IL VICE PRETORE ONORARIO A scioglimento della riserva che precede; Esaminati gli atti ed in particolare la questione incidentale di legittimita' costituzionale sollevata dall'attore. Ritenuto che la stessa e' non manifestamente infondata ed e' pertinente e rilevante rispetto alla soluzione della causa che non puo' essere decisa senza che l'incidente sollevato venga definito. Accertato che l'attore, titolare di una farmacia convenzionata con il S.S.N., eccepisce l'incostituzionalita' dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, laddove e' disposto che "il S.S.N. nel prendere alla corresponsione alle farmacie di quanto dovuto, trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets". Ritenuto che l'eccezione merita di essere sottoposta all'esame della Corte costituzionale per i seguenti motivi: 1) contrasto con il principio di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione. La norma in esame (quarto comma, art. 4, della legge n. 412/1991) introduce immotivatamente una prestazione patrimoniale obbligatoria di carattere tributario a carico di una sola categoria di cittadini, i titolari di farmacie, che gia' corrispondano al pari di tutti le normali imposte e il contributo per il S.S.N. Tale trattenuta non e' giustificata da alcuna contropartita, neppure a favore di terzi, visto che la stessa legge eleva al 50% il ticket dovuto dagli assistiti e prevede anche una quota fissa di L. 3.000 per ricetta ne' e' ipotizzabile la stessa come mezzo per combattere una ipotetica ed indimostrata evasione fiscale della categoria senza dimenticare che sarebbe assurdo prendere tale forma di "recupero" di somme evase solo ed esclusivamente per una delle tante categorie che costituiscono il c.d. "lavoro autonomo". Quindi non si ravvisano particolari ragioni di carattere eccezionale che giustifichino questa ulteriore forma di contribuzione a carico di una sola categoria; 2) contrasto con il principio secondo cui ogni cittadino e' tenuto a concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione), nonche' con il principio secondo cui il sistema tributario e' uniformato a criteri di progressivita' (art. 53 della Costituzione) ancora in relazione con il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3. Si deve rilevare che attraverso il prelievo del 2,5% la categoria dei titolari di farmacia e' costretta ad una ulteriore prestazione patrimoniale la cui base imponibile non e' rappresentata dal reddito, come stabilito dall'art. 53 della Costituzione, ma dal ricavo lordo, per cui e senza valide ragioni ci si discosta dai criteri in base ai quali vengono sottoposti a tassazione tutti i cittadini, violando cosi' anche l'art. 3 della carta costituzionale. La norma e' ingiustamente discriminante anche all'interno della categoria dei farmacisti, e per l'esattezza discrimina tra coloro che svolgono prevalentemente servizio mutualistico e coloro che lo svolgono in misura limitata, per cui questo servizio si puo' definire come una semplice componente dell'attivita'; quindi il prelievo, colpendo il ricavo lordo e non il reddito finisce talvolta per essere effettuato in modo del tutto svincolato dalla effettiva capacita' contributiva del soggetto; in definitiva questo prelievo si appalesa come un ulteriore iniquo "balzello", creato non tanto per far fronte a sacrosante necessita' di equita' fiscale quanto per la necessita' di impinguare le dissestate casse del S.S.N.