IL PRETORE
   1) Con decreto emesso in data 11 marzo 1992 il p.m. in sede evocava
 in  giudizio  avanti questo pretore Bodino Lucia, Dilentini Luciano e
 Bocus Ettore per rispondere: a) del reato di cui agli artt.  113  del
 c.p.,  1  e 1- sex della legge n. 431/1985, per aver cooperato fra di
 loro - la  Bodino  quale  committente  dei  lavori,  il  Bocus  quale
 progettista  e direttore degli stessi, Dilentini esecutore dell'opera
 abusiva - nell'edificare fabbricato a destinazione agricola  in  zona
 vincolata  ai  sensi  art.  1,  lett.  c), della legge cit., senza la
 specifica autorizzazione amministrativa; in agro di Vernante sino  al
 12 marzo 90; Dilentini recidivo; b) del reato di cui all'art. 734 del
 c.p.,  per  avere,  mediante  la  costruzione - fabbricato di mc 1600
 circa - di cui al capo precedente, alterato le bellezze naturali  del
 luogo  protetto  nei modi anzidetti, sino al 12 marzo 1990. Dilentini
 recidivo;
    Dai rilievi e dagli accertamenti effettuati dalla  stazione  fore-
 stale  di  Borgo  San  Dalmazzo  e dai documenti prodotti in giudizio
 risultava:
      che gli imputati avevano costruito un manufatto adibito ad ovile
 nella zona denominata "Tetto Romesin" del Comune di Vernante, ad, una
 distanza inferiore a metri 150 dalla sponda idrografica di  un  corso
 d'acqua, iscritto negli elenchi delle acque, pubbliche;
      che  il  comune  di  Vernante  e'  dotato  di  piano  regolatore
 generale, regolarmente  approvato,  che  individua,  all'interno  del
 territorio  agricolo,  una  serie  di zone denominate "antichi nuclei
 abitativi";
      che l'art. 1, secondo comma, della legge 8 agosto 1985, n.  431,
 stabilisce  che  il  vincolo  di  cui  alla legge n. 1497/1939 non si
 applica alle zone A e B ed alle altre  zone,  come  delimitate  dagli
 strumenti urbanistici ..;
      che l'art. 11, lett. a), della legge regionale 3 aprile 1989, n.
 20, della regione Piemonte esclude dal vincolo paesaggistico tutte le
 zone  "assimilate alle zone A e B" ed, in particolare, oltre i centri
 edificati in genere, i  "nuclei  minori"  ..;  dei  piani  regolatori
 generali  approvati  a norma della legge regionale n. 56/1977 e succ.
 mod.;
     che le difese degli imputati hanno prodotto in atti  la  nota  n.
 3225  del  20  luglio 1992 (alle cui conclusioni intendono adeguarsi)
 con la quale il sindaco di Vernante ritiene  che  l'opera  realizzata
 debba essere ricompresa nell'area "che e' logico attribuire al nucleo
 abitativo  antico  di Tetto Romesin"; ne deriva che essa debba essere
 esclusa dall'applicazione della legge n. 431/1985 (ai sensi dell'art.
 11 della legge regionale n. 20/1989) in quanto  "gli  antichi  nuclei
 abitativi"  di  cui al p.r.g., devono essere identificati nei "nuclei
 minori", di cui all'art. 11 della legge citata,  e  cioe'  di  nuclei
 abitati "sicuramente assimilabili alle zone A".
    2)  Cio'  premesso  in punto fatto, il pretore rileva, in diritto,
 che per decidere circa la sussistenza, nella fattispecie,  del  reato
 previsto  dall'art.  1-sexies,  della  legge  n. 431/1985 (intervento
 edilizio, senza la prescritta autorizzazione, in  zona  sottoposta  a
 vincolo  paesaggistico) vanno prese in considerazione le disposizioni
 di cui agli artt. 82, quinto e sesto comma, del d.P.R. n. 616/1977, 2
 del d.m. 2 aprile 1968, n. 20.
    Il quinto comma, lett. c), dell'art. 82 del d.P.R. cit.  (aggiunto
 dall'art.   1   della   legge   n.   431/1985)  sottopone  a  vincolo
 paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, "le sponde  o  piedi
 degli  argini",  dei  fiumi,  torrenti e corsi d'acqua iscritti negli
 elenchi di cui al t.u. n. 1775/1933 "per  una  fascia  di  150  metri
 ciascuna".
    Il  comma  successivo  esclude  dall'ambito  di  applicazione  del
 vincolo ex lege, per quanto  qui  interessa,  le  zone  A  e  B  come
 delimitate   negli   strumenti  urbanistici  ai  sensi  del  d.m.  n.
 1446/1968.
    3)  In  base  al  sesto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616/1977,
 cosi' come "interpretato" e "chiarito" dall'anzidetta legge regionale
 n. 20/1989, l'area di cui al presente  processo  non  sarebbe  quindi
 soggetta  a  vincolo  paesistico  ai  sensi della legge n. 1497/1939,
 trattandosi di area "assimilata" alla zona A.
    Se cosi' e', consegue che l'art. 11, lett. a), della legge regione
 Piemonte  n.  20/1989,  lungi  dall'essere   disposizione   meramente
 interpretativa  della  legge  statale  (e  dal chiarire cio' che gia'
 doveva implicitamente  ritenersi  stabilito  dagli  artt.  82,  sesto
 comma, del d P.R. n. 616/1977 e 2 del d.m. n. 1444/1968) ha carattere
 sostanzialmente   innovativo   ed   introduce   una   disciplina  non
 riconducibile alle norme statali richiamate.
    4)  Dubbia  appare  allora  la  costituzionalita'   dell'anzidetta
 disposizione di legge regionale sotto un duplice profilo:
       a)  in  base all'art. 2 della legge n. 431/1985 le disposizioni
 contenute  nell'art.  1  della  legge  medesima  costituiscono  norme
 fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.
    Nella  misura  in  cui  ridefinisce,  restringendolo,  il campo di
 applicazione del vincolo paesaggistico disposto dalla legge  statale,
 l'art. 11, lett. a), della legge regionale n. 20/1989 appare pertanto
 in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.
    La Corte costituzionale con la sentenza n. 210/1987 ha, del resto,
 puntualizzato  che  l'ambiente  non puo' essere materia di competenza
 regionale secondo l'art. 117 della Costituzione, in  quanto  richiede
 una  valutazione  ed  un  trattamento unitari a livello nazionale che
 solo lo Stato e' in grado di compiere con  l'assunzione  di  adeguati
 poteri di indirizzo e di coordinamento;
       b)  l'art.  11, lett. a), della legge n. 20/1989 appare inoltre
 in contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
    Detta norma regionale, invero, stabilendo  l'inapplicabilita'  del
 vincolo  ex  art. 82 quinto comma, del d.P.R., n. 616/1977, alle zone
 "assimilate" alle zone A e B di cui al d.m. n.   1444/1968, viene  ad
 incidere  sul  precetto  penale  contenuto nell'art.   1-sexies della
 legge  n.  431/1985  ed  e'   insegnamento   costante   della   Corte
 costituzionale  (recentemente ribadito con le sentenze nn.  487/1989,
 309/1990, 14, 117 e 213 del 1991) quello secondo cui le  regioni  non
 hanno  il  potere  di  interferire  in  materia  penale  considerando
 penalmente lecita un'attivita' che, invece e'  penalmente  sanzionata
 secondo la normativa statale.
    5)  Il  pretore  ritiene  pertanto di dover sollevare d'ufficio la
 questione di legittimita'  costituzionale  dell'art.  11,  lett.  a),
 della legge regione Piemonte n. 20/1989 con riferimento agli artt. n.
 25,   secondo   comma,  e  117  della  Costituzione  apparendo  detta
 questione, per quanto detto sopra, non manifestamente infondata.
    In punto rilevanza della  questione  nel  giudizio  in  corso,  e'
 sufficiente   osservare   che   dalla   sua   soluzione   dipende  la
 configurabilita' o meno, nella specie, del reato  previsto  dall'art.
 1-sexies   della   legge   n.   431/1985,   cosi'   come   contestato
 nell'imputazione.