IL PRETORE 1) Con decreto emesso in data 11 marzo 1992 il p.m. in sede evocava in giudizio avanti questo pretore Bodino Lucia, Dilentini Luciano e Bocus Ettore per rispondere: a) del reato di cui agli artt. 113 del c.p., 1 e 1- sex della legge n. 431/1985, per aver cooperato fra di loro - la Bodino quale committente dei lavori, il Bocus quale progettista e direttore degli stessi, Dilentini esecutore dell'opera abusiva - nell'edificare fabbricato a destinazione agricola in zona vincolata ai sensi art. 1, lett. c), della legge cit., senza la specifica autorizzazione amministrativa; in agro di Vernante sino al 12 marzo 90; Dilentini recidivo; b) del reato di cui all'art. 734 del c.p., per avere, mediante la costruzione - fabbricato di mc 1600 circa - di cui al capo precedente, alterato le bellezze naturali del luogo protetto nei modi anzidetti, sino al 12 marzo 1990. Dilentini recidivo; Dai rilievi e dagli accertamenti effettuati dalla stazione fore- stale di Borgo San Dalmazzo e dai documenti prodotti in giudizio risultava: che gli imputati avevano costruito un manufatto adibito ad ovile nella zona denominata "Tetto Romesin" del Comune di Vernante, ad, una distanza inferiore a metri 150 dalla sponda idrografica di un corso d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque, pubbliche; che il comune di Vernante e' dotato di piano regolatore generale, regolarmente approvato, che individua, all'interno del territorio agricolo, una serie di zone denominate "antichi nuclei abitativi"; che l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, stabilisce che il vincolo di cui alla legge n. 1497/1939 non si applica alle zone A e B ed alle altre zone, come delimitate dagli strumenti urbanistici ..; che l'art. 11, lett. a), della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, della regione Piemonte esclude dal vincolo paesaggistico tutte le zone "assimilate alle zone A e B" ed, in particolare, oltre i centri edificati in genere, i "nuclei minori" ..; dei piani regolatori generali approvati a norma della legge regionale n. 56/1977 e succ. mod.; che le difese degli imputati hanno prodotto in atti la nota n. 3225 del 20 luglio 1992 (alle cui conclusioni intendono adeguarsi) con la quale il sindaco di Vernante ritiene che l'opera realizzata debba essere ricompresa nell'area "che e' logico attribuire al nucleo abitativo antico di Tetto Romesin"; ne deriva che essa debba essere esclusa dall'applicazione della legge n. 431/1985 (ai sensi dell'art. 11 della legge regionale n. 20/1989) in quanto "gli antichi nuclei abitativi" di cui al p.r.g., devono essere identificati nei "nuclei minori", di cui all'art. 11 della legge citata, e cioe' di nuclei abitati "sicuramente assimilabili alle zone A". 2) Cio' premesso in punto fatto, il pretore rileva, in diritto, che per decidere circa la sussistenza, nella fattispecie, del reato previsto dall'art. 1-sexies, della legge n. 431/1985 (intervento edilizio, senza la prescritta autorizzazione, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico) vanno prese in considerazione le disposizioni di cui agli artt. 82, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977, 2 del d.m. 2 aprile 1968, n. 20. Il quinto comma, lett. c), dell'art. 82 del d.P.R. cit. (aggiunto dall'art. 1 della legge n. 431/1985) sottopone a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, "le sponde o piedi degli argini", dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al t.u. n. 1775/1933 "per una fascia di 150 metri ciascuna". Il comma successivo esclude dall'ambito di applicazione del vincolo ex lege, per quanto qui interessa, le zone A e B come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del d.m. n. 1446/1968. 3) In base al sesto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977, cosi' come "interpretato" e "chiarito" dall'anzidetta legge regionale n. 20/1989, l'area di cui al presente processo non sarebbe quindi soggetta a vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497/1939, trattandosi di area "assimilata" alla zona A. Se cosi' e', consegue che l'art. 11, lett. a), della legge regione Piemonte n. 20/1989, lungi dall'essere disposizione meramente interpretativa della legge statale (e dal chiarire cio' che gia' doveva implicitamente ritenersi stabilito dagli artt. 82, sesto comma, del d P.R. n. 616/1977 e 2 del d.m. n. 1444/1968) ha carattere sostanzialmente innovativo ed introduce una disciplina non riconducibile alle norme statali richiamate. 4) Dubbia appare allora la costituzionalita' dell'anzidetta disposizione di legge regionale sotto un duplice profilo: a) in base all'art. 2 della legge n. 431/1985 le disposizioni contenute nell'art. 1 della legge medesima costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica. Nella misura in cui ridefinisce, restringendolo, il campo di applicazione del vincolo paesaggistico disposto dalla legge statale, l'art. 11, lett. a), della legge regionale n. 20/1989 appare pertanto in contrasto con l'art. 117 della Costituzione. La Corte costituzionale con la sentenza n. 210/1987 ha, del resto, puntualizzato che l'ambiente non puo' essere materia di competenza regionale secondo l'art. 117 della Costituzione, in quanto richiede una valutazione ed un trattamento unitari a livello nazionale che solo lo Stato e' in grado di compiere con l'assunzione di adeguati poteri di indirizzo e di coordinamento; b) l'art. 11, lett. a), della legge n. 20/1989 appare inoltre in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Detta norma regionale, invero, stabilendo l'inapplicabilita' del vincolo ex art. 82 quinto comma, del d.P.R., n. 616/1977, alle zone "assimilate" alle zone A e B di cui al d.m. n. 1444/1968, viene ad incidere sul precetto penale contenuto nell'art. 1-sexies della legge n. 431/1985 ed e' insegnamento costante della Corte costituzionale (recentemente ribadito con le sentenze nn. 487/1989, 309/1990, 14, 117 e 213 del 1991) quello secondo cui le regioni non hanno il potere di interferire in materia penale considerando penalmente lecita un'attivita' che, invece e' penalmente sanzionata secondo la normativa statale. 5) Il pretore ritiene pertanto di dover sollevare d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, lett. a), della legge regione Piemonte n. 20/1989 con riferimento agli artt. n. 25, secondo comma, e 117 della Costituzione apparendo detta questione, per quanto detto sopra, non manifestamente infondata. In punto rilevanza della questione nel giudizio in corso, e' sufficiente osservare che dalla sua soluzione dipende la configurabilita' o meno, nella specie, del reato previsto dall'art. 1-sexies della legge n. 431/1985, cosi' come contestato nell'imputazione.