IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA Emette la seguente ordinanza nel procedimento di sorveglianza relativo a Foschi Leonardo nato a Sannicandro Garganico (Foggia) il 26 settembre 1942 e ristretto presso la casa mandamentale di Rodi Garganico (semilib.), avente ad oggetto: Proposta di revoca di semiliberta'. O S S E R V A Con nota del 9 giugno 1992 il comandante della stazione dei Carabinieri di S. Severo, rievocati i precedenti penali di Foschi Leonardo che si trovava in regime di semiliberta' presso la Casa Mandamentale di Rodi Garganico a seguito di provvedimento 26 giugno 1991 del tribunale di sorveglianza di Firenze, ed evidenziata l'opinione che il predetto potesse riallacciare contatti con pregiudicati del luogo e dedicarsi alla consumazione di ulteriori reati, chiedeva la revoca del provvedimento di semiliberta' per inesistenza del requisito della collaborazione alla giustizia. Con provedimento dello stesso 9 giugno 1992, il magistrato di sorveglianza di Foggia, letti gli artt. 4- bis legge 26 luglio 1975 n. 354 e 15 decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, disponeva la sospensione della misura alternativa della semiliberta' ed ordinava la immediata trasmissione degli atti a questo Tribunale per i provvedimenti di competenza. Il procedimento relativo alla proposta di revoca della misura alternativa e' stato trattato nella odierna camera di consiglio dinanzi a questo tribunale, dopo l'acquisizione della sentenza di condanna del Foschi disposta in precedente camera di consiglio e la riammissione del predetto al regime di semiliberta' per avvenuta decorrenza di trenta giorni dal provvedimento di sospensione senza intervento della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza. Il p.g. ha chiesto la revoca della semiliberta' ed il difensore si e' opposto eccependo, tra l'altro, la incostituzionalita' della normativa che la prevede. Poiche' sussistono i presupposti oggettivi per la revoca della misura alternativa della semiliberta' nei confronti del Foschi, condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto non puo' ritenersi sussistente nei confronti del medesimo la condizione per l'applicazione dell'art. 58- ter della legge n. 354/1975 non risultando avvenuta la prevista significativa collaborazione con la giustizia ne' prima ne' dopo la sentenza di condanna, occorre esaminare, cosi' come richiesto dalla difesa, se sussistono questioni di costituzionalita' rilevanti e non manifestamente infondate circa l'applicazione della norma che ha prescritto detta revoca, ossia dell'art. 15 del decreto-legge 8 giugno 1992, ormai convertito in legge.