IL VICE PRETORE ONORARIO
    A scioglimento della riserva che precede;
    Esaminati gli atti ed in particolare la questione  incidentale  di
 legittimita' costituzionale sollevata dall'attore.
    Ritenuto  che  la  stessa  e'  non  manifestamente infondata ed e'
 pertinente e rilevante rispetto alla soluzione della  causa  che  non
 puo' essere decisa senza che l'incidente sollevato venga definito.
    Accertato che l'attore, titolare di una farmacia convenzionata con
 il S.S.N., eccepisce l'incostituzionalita' dell'art. 4 della legge 30
 dicembre  1991,  n.  412,  laddove  e'  disposto  che  "il S.S.N. nel
 prendere  alla  corresponsione  alle  farmacie  di   quanto   dovuto,
 trattiene una quota pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets".
    Ritenuto  che  l'eccezione  merita  di essere sottoposta all'esame
 della Corte costituzionale per i seguenti motivi:
      1) contrasto con il principio di eguaglianza contenuto nell'art.
 3 della Costituzione.
    La norma in esame (quarto comma, art. 4, della legge n.  412/1991)
 introduce  immotivatamente  una prestazione patrimoniale obbligatoria
 di carattere tributario a carico di una sola categoria di  cittadini,
 i  titolari  di  farmacie, che gia' corrispondano al pari di tutti le
 normali imposte e il contributo per il S.S.N.
   Tale  trattenuta  non  e'  giustificata  da  alcuna  contropartita,
 neppure  a favore di terzi, visto che la stessa legge eleva al 50% il
 ticket dovuto dagli assistiti e prevede anche una quota fissa  di  L.
 3.000  per  ricetta  ne'  e'  ipotizzabile  la  stessa come mezzo per
 combattere una  ipotetica  ed  indimostrata  evasione  fiscale  della
 categoria  senza  dimenticare che sarebbe assurdo prendere tale forma
 di "recupero" di somme evase solo ed  esclusivamente  per  una  delle
 tante categorie che costituiscono il c.d. "lavoro autonomo".
    Quindi   non   si   ravvisano  particolari  ragioni  di  carattere
 eccezionale che giustifichino questa ulteriore forma di contribuzione
 a carico di una sola categoria;
      2) contrasto con il principio  secondo  cui  ogni  cittadino  e'
 tenuto  a  concorrere  alle  spese pubbliche in ragione della propria
 capacita' contributiva (art. 53 della Costituzione), nonche'  con  il
 principio  secondo  cui il sistema tributario e' uniformato a criteri
 di progressivita' (art. 53 della Costituzione)  ancora  in  relazione
 con il principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3.
    Si  deve rilevare che attraverso il prelievo del 2,5% la categoria
 dei titolari di farmacia e' costretta ad  una  ulteriore  prestazione
 patrimoniale la cui base imponibile non e' rappresentata dal reddito,
 come  stabilito dall'art. 53 della Costituzione, ma dal ricavo lordo,
 per cui e senza valide ragioni ci si discosta dai criteri in base  ai
 quali  vengono  sottoposti  a  tassazione tutti i cittadini, violando
 cosi'  anche  l'art.  3  della  carta  costituzionale.  La  norma  e'
 ingiustamente  discriminante  anche  all'interno  della categoria dei
 farmacisti, e per l'esattezza  discrimina  tra  coloro  che  svolgono
 prevalentemente  servizio  mutualistico  e  coloro che lo svolgono in
 misura limitata, per cui questo servizio si puo'  definire  come  una
 semplice  componente  dell'attivita'; quindi il prelievo, colpendo il
 ricavo lordo e non il reddito finisce talvolta per essere  effettuato
 in  modo  del tutto svincolato dalla effettiva capacita' contributiva
 del soggetto; in definitiva  questo  prelievo  si  appalesa  come  un
 ulteriore  iniquo  "balzello",  creato  non  tanto  per  far fronte a
 sacrosante necessita' di equita' fiscale quanto per la necessita'  di
 impinguare le dissestate casse del S.S.N.