IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi nn.  2902/1984  e
 471/1986,  proposti  rispettivamente da Billo Laura ved. Maschi e dai
 figli Giovanni  Paolo,  Stefano,  Maria  Luisa,  Francesco,  Mario  e
 Alessandro;  nonche'  da  Biscottini Giuseppe, rappresentati e difesi
 rispettivamente  dagli  avv.ti  P.  D'Amelio,  Arturo  Dalmartello  e
 Alessandro  Nicolini; nonche' dagli stess avv.ti P. D'Amelio e Arturo
 Dalmartello, tutti elettivamente domiciliati in Roma, presso lo  stu-
 dio  dell'avv.to  P.  D'Amelio,  via  G. B. Vico n. 29; contro l'Ente
 nazionale di  previdenza  ed  assistenza  per  i  dipendenti  statali
 (E.N.P.A.S.),    in   persona   del   legale   rappresentante   p.t.,
 rappressentato  e  difeso  dall'avvocatura  generale   dello   Stato,
 domiciliata  in  Roma,  via  dei Portoghesi n. 12 per ottenere in via
 principale la riliquidazione dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S.
 sulla base dell'ultimo  stipendio  annuo  percepito  alla  cessazione
 definitiva  dal  servizio,  in  via  subordinata  interessi  legali e
 rivalutazione  monetaria  per  il  ritardo  con  il  quale  e'  stata
 corrisposta  l'indennita' stessa rispetto alla data di cessazione dal
 servizio presso le universita' statali;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'E.N.P.A.S.;
    Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle  rispettive
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del 20 febbraio 1992 la
 relazione del consigliere Aniello Cerreto e uditi,  altresi',  l'avv.
 D'Amelio  per  i  ricorrenti  e  l'avv.  dello  Stato  E.  Arena  per
 l'amministrazione resistente;
    Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con il ricorso n. 2902/1984 (notificato il 14 e 15 dicembre 1984 e
 depositato il 28  successivo),  gli  eredi  del  prof.  Maschi  hanno
 chiesto quanto indicato in epigrafe.
    Hanno  esposto  che  il  prof.  Maschi  aveva prestato servizio in
 qualita' di docente prima presso universita'  statali  e  poi  presso
 l'Universita'  cattolica del Sacro Cuore di Milano ed ora deceduto il
 28 marzo 1982;
      che  l'E.N.P.A.S.,  nel  liquidare  a  favore   dei   ricorrenti
 l'indennita'  di  buonuscita  per  il  servizio  prestato  presso  le
 universita' statali (mandato del 26 luglio 1984), aveva tenuto  conto
 dell'ultimo  stipendio  percepito  presso  tali  universita',  mentre
 avrebbe  dovuto  tener  presente  quello  percepito  all'atto   della
 cessazione definitiva dal servizio;
      che  in tal modo l'E.N.P.A.S. aveva ritenuto cessato il rapporto
 di lavoro del prof. Maschi con lo Stato  nel  1960,  considerando  un
 nuovo rapporto, quello proseguito con l'universita' cattolica.
    Con  ricorso  n.  471/1986  (notificato  il  18  e  20 marzo 1986,
 depositato il 3 aprile successivo), il prof.  Biscottini  ha  chiesto
 quanto indicato in epigrafe.
    Ha  esposto  che  aveva  prestato  servizio in qualita' di docente
 presso l'universita' statale e poi presso l'universita' cattolica del
 Sacro Cuore di Milano ed era cessato dal servizio il 31 ottobre  1984
 per  limiti di eta'; che l'E.N.P.A.S. nel liquidargli l'indennita' di
 buonuscita per il  servizio  prestato  presso  l'universita'  statale
 (mandato del 4 gennaio 1986) aveva tenuto conto dell'ultimo stipendio
 percepito  presso  tale  universita',  mentre  avrebbe  dovuto  tener
 presente quello percepito all'atto della  cessazione  definitiva  dal
 servizio;  che  in  tal  modo  l'E.N.P.A.S. aveva ritenuto cessato il
 rapporto di lavoro con lo  Stato  nel  1958,  considerando  un  nuovo
 rapporto quello proseguito con l'universita' cattolica.
    I  ricorrenti,  sia  dell'uno  che dell'altro ricorso, hanno fatto
 presente  che  il  rapporto   di   impiego   intercorso   prima   con
 l'universita'  statale  e  poi  con  l'universita'  cattolica, doveva
 essere considerato unitario, come del  resto  era  avvenuto  ai  fini
 pensionistici;  che tale unitarieta' era desumibile dall'art. 201 del
 r.d. n. 1592/1933 e dall'art. 103 del d.P.R. n.  382/1980;  che,  nel
 caso  in  cui  si  ritenesse non applicabile l'art. 103 del d.P.R. n.
 382/1980 a favore dei professori passati ad universita'  non  statali
 dopo  il  31  luglio 1980, detta disposizione sarebbe sospettabile di
 incostituzionalita' ex art. 3 della Costituzione.
    I  ricorrenti  hanno  concluso  chiedendo  in  via  rincipale,  la
 commisurazione  dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. per la parte
 relativa al servizio reso nei ruoli statali,  allo  stipendio  finale
 percepito  da  detti  docenti;  in  via  subordinata,  qualora  fosse
 ritenuta legittima la commisurazione di detta  indennita'  all'ultimo
 stipendio  godudo nei ruoli statali, che le conseguenze del diminuito
 potere di  acquisto  della  moneta,  per  il  ritardo  con  il  quale
 l'E.N.P.A.S.  aveva  proceduto  alla liquidazione di detta indennita'
 rispetto alla data di cessazione dal servizio di  ciascuno  di  detti
 docenti   presso   le   universita'   statali,   fossero   addebitate
 all'E.N.P.A.S. stesso.
    L'E.N.P.A.S., costituitosi in entrambi i giudizi,  ha  chiesto  il
 rigetto  dei  ricorsi,  facendo  presente che pur essendo vero che il
 rapporto di impiego di detti docenti con lo  Stato  doveva  ritenersi
 cessato  nel  1960  per  il  prof.  Maschi  e  nel  1958 per il prof.
 Biscottini, l'ente non aveva potuto all'epoca liquidare  l'indennita'
 di   buonuscita   in   mancanza  dell'apposita  domanda  che  ciascun
 interessato   doveva   presentare   tramite   l'amministrazione    di
 appartenenza  ex  art.  142  del  r.d.  n.  1369/1928,  essendo stata
 prevista la liquidazione d'ufficio solo successivamente con l'art. 14
 del d.P.R. n. 1079/1970; che  nella  specie  non  era  consentita  la
 ricongiunzione  dei due servizi poiche' all'epoca non era prevista da
 alcuna disposizione; che la ricongiunzione dei servizi a  favore  dei
 docenti transitati dalle universita' statali a quelle non statali era
 stata  consentita  solo  dall'art. 28 della legge n. 23/1986, che non
 era applicabile retroattivamente.
    I  ricorrenti,  con  memorie  conclusive del 3 febbraio 1992 hanno
 ulteriormente illustrato le ragioni per le quali i  ricorsi  dovevano
 essere accolti.
    Con  sentenza  parziale,  questa  sezione  ha risolto alcune delle
 domande proposte nei ricorsi in epigrafe, in particolare ha  respinto
 la domanda principale, mentre in relazione alla domanda subordinata -
 concernente  la  corresponsione  degli  interessi corrispettivi nella
 misura legale e la rivalutazione monetaria  per  il  ritardo  con  il
 quale  l'E.N.P.A.S.  aveva  adottato il mandato di pagamento rispetto
 alla data di cessazione dal servizio di  ciascuno  di  detti  docenti
 presso l'universita' statale - ha distinto tre periodi:
       a)  ha respinto la domanda subordinata per il periodo iniziale,
 decorrente  dalla  data  di  cessazione  dal   servizio   presso   le
 universita'  statali  fino  al  quarantacinquesimo  giorno successivo
 all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1079/1970;
       b) ha accolto la domanda subordinata limitatamente  al  periodo
 finale, decorrenti dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata
 in vigore del d.P.R. n. 1079/1970;
       c)  ha  accolto la domanda subordinata limitatamente al periodo
 finale, decorrente dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata
 in vigore della legge n. 177/1970 fino alla  data  di  emissione  del
 relativo mandato di pagamento;
       d)  ha  sospeso  ogni  altra  pronuncia  per quanto concerne il
 periodo   intermedio   tra   quelli   sopra   indicati,   in   attesa
 dell'incidente   di  costituzionalita'  da  sollevare  d'ufficio  con
 separata ordinanza.
                             D I R I T T O
    1. - Questa sezione ha risolto con decisione parziale alcune delle
 domande proposte nei ricorsi riuniti n. 2902/1984 e n. 471/1986.
    In particolare,  ha  respinto  la  domanda  principale,  ritenendo
 legittimo  l'operato  dell'E.N.P.A.S.  che - per il servizio prestato
 dai professori Maschi e Biscottini presso universita' statali,  prima
 del  passaggio  all'universita'  cattolica  del Sacro Cuore di Milano
 (avvenuto, rispettivamente il 1½ novembre  1960  ed  il  1½  novembre
 1958)   -   aveva  liquidato  agli  aventi  diritto  l'indennita'  di
 buonuscita sulla base dell'ultimo stipendio  annuo  goduto  da  detti
 docenti  presso  le  universita'  statali senza tener conto di quello
 percepito presso l'universita'  cattolica  alla  data  di  cessazione
 definitiva  dal  servizio  (per decesso per il prof. Maschi: 28 marzo
 1982 e per limiti di eta' per il prof. Biscottini: 31 ottobre 1984).
    Per quanto riguarda la domanda subordinata, tendente  ad  ottenere
 la corresponsione degli interessi corrispettivi nella misura legale e
 la  rivalutazione  monetaria per il ritardo con il quale l'E.N.P.A.S.
 aveva  adottato  il  mandato  di  pagamento  (rispettivamente  il  26
 settembre 1984 per quanto concerne gli eredi del prof. Maschi ed il 4
 gennaio  1986  per quanto concerne il prof. Biscottini) rispetto alla
 data di cessazione dal servizio di ciascuno di detti  docenti  presso
 l'universita'  statale,  la  sezione  ha  distinto  tre periodi nella
 medesima sentenza:
       a) ha respinto la domanda subordinata limitatamente al  periodo
 iniziale,  decorrente dalla data di cessazione del servizio presso le
 universita' statali  fino  al  quarantacinquesimo  giorno  successivo
 all'entrata in vigore del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079;
       b)  ha  accolto la domanda subordinata limitatamente al periodo
 finale, decorrente dal quarantaseiesimo giorno successivo all'entrata
 in vigore della legge 29 aprile 1976,  n.  177,  fino  alla  data  di
 emissione del relativo mandato di pagamento;
       c)  ha  sospeso  ogni  altra  pronuncia  per quanto concerne il
 periodo  intermedio  tra  quelli  sopra  indicati,  in  attesa  della
 soluzione  dell'incidente di costituzionalita' da sollevare d'ufficio
 con separata ordinanza.
    2. - Viene pertanto in esame la  domanda  subordinata  di  cui  al
 precedente punto c).
    2.1.  -  Per  detto periodo, intercorrente tra il quarantaseiesimo
 giorno successivo all'entrata in vigore del d.P.R. n. 1079/1970 ed il
 quarantacinquesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  della
 legge  n.  177/1976,  sulla base della normativa all'epoca vigente si
 dovrebbe rigettare la relativa domanda subordinata in  quanto  -  pur
 essendo  venuto meno l'ostacolo derivante dalla mancata presentazione
 dell'apposita  istanza  per  la   liquidazione   dell'indennita'   di
 buonuscita   E.N.P.A.S.,   da   presentare  dall'interessato  tramite
 l'amministrazione  di   appartenenza,   dovendo   l'ente   provvedere
 d'ufficio  entro  quarantacinque giorni dalla cessazione dal servizio
 del dipendente per causa diversa dai  limiti  di  eta',  per  effetto
 della  sostituzione  dell'art.  142  r.d. 7 giugno 1928, n. 1369, con
 l'art. 14  d.P.R.  n.  1079/1970  -  permarrebbe  la  condizione  del
 conseguimento  del diritto a pensione, che continuava a difettare per
 i due docenti universitari, che all'epoca erano  ancora  in  servizio
 presso  l'universita'  cattolica  con diritto alla ricongiunzione dei
 servizi pregressi agli effetti pensionistici.
    Invero, il conseguimento del diritto a pensione,  come  condizione
 per  l'esigibilita'  del diritto alla liquidazione dell'indennita' di
 buonuscita, era allora richiesto dall'art. 48, primo comma, del  r.d.
 26  febbraio  1928,  n. 619, e dell'art. 12, primo comma, n. 4, della
 legge 19 gennaio 1942, n. 22 e quindi dall'art. 3, primo  comma,  del
 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032; essendo intervenuta la sostituzione
 di  quest'ultima disposizione solo con l'art. 7 della legge 29 aprile
 1976, n. 177, che ha sancito a favore del dipendente il diritto  alla
 liquidazione  dell'indennita'  di  buonuscita  E.N.P.A.S.  in caso di
 cessazione dal servizio, anche senza il diritto a pensione.
    2.2.  -  Il  collegio  ritiene  peraltro  di  sollevare  d'ufficio
 questione di costituzionalita' dell'art. 48, primo comma, del r.d. n.
 619/1928,  dell'art.  12, primo comma, n. 4, della legge n. 22/1942 e
 dell'art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 1032/1973, nella parte in cui
 prevedono   la   subordinazione   del   diritto   alla   liquidazione
 dell'indennita' di buonuscita E.N.P.A.S. al conseguimento del diritto
 a pensione, per violazione degli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione.
    2.3.  -  La  questione e' senz'altro rilevante in quanto dalla sua
 soluzione  dipende   l'esigibilita'   del   credito   nei   confronti
 dell'E.N.P.A.S.  e  quindi  il  diritto  a  conseguire nel periodo in
 questione gli  interessi  corrispettivi  nella  misura  legale  e  la
 rivalutazione  monetaria, la cui corresponsione presuppone appunto un
 credito esigibile.
    2.4. - La questione sembra, inoltre, non manifestamente infondata.
    Per il  periodo  in  considerazione,  l'indennita'  di  buonuscita
 verrebbe  ad  essere congelata, in assenza di meccanismi perequativi,
 sulla base dell'ultimo stipendio annuo goduto da detti docenti presso
 l'universita'  statale   di   appartenenza,   prima   del   passaggio
 all'universita' cattolica.
    Cio' per il solo fatto che gli interessati, pur dovendosi ritenere
 cessati  dal  servizio  agli  effetti  dell'indennita'  di buonuscita
 E.N.P.A.S., non avendo allora conseguito il  diritto  alla  pensione,
 essendo il rapporto di impiego proseguito con l'universita' cattolica
 ai fini pensionistici.
    Con  la  conseguenza che, stante il carattere retributivo, misto a
 quello  previdenziale  e  assistenziale  dell'indennita'  in   esame,
 verrebbe ad essere violato sia il principio di proporzionalita' della
 retribuzione  alla  quantita'  e  qualita'  del lavoro (art. 36 della
 Costituzione), sia il principio di  assicurare  al  dipendente  mezzi
 adeguati  di  vita  alla  cessazione  del  rapporto  (art.  38  della
 Costituzione).
    Inoltre, verrebbe  ad  essere  vulnerato  anche  il  principio  di
 eguaglianza (art. 3 della Costituzione), per irragionevole disparita'
 di  trattamento  dei  dipendenti statali nei confronti dei dipendenti
 che usufruiscono dell'indennita' premio servizio INADEL, che  vengono
 ormai a conseguire immediatamente la relativa indennita' in ogni caso
 di    cessazione    dal    servizio,    essendo    stato   dichiarato
 costituzionalmente illegittimo l'art. 2, primo comma, della  legge  8
 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui prevedeva una certa durata del
 servizio  (da  quindici  a  venticinque  anni,  secondo  la  causa di
 cessazione dal servizio) per  conseguire  il  diritto  all'indennita'
 premio  servizio  (cfr.  Corte  costituzionale  n.  763 del 30 giugno
 1988).
    3. - Per quanto considerato, va sollevata  d'ufficio  la  suddetta
 questione di costituzionalita'.