IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza in data 20 giugno 1990 personale della provincia di Pordenone accertava a carico di Bacelin Pietro, quale responsabile della ditta I.T.A. S.r.l. la violazione di cui all'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, in quanto lo stesso avrebbe raccolto e trasportato rifiuti speciali prodotti da terzi senza la prescritta autorizzazione, nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Al dibattimento la difesa dell'imputato esponeva che in forza del combinato disposto dagli artt. 5, n. 2, lett. E), e 30 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, cosi' come modificata ed integrata dalla legge regione n. 65/1988 e succ. l'attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi non e' soggetta alla autorizzazione ex d.P.R. n. 915/1982. Pertanto, nel caso di specie il fatto non poteva costituire reato. Rileva il giudicante, a questo proposito: a) l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, come concordemnte suggerisce la S.C. (Cass. sez. 3, sent. n. 4493 dell'11 aprile 1992) oltre che essere esplicita deve connotarsi del requisito della specificita', nel duplice significato di indicare quale attivita' di smaltimento sia consentita e quali ne siano le condizioni. Si rende pertanto necessaria una autorizzazione specifica a cura della regione interessata alla fase dello smaltimento; b) in tema di smaltimento rifiuti, inoltre, l'autorizzazione regionale, pur non essendo espressamente previsto tale obbligo per il trasporto dei rifiuti speciali, negli artt. 13, 14 e 15 del d.P.R. n. 915/1982 deve ritenersi necessaria in forza della disciplina generale di cui agli artt. 1 e 6, lett. D), alla quale non e' sottratta la specifica attivita' in esame (vedi cass., sez. 3, sent. n. 922 del 25 gennaio 1991); c) lo smaltimento dei rifiuti speciali, inoltre, deve ritenersi soggetto ad autorizzazione in ogni fase operativa poiche' l'unica differenza con la disciplina dettata per le fasi di smaltimento dei rifiuti tossici o nocivi, e' rappresentata dalla provenienza del rifiuto: circoscritta a qualsiasi fase operativa per i rifiuti speciali, purche' effetuata da soggetti diversi dai produttori, piu' ampia e generalizzata e, quindi, anche se si tratta di residui provenienti dai produttori e smaltiti da questi ultimi, nell'ipotesi di rifiuti tossici o nocivi (vedi per tutte cass., sez. terza, sent. n. 12309 del 13 dicembre 1988 e n. 9045 del 24 agosto 1988). In forza di tali premesse quindi, appare assolutamente palese che il d.P.R. n. 915/1982 pretenda, anche nel caso del trasporto di rifiuti speciali prodotti da terzi, effettuato da privati, una autorizzazione per ogni regione interessata dalla operazione. La regione Friuli-Venezia Giulia promulgando la legge in esame, invero, esclude la necessita' della autorizzazione per il trasporto di rifiuti speciali effettuato da privati per conto terzi, sia perche' all'art. 5, lett. E), n. 2, non prevede per la regione la necessita' di autorizzare tale attivita', limitando l'obbligo del provvedimento solo alle ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti tossici e nocivi nonche' dei rifiuti urbani effettuati da privati per conto terzi; sia perche', esplicitamente l'art. 30 della citata legge regionale esclude l'autorizzazione per il trasporto dei rifiuti speciali effettuati dai privati per conto terzi, richiedendo diverse formalita' ed in particolare una bolla di accompagnamento con l'indicazione dell'origine, destinazione, qualita' e quantita' dei rifiuti trasportati. La volonta' del legislatore regionale cosi' come esplicizzata trova significativa conferma nella modifica apportata alla legge n. 30/1987 con la legge regionale n. 23/1989 ove l'autorizzazione e' estesa alla attivita' di trasporto dei rifiuti speciali ospedalieri, evidentemente non prevedendo alcun provvedimento concessorio per il trasporto di altro tipo di rifiuti speciali. A fronte, pertanto, del contenuto normativo e sanzionatorio della legge nazionale n. 915/1982 che impone l'autorizzazione anche per il trasporto effettuato da privati di rifiuti speciali in conto terzi, autorizzazione reiterata nella inoperativita', perdurante, dell'albo nazionale dei trasportatori, per ogni regione interessata, la regione Friuli-Venezia Giulia con i provvedimenti in esame, ha eluso l'applicazione penale di valenza nazionale, risultante dal combinato degli artt. 1, 6, lett. D), 25 e 21 del d.P.R. n. 915/1982,restringendo, illegittimamente, l'ambito di applicazione dei provvedimenti autorizzativi predisposti dal legislatore penale nazionale. La regione Friuli-Venezia Giulia appare pertanto violare l'esclusiva competenza dello Stato di legiferare in sede penale, ai sensi degli artt. 35 e 117 della Costituzione, emanando norme in eccesso di delega ad essa conferita. Ritiene pertanto il giudicante la non manifesta infondatezza circa la questione di costituzionalita' degli artt. 5, lett. E), n. 2, e 30 della legge regione Friuli-Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30, in quanto non prevedono, per il trasporto di rifiuti speciali effettuati da privati in conto terzi, idonea autorizzazione regionale.