);
 disposizioni in ordine alla liquidazione e riscossione delle  imposte
 sui  redditi  in base al contributo diretto lavorativo per i soggetti
 che esercitano attivita' commerciale, arti e  professioni  (art.  11-
 bis); l'applicazione delle disposizioni sull'accertamento del reddito
 o  del maggior reddito imponibile anche per l'accertamento del rddito
 complessivo netto ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973,
 n. 600 e successive modificazioni (art.  11-  ter);  disposizioni  in
 materia  di  versamenti di acconto della ritenuta sugli interessi dei
 depositi e conti correnti bancari e postali (art. 12); la  soggezione
 all'imposta  straordinaria  immobiliare delle abitazioni assegnate in
 uso e in godimento ai  propri  soci  dalle  cooperative  edilizie  di
 abitazione  a  proprieta'  indivisa (art. 12- bis); l'indeducibilita'
 delle spese e degli altri compensi negativi dagli  interessi  passivi
 nei casi e nei limiti ivi previsti (art. 13- bis).
    L'art.  13  della  legge dispone poi che "le entrate derivanti dal
 presente  capo  sono  riservate  all'erario   e   concorrono,   anche
 attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura
 degli  oneri  per  il  servizio  del  debito  pubblico,  nonche' alla
 realizzazione delle linee di  politica  economica  e  finanziaria  in
 funzione  degli  impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede
 comunitaria (primo comma). Con decreto del Ministro delle finanze, di
 concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni
 dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  saranno  defi-
 nite,  ove  necessarie,  le  modalita'  per  l'attuazione  di  quanto
 previsto al primo comma".
    Siffatta disposizione normativa  e'  palesemente  incostituzionale
 per i seguenti motivi.
                             D I R I T T O
    Non  v'e'  dubbio  che  il  richiamato art. 13 e' in contrasto con
 l'art. 36 dello statuto  speciale  in  quanto  il  secondo  comma  di
 quest'ultimo  riserva allo Stato unicamente "le imposte di produzione
 e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto" e  con  l'art.  2
 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto
 della  regione  siciliana  in  materia di finanza) il cui primo comma
 riserva alla regione "tutte le entrate erariali riscosse  nell'ambito
 del  suo  territorio,  dirette  o  indirette, comunque denominate, ad
 eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato
 con apposite leggi alla  copertura  di  oneri  dirette  a  soddisfare
 particolari   finalita'   contingenti   o  continuative  dello  Stato
 specificate nelle leggi medesime".
    Come afferma la Corte nella sua  giurisprudenza  (sent.  61/1987),
 l'ultima  parte della succitata norma che riserva allo Stato le nuove
 entrate tributarie "ha carattere derogatorio, in quanto sottrae  alla
 spettanza   della  regione  siciliana  le  nuove  entrate  tributarie
 erariali  riscosse  nell'ambito  del  suo  territorio,  che   abbiano
 destinazione   legislativamente   prevista   e  determinata,  che  ne
 giustifichi la sottrazione alla finanza regionale. Questa circostanza
 spiega l'apposizione delle cautele, alle quali l'art. 2  delle  norme
 attuative  dello  statuto  condiziona  la  destinazione esterna degli
 anzidetti tributi, cautele  dirette  anche  a  rendere  possibile  il
 controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga".
    La  norma impugnata invece e' rivolta genericamente alla copertura
 degli oneri per il servizio del debito pubblico e  alle  esigenze  di
 riequilibrio  del  bilancio  statale.  La  stessa  non  identifica la
 specificita' dell'impiego delle nuove entrate per il perseguimento di
 quelle "particolari finalita'" volute dalla norma di attuazione.
    Non  sembra  pertanto  che  in  una corretta interpretazione della
 norma considerata  possano  trovare  ingresso  generali  esigenze  di
 bilancio o clausole di copertura.
    Giova  in  proposito  ricordare che codesta eccellentissima Corte,
 nel  ritenere  necessaria  una  destinazione  espressa  del  provento
 oggetto  di riserva, ha precisato che a tali fini risulta irrilevante
 una norma la quale funzioni da clausola di copertura di spesa, atteso
 che la indicazione delle disposizioni relativa alle diverse fonti  di
 copertura  difficilmente  puo'  considerarsi  per  se stessa idonea a
 rappresentare le  "particolari  finalita'"  perseguite  dai  connessi
 proventi,   alla  stregua  dell'art.  2  delle  richiamate  norme  di
 attuazione,  che  richiedono,  invece,  una  specifica  clausola   di
 destinazione della nuova entrata (imposta di scopo).
    E  sotto  tale  profilo  si  ritiene  che  possa  essere  riferita
 all'impugnato art. 13 l'affermazione  contenuta  nella  citata  sent.
 61/1987  della Corte secondo cui la mera previsione della devoluzione
 statale del tributo non pare idonea ad identificare  la  specificita'
 dell'impiego  cui  e'  destinato  il  provento oggetto della riserva,
 atteso  che  dichiarato  compito  della   norma   impugnata   e'   il
 perseguimento  di equilibri complessivi di bilancio e delle strategie
 per realizzarli.
    A  tale  riguardo  codesta  Corte,  con  successiva  sentenza  (n.
 260/1990),  ha  affermato che la generica devoluzione del gettito non
 puo' essere considerata equivalente  a  quella  specifica  e  diretta
 indicazione  delle particolari finalita' statali ad opera della legge
 che, posta a base dei nuovi tributi e del loro impiego, autorizza  il
 legislatore  a  derogare alle norme statutarie che attribuiscono alla
 regione tutte le entrate riscosse nel suo territorio.
    Sulla base delle suesposte osservazioni si  manifesta  di  palmare
 evidenza  che  l'assenza di una specifica e diretta indicazione delle
 particolari   finalita'   statali   rende    la    norma    impugnata
 costituzionalmente illegittima.
    Va  poi  rilevato che l'impugnato art. 13 non prevede alcun limite
 temporale alla riserva per cui quest'ultima, per i tributi a  regime,
 continuera'  a dispiegare i propri effetti indefinitamente nel tempo,
 sottraendo alla finanza della regione quote  tributarie  alla  stessa
 attribuzione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione anche
 quando  le  ipotetiche  esigenze  poste  a  fondamento della suddetta
 riserva statale saranno venute meno.
    Va altresi' rilevato che la prevista riserva risulta  in  concreto
 di difficile attuazione per l'impossibilita' di discriminare le quote
 dei  maggiori proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni
 del capo IV della legge (eccezione facendo, ovviamente, per l'imposta
 straordinaria)  dal  normale  gettito  del   tributo   di   spettanza
 regionale.
    Da  quanto  precede  risulta evidente che il disposto dell'art. 13
 piu' volte richiamato non e' conforme alla previsione dell'art. 2 del
 d.P.R. n.  1074/1965  e  risulta  pertanto  lesivo  delle  competenze
 spettanti alla regione siciliana in materia finanziaria per contrasto
 con l'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 soprarichiamato.