ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 18 e 22,
 quarto  e  quinto  comma,  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689
 (Modifiche  al sistema penale), promossi con n. 2 ordinanze emesse il
 12 maggio  1992  dal  Pretore  di  Palermo  nei  procedimenti  civili
 vertenti tra Ortega Bianchi Mattia e Bivona Carmelo ed il Prefetto di
 Palermo,  iscritte  ai  nn.  375  e 376 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  29,  prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Ritenuto che nel corso di due giudizi di opposizione ad ordinanze-
 ingiunzioni (concernenti violazioni del codice della strada) - in cui
 le parti, personalmente ricorrenti, non avevano eletto domicilio  nel
 Comune  di  Palermo - con due identiche ordinanze, emesse entrambe il
 12 maggio 1992, il Pretore di Palermo ha  sollevato,  in  riferimento
 agli  artt.  3  e  24  della  Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 18 e 22,  quarto  e  quinto  comma,  della
 legge  24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevedono che
 la  dichiarazione  di  residenza   o   la   elezione   di   domicilio
 dell'opponente   avverso   l'ordinanza-ingiunzione,  che  si  difende
 personalmente, possa legittimamente eseguirsi in qualsiasi Comune del
 circondario ove egli risieda, con conseguente obbligo di notificargli
 ivi gli atti del processo;
      che ad avviso del giudice a quo , colui il quale abbia  nominato
 un  procuratore  che  eserciti  nel  circondario,  godrebbe  del piu'
 favorevole regime ex art.  82  R.D.  22  gennaio  1934,  n.  37,  che
 assicura le comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo;
      che  cio'  concreterebbe  disparita'  di trattamento, tanto piu'
 grave ove si  consideri  che  la  legge  avrebbe  inteso  valorizzare
 l'accesso  alla  giustizia del singolo attraverso la difesa personale
 che puo' essere svolta senza alcuna autorizzazione;
      che ulteriore profilo di disparita' risulterebbe  dal  confronto
 con  l'Amministrazione  opposta,  la  quale  si  difende  in  proprio
 attraverso  funzionari  delegati  a  cui  le  comunicazioni   vengono
 eseguite addirittura fuori dalla circoscrizione;
      che  irragionevole  appare  altresi'  al  Pretore  la protezione
 accordata al  bene  della  speditezza  delle  comunicazioni  rispetto
 all'onere  -  imposto  alla  parte  -  di  periodica  ispezione della
 cancelleria, la quale per converso non sarebbe gravata in  modo  piu'
 sensibile da comunicazioni e notifiche in centri viciniori;
    Ritenuto   che   identica   questione  e'  stata  gia'  dichiarata
 inammissibile da questa Corte con sentenza n. 431 del 1992;
      che il giudice a quo non aggiunge argomenti diversi da quelli  a
 suo tempo esaminati;
      che la questione e' manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte costituzionale;