Ricorso della regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale pro-tempore, rappresentato e difeso per mandato a margine del presente atto dall'avv. Giuseppe Petrocelli ed elettivamente domiciliato in Roma, via degli Scipioni, 288, nello studio dell'avv. Gianpaolo Zanchini contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente pro-tempore per la risoluzione del conflitto di attribuzioni sorto a seguito della nota del soprintendente per i beni artistici e storici di Genova n. 4708 del 3 novembre 1992, pervenuta lo stesso giorno, con la quale e' stato ingiunto all'assessore ai beni culturali della Liguria di sospendere immediatamente il restauro del piviale di proprieta' del monastero dei SS. Giacomo e Filippo in deposito presso il museo di S. Maria di Castello in Genova, inviato presso un laboratorio specializzato. I fatti che hanno originato il presente ricorso appaiono di rara linearita', e possono essere sintetizzati come segue: l'amministrazione regionale della Liguria ha disposto, con onere finanziario totalmente a suo carico, il restauro di un piviale genovese della meta' del secolo XVIII facente parte della collezione tessile del museo di S. Maria di Castello in Genova. In data 3 novembre 1992, e' pervenuta all'assessorato regionale ai beni culturali l'ingiunzione di cui in epigrafe, mediante la quale il soprintendente per i beni artistici e storici di Genova rendeva noto che il restauro avrebbe dovuto esser immediatamente sospeso, mancando la previa autorizzazione del proprio ufficio. Poiche' l'atto della soprintendenza sopra citato viola pesantemente la sfera di competenza costituzionalmente attribuita alle regioni dagli artt. 117 e 118 della Costituzione in materia di "musei e biblioteche di enti locali", la regione Liguria propone il presente ricorso per conflitto di attribuzioni fondato sulle seguenti ragioni di D I R I T T O Violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione in relazione all'art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3 ed all'art. 47 del d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616. Nella progressiva evoluzione della normativa di attuazione dell'art. 117 della Costituzione per cio' che attiene alla materia "musei e biblioteche di enti locali", va notato come gia' la legge 10 febbraio 1953, n. 62 (c.d. legge Scelba), nel regolare le condizioni per l'esercizio della potesta' legislativa nelle materie attribuite alla regione dall'art. 117 della Costituzione, rinviava tale esercizio (con precetto poi abrogato dall'ultimo comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281) alla preventiva emanazione delle leggi della Repubblica contenenti, per le singole materie, i principi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale, ma significativamente esentava dal rinvio, con conseguente, immediata legittimazione regionale all'esercizio della potesta' normativa, limitate materie, tra cui proprio quella relativa ai "musei e biblioteche di enti locali". Questa attribuzione, devoluta immediatamente all'esercizio regionale, veniva ribadita dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3. Tale decreto, nel titolo II (art. 7 e segg.), ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato, concernenti musei e biblioteche di enti locali o di interesse locale, sia per cio' che attiene l'istituzione, l'ordinamento e il funzionamento di quelle strutture, sia per la manutenzione, l'integrita', la sicurezza e la fruizione delle rela- tive raccolte. Sono previste inoltre attribuzioni regionali circa la spesa per la funzionalita' e il miglioramento delle strutture stesse, nonche' per il coordinamento delle relative attivita'. Tale ampia sfera di attribuzione e l'ampia dimensione che il d.P.R. n. 3/1972 ha conferito all'espressione "musei e biblioteche di enti locali" di cui l'art. 117 della Costituzione (attribuzione relativa non soltanto ai musei e alle biblioteche dei comuni, delle province e delle regioni, ma anche a quelli di enti pubblici non territoriali e privati) gia' consentiva di individuare nella regione il soggetto titolare della potesta' normativa e delle attribuzioni amministrative concernenti la gestione e il finanziamento dei beni facenti parte di raccolte di musei di interesse locale. In particolare, gia' sulla base dell'art. 7 del d.P.R. n. 3, poteva (e doveva) considerarsi indubbiamente trasferita alle regioni l'autorizzazione al restauro ed alla rimozione delle cose di interesse artistico e storico ex art. 11 della legge 1½ giugno 1939, n. 1089, purche' ricomprese in raccolte museali di interesse locale, giacche' il restauro (e le operazioni ad esso funzionali) altro non e' che uno dei modi di provvedere alla manutenzione ed alla integrita' di quei beni. A riconferma di cio', l'art. 14 del citato d.P.R. n. 3 prevede che le regioni possano avvalersi dei servizi tecnici dello Stato per l'esercizio delle funzioni trasferite con l'art. 7 (funzioni tra le quali figura, inequivocabilmente, il restauro) e che lo Stato sara' rimborsato delle spese sostenute per conto della regione: il che significa che la regione puo' e deve svolgere direttamente l'attivita' di restauro e che solo sussidiariamente le e' consentito di avvalersi dei servizi statali. Correlativamente, nell'allegato al d.P.R. n. 3 contenente l'elenco dei capitoli di bilancio statale da sopprimere o da ridurre a seguito del trasferimento alle regioni delle relative funzioni, figura il capitolo 2573 avente ad oggetto "Interventi per il restauro e la conservazione di opere di antichita' ed arte di proprieta' non statale. Concorso nella sepsa per il restauro di antichita' ed arte di proprieta' privata e per la conservazione di raccolte aventi riferimento con la storia politica, letteraria, artistica e culturale in genere". Il che dimostra, senza dubbio, che per le opere d'arte non statali lo Stato conserva dei finanziamenti (ridotti) solo per anticipare le spese di restauro eseguite per conto della regione, di cui si e' detto sopra. Intervenuto in seguito il d.P.R. 27 luglio 1977, n. 616, si nota come l'art. 47 citato del d.P.R. n. 616/1977 ha ribadito il carattere onnicomprensivo del trasferimento di funzioni operato in detta materia, chiarendo che le funzioni amministrative devolute alle regioni comprendono tutti i servizi e le attivita' riguardanti, in particolare, la conservazione dei beni di musei di interesse locale; e poiche' - com'e' noto - il d.P.R. n. 616 non ha sostituito la precedente disciplina, ma l'ha soltanto integrata e resa piu' organica, e' ovvio che anche a seguito della sua emanazione, deve pur sempre considerarsi di pertinenza regionale il rilascio della citata autorizzazione di cui all'art. 11 della legge n. 1089, purche' i beni interessati si configurino di "interesse locale". Se e' vero quanto sin qui esposto, l'ampio e completo trasferimento di funzioni alle regioni, ed in particolare, della funzione di manutenzione degli oggetti facenti parte delle raccolte dei musei d'interesse locale, esplicitamente porta ad escludere l'esercizio di ogni ingerenza da parte statale sia sul versante normativo, sia - per cio' che qui interessa - sul versante amministrativo. L'assunto pare pienamente condiviso da codesta Corte, sia allorquando osserva che la materia de qua ha avuto nella Costituzione (art. 117) e nella legislazione successiva una "diretta ed esclusiva rilevanza regionale" (sent. 8-28 luglio 1988, n. 921), sia allorquando enuncia chiaramente che i soli poteri residuati allo Stato dopo il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative nella materia de qua "sono poteri strettamente strumentali all'esercizio delle competenze riservate allo stesso Stato a tutela del patrimonio artistico, storico e bibliografico di interesse nazionale" (sent. 23 maggio-12 giugno 1991, n. 278). Ne', d'altronde, - in presenza della inequivoca formulazione delle leggi di trasferimento di funzioni sopra citate - avrebbe senso alcuno concepire il restauro (e le operazioni ad esso strumentali come, nel caso di specie, la rimozione del bene e l'invio ad un laboratorio specializzato) di beni raccolti in musei di interesse lo- cale come un'attivita' "scissa" tra Stato e regioni, tenuto conto del fatto che la legge 22 luglio 1975, n. 382, con il quale il Governo e' stato delegato a completare il trasferimento di funzioni gia' operato con i decreti delegati nn. 1-11 del 1972, ha imposto che il trasferimento stesso avvenisse "per settori organici", in modo che il trasferimento risultasse "completo" e "finalizzato ad assicurare una disciplina ed una gestione sistematica e programmata delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle regioni per il territorio ed il corpo sociale" (art. 1). Se e' vero quanto fin qui esposto, la diffida della soprintendenza impugnata in questa sede, manifestando inequivocabilmente la intenzione di esercitare il preventivo controllo statale sull'attivita' di restauro di un bene facente parte di una raccolta museale d'interesse locale, realizza una illegittima invasione statale della sfera di attribuzioni costituzionalmente riconosciute dagli artt. 117 e 118 della Costituzione nella materia "musei e biblioteche di enti locali". Infatti, appare ovvio che l'attivita' di "restauro" nonche', come s'e' detto, la rimozione e l'invio ad un laboratorio specializzato, altro non e' che uno dei modi attraverso i quali si esplica la "manutenzione" e si provvede alla "integrita'" delle cose raccolte in un museo di interesse locale, secondo l'inequivoca formulazione dei cit. art. 7 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, nonche' dell'art. 47 del d.P.R. n. 616/1977, e che tali attivita' non necessitano di alcun preventivo atto autorizzativo da parte dello Stato.