IL PRETORE
    Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  in  data  20  giugno  1990
 personale  della provincia di Pordenone accertava a carico di Bacelin
 Pietro, quale responsabile della ditta I.T.A. S.r.l. la violazione di
 cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982,  n.  915,
 in  quanto  lo stesso avrebbe raccolto e trasportato rifiuti speciali
 prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione, nel  territorio
 della regione Friuli-Venezia Giulia.
   Al  dibattimento  la difesa dell'imputato esponeva che in forza del
 combinato disposto dagli artt. 5, n. 2, lett. E), e  30  della  legge
 regione  Friuli-Venezia  Giulia  7  settembre 1987, n. 30, cosi' come
 modificata ed integrata  dalla  legge  regione  n.  65/1988  e  succ.
 l'attivita'  di  raccolta e trasporto di rifiuti speciali prodotti da
 terzi non e' soggetta alla autorizzazione ex d.P.R. n. 915/1982.
    Pertanto, nel caso di specie il fatto non poteva costituire reato.
    Rileva il giudicante, a questo proposito:
       a)  l'autorizzazione  allo  smaltimento   dei   rifiuti,   come
 concordemnte  suggerisce la S.C. (Cass. sez. 3, sent. n. 4493 dell'11
 aprile 1992) oltre che essere esplicita deve connotarsi del requisito
 della  specificita',  nel  duplice  significato  di  indicare   quale
 attivita'   di  smaltimento  sia  consentita  e  quali  ne  siano  le
 condizioni.
    Si rende pertanto necessaria una autorizzazione specifica  a  cura
 della regione interessata alla fase dello smaltimento;
       b)  in  tema  di smaltimento rifiuti, inoltre, l'autorizzazione
 regionale, pur non essendo espressamente previsto tale obbligo per il
 trasporto dei rifiuti speciali, negli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. n.
 915/1982 deve ritenersi necessaria in forza della disciplina generale
 di cui agli artt. 1 e 6, lett. D), alla quale  non  e'  sottratta  la
 specifica attivita' in esame (vedi cass., sez. 3, sent. n. 922 del 25
 gennaio 1991);
       c) lo smaltimento dei rifiuti speciali, inoltre, deve ritenersi
 soggetto  ad  autorizzazione  in  ogni fase operativa poiche' l'unica
 differenza con la disciplina dettata per le fasi di  smaltimento  dei
 rifiuti  tossici  o  nocivi,  e'  rappresentata dalla provenienza del
 rifiuto: circoscritta  a  qualsiasi  fase  operativa  per  i  rifiuti
 speciali,  purche' effetuata da soggetti diversi dai produttori, piu'
 ampia e generalizzata e,  quindi,  anche  se  si  tratta  di  residui
 provenienti  dai produttori e smaltiti da questi ultimi, nell'ipotesi
 di rifiuti tossici o nocivi (vedi per tutte cass., sez. terza,  sent.
 n. 12309 del 13 dicembre 1988 e n. 9045 del 24 agosto 1988).
    In  forza di tali premesse quindi, appare assolutamente palese che
 il d.P.R. n. 915/1982 pretenda,  anche  nel  caso  del  trasporto  di
 rifiuti  speciali  prodotti  da  terzi,  effettuato  da  privati, una
 autorizzazione per ogni regione interessata dalla operazione.
    La regione Friuli-Venezia Giulia promulgando la  legge  in  esame,
 invero,  esclude  la necessita' della autorizzazione per il trasporto
 di rifiuti speciali  effettuato  da  privati  per  conto  terzi,  sia
 perche'  all'art.  5,  lett.  E), n. 2, non prevede per la regione la
 necessita' di autorizzare tale  attivita',  limitando  l'obbligo  del
 provvedimento  solo  alle  ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti
 tossici e nocivi nonche' dei rifiuti urbani effettuati da privati per
 conto terzi; sia perche', esplicitamente l'art. 30 della citata legge
 regionale esclude  l'autorizzazione  per  il  trasporto  dei  rifiuti
 speciali  effettuati dai privati per conto terzi, richiedendo diverse
 formalita'  ed  in  particolare  una  bolla  di  accompagnamento  con
 l'indicazione  dell'origine,  destinazione,  qualita' e quantita' dei
 rifiuti trasportati.
    La volonta' del  legislatore  regionale  cosi'  come  esplicizzata
 trova  significativa  conferma nella modifica apportata alla legge n.
 30/1987 con la legge regionale n.  23/1989  ove  l'autorizzazione  e'
 estesa  alla attivita' di trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri,
 evidentemente non prevedendo alcun provvedimento concessorio  per  il
 trasporto di altro tipo di rifiuti speciali.
    A  fronte, pertanto, del contenuto normativo e sanzionatorio della
 legge nazionale n. 915/1982 che impone l'autorizzazione anche per  il
 trasporto  effettuato  da privati di rifiuti speciali in conto terzi,
 autorizzazione reiterata nella inoperativita', perdurante,  dell'albo
 nazionale dei trasportatori, per ogni regione interessata, la regione
 Friuli-Venezia   Giulia  con  i  provvedimenti  in  esame,  ha  eluso
 l'applicazione penale di valenza nazionale, risultante dal  combinato
 degli   artt.   1,   6,   lett.   D),   25   e   21   del  d.P.R.  n.
 915/1982,restringendo, illegittimamente, l'ambito di applicazione dei
 provvedimenti  autorizzativi  predisposti  dal   legislatore   penale
 nazionale.
    La   regione   Friuli-Venezia   Giulia   appare  pertanto  violare
 l'esclusiva competenza dello Stato di legiferare in sede  penale,  ai
 sensi  degli  artt.  35  e  117 della Costituzione, emanando norme in
 eccesso di delega ad essa conferita.
    Ritiene pertanto il giudicante la non manifesta infondatezza circa
 la questione di costituzionalita' degli artt. 5, lett. E), n. 2, e 30
 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, in
 quanto non prevedono, per il trasporto di rifiuti speciali effettuati
 da privati in conto terzi, idonea autorizzazione regionale.