IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
    Emette  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento di sorveglianza
 relativo a Foschi Leonardo nato a Sannicandro Garganico  (Foggia)  il
 26  settembre  1942  e  ristretto presso la casa mandamentale di Rodi
 Garganico (semilib.),  avente  ad  oggetto:  Proposta  di  revoca  di
 semiliberta'.
                             O S S E R V A
    Con  nota  del  9  giugno  1992  il  comandante della stazione dei
 Carabinieri di S. Severo, rievocati i  precedenti  penali  di  Foschi
 Leonardo  che  si  trovava  in  regime di semiliberta' presso la Casa
 Mandamentale di Rodi Garganico a seguito di provvedimento  26  giugno
 1991  del  tribunale  di  sorveglianza  di  Firenze,  ed  evidenziata
 l'opinione  che  il  predetto  potesse  riallacciare   contatti   con
 pregiudicati  del  luogo  e  dedicarsi alla consumazione di ulteriori
 reati, chiedeva la  revoca  del  provvedimento  di  semiliberta'  per
 inesistenza del requisito della collaborazione alla giustizia.
    Con  provedimento  dello  stesso  9  giugno 1992, il magistrato di
 sorveglianza di Foggia, letti gli artt. 4- bis legge 26  luglio  1975
 n.  354  e  15  decreto-legge  8  giugno  1992,  n. 306, disponeva la
 sospensione della misura alternativa della semiliberta'  ed  ordinava
 la  immediata  trasmissione  degli  atti  a  questo  Tribunale  per i
 provvedimenti di competenza.
    Il procedimento relativo alla  proposta  di  revoca  della  misura
 alternativa  e'  stato  trattato  nella  odierna  camera di consiglio
 dinanzi a questo tribunale, dopo  l'acquisizione  della  sentenza  di
 condanna  del  Foschi disposta in precedente camera di consiglio e la
 riammissione del predetto al  regime  di  semiliberta'  per  avvenuta
 decorrenza  di  trenta  giorni dal provvedimento di sospensione senza
 intervento della decisione definitiva del tribunale di sorveglianza.
    Il p.g. ha chiesto la revoca della semiliberta' ed il difensore si
 e' opposto  eccependo,  tra  l'altro,  la  incostituzionalita'  della
 normativa che la prevede.
    Poiche'  sussistono  i  presupposti  oggettivi per la revoca della
 misura alternativa  della  semiliberta'  nei  confronti  del  Foschi,
 condannato  per sequestro di persona a scopo di estorsione, in quanto
 non  puo'  ritenersi  sussistente  nei  confronti  del  medesimo   la
 condizione  per  l'applicazione  dell'art.  58-  ter  della  legge n.
 354/1975  non   risultando   avvenuta   la   prevista   significativa
 collaborazione  con  la  giustizia  ne' prima ne' dopo la sentenza di
 condanna, occorre esaminare, cosi' come richiesto  dalla  difesa,  se
 sussistono   questioni   di   costituzionalita'   rilevanti   e   non
 manifestamente infondate circa  l'applicazione  della  norma  che  ha
 prescritto  detta  revoca,  ossia  dell'art.  15  del decreto-legge 8
 giugno 1992, ormai convertito in legge.