Ricorso della regione siciliana, in persona del presidente pro- tempore, prof. Giuseppe Campione, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale n. 361 del 27 novembre 1992, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, per procura a margine del presente atto, dagli avvocati prof. Enzo Silvestri e Francesco Castaldi, ed elettivamente domiciliato presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via Marghera, 26, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri pro-tempore in persona del Presidente del Consiglio in carica, per la dichiarazione di incostituzionalita' del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 18 novembre 1992) ed, in particolare, dell'art. 13 che riserva all'erario statale le entrate derivanti dal capo IV del menzionato decreto-legge. PREMESSE Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 272 del 18 novembre 1992 e' stata pubblicata la legge 14 novembre 1992, n. 438: conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di pubblico impiego, nonche' disposizioni fiscali. In particolare, il capo IV di detta legge prevede: l'istituzione di una imposta straordinaria per l'anno 1992 su determinati beni ivi indicati e sulle riserve di caccia e di pesca (art. 8); l'adeguamento delle detrazioni d'imposta ed una nuova cura delle aliquote I.R.P.E.F., nonche' l'aumento del 3% della misura dell'acconto d'imposta di novembre (art. 9); la trasformazione di alcuni oneri deducibili in detrazioni di imposta e l'indeducibilita' ai fini dell'I.R.Pe.F. e dell'I.R.Pe.G. dell'imposta locale sui redditi (art. 10); disposizioni circa l'accertamento dei redditi delle imprese e la determinazione del contributo diretto lavorativo (art. 11); disposizioni in ordine alla liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo per i soggetti che esercitano attivita' commerciale, arti e professioni (art. 11- bis); l'applicazione delle disposizioni sull'accertamento del reddito o del maggior reddito imponibile anche per l'accertamento del rddito complessivo netto ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni (art. 11- ter); disposizioni in materia di versamenti di acconto della ritenuta sugli interessi dei depositi e conti correnti bancari e postali (art. 12); la soggezione all'imposta straordinaria immobiliare delle abitazioni assegnate in uso e in godimento ai propri soci dalle cooperative edilizie di abitazione a proprieta' indivisa (art. 12- bis); l'indeducibilita' delle spese e degli altri compensi negativi dagli interessi passivi nei casi e nei limiti ivi previsti (art. 13- bis). L'art. 13 della legge dispone poi che "le entrate derivanti dal presente capo sono riservate all'erario e concorrono, anche attraverso il potenziamento di strumenti antievasione, alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonche' alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria (primo comma). Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno defi- nite, ove necessarie, le modalita' per l'attuazione di quanto previsto al primo comma". Siffatta disposizione normativa e' palesemente incostituzionale per i seguenti motivi. D I R I T T O Non v'e' dubbio che il richiamato art. 13 e' in contrasto con l'art. 36 dello statuto speciale in quanto il secondo comma di quest'ultimo riserva allo Stato unicamente "le imposte di produzione e le entrate dei monopoli dei tabacchi e del lotto" e con l'art. 2 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di finanza) il cui primo comma riserva alla regione "tutte le entrate erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato con apposite leggi alla copertura di oneri dirette a soddisfare particolari finalita' contingenti o continuative dello Stato specificate nelle leggi medesime". Come afferma la Corte nella sua giurisprudenza (sent. 61/1987), l'ultima parte della succitata norma che riserva allo Stato le nuove entrate tributarie "ha carattere derogatorio, in quanto sottrae alla spettanza della regione siciliana le nuove entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, che abbiano destinazione legislativamente prevista e determinata, che ne giustifichi la sottrazione alla finanza regionale. Questa circostanza spiega l'apposizione delle cautele, alle quali l'art. 2 delle norme attuative dello statuto condiziona la destinazione esterna degli anzidetti tributi, cautele dirette anche a rendere possibile il controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga". La norma impugnata invece e' rivolta genericamente alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico e alle esigenze di riequilibrio del bilancio statale. La stessa non identifica la specificita' dell'impiego delle nuove entrate per il perseguimento di quelle "particolari finalita'" volute dalla norma di attuazione. Non sembra pertanto che in una corretta interpretazione della norma considerata possano trovare ingresso generali esigenze di bilancio o clausole di copertura. Giova in proposito ricordare che codesta eccellentissima Corte, nel ritenere necessaria una destinazione espressa del provento oggetto di riserva, ha precisato che a tali fini risulta irrilevante una norma la quale funzioni da clausola di copertura di spesa, atteso che la indicazione delle disposizioni relativa alle diverse fonti di copertura difficilmente puo' considerarsi per se stessa idonea a rappresentare le "particolari finalita'" perseguite dai connessi proventi, alla stregua dell'art. 2 delle richiamate norme di attuazione, che richiedono, invece, una specifica clausola di destinazione della nuova entrata (imposta di scopo). E sotto tale profilo si ritiene che possa essere riferita all'impugnato art. 13 l'affermazione contenuta nella citata sent. 61/1987 della Corte secondo cui la mera previsione della devoluzione statale del tributo non pare idonea ad identificare la specificita' dell'impiego cui e' destinato il provento oggetto della riserva, atteso che dichiarato compito della norma impugnata e' il perseguimento di equilibri complessivi di bilancio e delle strategie per realizzarli. A tale riguardo codesta Corte, con successiva sentenza (n. 260/1990), ha affermato che la generica devoluzione del gettito non puo' essere considerata equivalente a quella specifica e diretta indicazione delle particolari finalita' statali ad opera della legge che, posta a base dei nuovi tributi e del loro impiego, autorizza il legislatore a derogare alle norme statutarie che attribuiscono alla regione tutte le entrate riscosse nel suo territorio. Sulla base delle suesposte osservazioni si manifesta di palmare evidenza che l'assenza di una specifica e diretta indicazione delle particolari finalita' statali rende la norma impugnata costituzionalmente illegittima. Va poi rilevato che l'impugnato art. 13 non prevede alcun limite temporale alla riserva per cui quest'ultima, per i tributi a regime, continuera' a dispiegare i propri effetti indefinitamente nel tempo, sottraendo alla finanza della regione quote tributarie alla stessa attribuzione dallo statuto e dalle relative norme di attuazione anche quando le ipotetiche esigenze poste a fondamento della suddetta riserva statale saranno venute meno. Va altresi' rilevato che la prevista riserva risulta in concreto di difficile attuazione per l'impossibilita' di discriminare le quote dei maggiori proventi derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo IV della legge (eccezione facendo, ovviamente, per l'imposta straordinaria) dal normale gettito del tributo di spettanza regionale. Da quanto precede risulta evidente che il disposto dell'art. 13 piu' volte richiamato non e' conforme alla previsione dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074/1965 e risulta pertanto lesivo delle competenze spettanti alla regione siciliana in materia finanziaria per contrasto con l'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 soprarichiamato.