LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Lauretta Colonnelli, Salvatore Garaffa e Gianfranco Vaccari; Preso atto dell'eccezione di incostituzionalita', sollevata dal difensore degli imputati, dell'art. 577 del n.c.p.p. con riferimento agli artt. 3, 74 e 112 della Costituzione, laddove detto articolo in spregio alla legge delega ed al principio cui e' informato il codice di demandare l'impugnativa solo al p.m., titolare dell'azione penale, in caso di proscioglimento o assoluzione dell'imputato, consente alla parte civile, ove trattisi di procedimenti relativi a ingiuria e diffamazione, l'impugnativa nonostante il proscioglimento ai fini non solo degli interessi civili, ma per conseguire la condanna, cosi' apparendo doversi intendere la espressione 'effetti penali' nel contesto dell'art. 577; Ritenuto che tale eccezione si appalesa rilevante per la decisione posto che l'eventuale incostituzionalita' della disposizione in argomento comporterebbe l'inammissibilita' dell'appello proposto dalla parte civile nella parte in cui e' volto alla condanna dei prevenuti per i reati, tra l'altro, di diffamazione; Ritenuto che la proposta eccezione se non con riferimento all'art. 74 (la legge delega non appare violata dall'art. 577 quando ha consentito anche alla parte civile di appellare per ottenere la condanna - in tal senso appaiono da interpretare le parole "effetti penali" - di persona assolta da reati di ingiuria e diffamazione) si appalesa, pero' non manifestamente infondata quanto meno con riguardo agli artt. 3 e 112 della Costituzione poiche' non appare giustificabile secondo ragione che i reati citati di ingiuria e diffamazione siano privilegiati rispetto a tanti altri reati anche molto gravi fino al punto da consentire in caso di proscioglimento dai citati reati alla stessa parte civile invece che al p.m., titolare dell'azione penale, di chiedere la condanna della persona imputata;