IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza sui ricorsi riuniti nn. 322 e
 546 del 1988 proposti da  Franchini  Oldi  Angela  (ric.  nn.  322  -
 546/88),  Tralli  Morandi Nella, Rigosa Carla e Belloli Turla Silvana
 (solo ric. n. 322/88),  rappresentate  e  difese  dall'avv.  Giuseppe
 Porqueddu, ed elettivamente domiciliate presso lo stesso, in Brescia,
 via  V.  Emanuele  II,  n.  1;  contro  l'Universita'  degli studi di
 Brescia, in persona  del  rettore  pro-tempore,  il  Ministero  della
 pubblica   istruzione,   in   persona   del   Ministro   pro-tempore,
 costituitisi in giudizio, rappresentati  e  difesi  dalla  avvocatura
 dello  Stato,  ed  elettivamente  domiciliati  presso  la  stessa, in
 Brescia, via Solferino, n. 20/C; per l'annullamento:
       a) dei decreti rettorali 26 aprile 1983, nn. 30, 38, 34  e  24,
 limitatamente   alla   parte  di  essi  con  cui  e'  stato  disposto
 l'inquadramento in ruolo "in soprannumero",  nella  ottava  qualifica
 funzionale,  area funzionale "tecnico-scientifica e socio-sanitaria",
 del personale di ruolo delle universita' statali, di esse ricorrenti,
 con il profilo professionale di "funzionario  tecnico",  con  effetto
 dal  1½  novembre  1982,  e  del  d.r.  21  marzo  1984 con cui si e'
 proceduto  alla  errata  rideterminazione  dell'anzianita'   per   la
 dott.ssa Tralli, nonche' di tutti gli atti e provvedimenti connessi e
 comunque,  con essi collegati; nonche' per l'accertamento del diritto
 delle ricorrenti ad essere inquadrate nei ruoli del personale docente
 delle  universita'  statali   ovvero,   in   via   subordinata,   per
 l'accertamento  del  diritto  delle  ricorrenti  ad essere inquadrate
 nella qualifica apicale del ruolo  speciale  del  personale  tecnico-
 scientificodelle universita' statali (seconda qualifica funzionale) o
 nella  qualifica  sub-apicale  (prima  qualifica funzionale); in ogni
 caso con le decorrenze di legge; e per la  condanna  dell'Universita'
 di Brescia e/o del Ministero della pubblica istruzione, in solido fra
 loro,  al  pagamento  delle somme dovute alle ricorrenti per i titoli
 dedotti in giudizio, con gli interessi di legge da  calcolarsi  sulle
 somme  previamente  rivalutate  dalla  data  delle  singole  scadenze
 all'effettivo pagamento a saldo (ric. n.  322/88);
       b)  del decreto del rettore dell'Universita' statale di Brescia
 n. 21 del 21 marzo 1984, con il quale e' stato  sostituito  l'art.  2
 del  precedente  decreto  n.  30  del  26 aprile 1983, adottata dalla
 stessa Universita' degli studi di Brescia (gia' impugnato con ricorso
 n. 322/88) con cui  si  e'  proceduto  alla  errata  rideterminazione
 dell'anzianita'  per la dott.ssa Franchini, nonche' di tutti gli atti
 connessi; ed ancora per l'accertamento del diritto  della  ricorrente
 Franchini  Angela ad essere inquadrata nella qualifica che le compete
 e con le decorrenze  di  legge;  e  per  condanna  dell'Universita'di
 Brescia  e/o  del  Ministero della pubblica istruzione, in solido fra
 loro o  con  ogni  altra  diversa  statuizione,  al  pagamento  delle
 maggiori somme conseguentemente dovute, con gli interessi di legge da
 calcolarsi  sulle  somme  previamente  rivalutate  dalla  data  delle
 singole scadenze all'effettivo pagamento a saldo (ric. n. 546/88);
    Visti i ricorsi con i relativi allegati;
    Visti gli atti di costituzione in giudizio  delle  amministrazioni
 resistenti;
    Viste  le  memorie  prodotte  dalle parti a sostegno delle proprie
 difese;
    Visti gli atti tutti della causa;
    Designato relatore - per la pubblica udienza del 10 aprile 1992  -
 il cons. Sergio Conti;
    Uditi  l'avv.  Giuseppe Porqueddu per le ricorrenti e l'avv. dello
 Stato   Lionello   Orcali   per   la    resistente    amministrazione
 universitaria;
    Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue;
                               F A T T O
    Con  atto  notificato  il  19 febbraio 1988 e depositato presso la
 segreteria il 18 marzo 1988 (ric. n. 322/88), le  dott.sse  Franchini
 Oldi  Angela,  Tralli  Morandi  Nella, Rigosa Carla e Belloli Silvana
 hanno impugnato gli atti, in epigrafe indicati, con i quali e'  stato
 disposto  il  loro inquadramento in "soprannumero" nella qualifica di
 funzionario tecnico, rivendicando l'inquadramento nella posizione  di
 "ricercatore".
    Fatta  un'ampia  esposizione  circa  la  loro vicenda impiegatizia
 presso l'ente universitario della Lombardia Orientale, le  ricorrenti
 sottolineano   la   intrinseca   ingiustizia   ed   erroneita'  degli
 inquadramenti effettuati dall'Universita' degli studi di Brescia,  in
 relazione al quadro normativo desumibile del combinato disposto degli
 artt. 19 e 20 della legge 14 agosto 1982, n. 590.
    Si  e'  costituita  in  giudizio l'intimata universita' chiedendo,
 preliminarmente, che i ricorsi  venissero  dichiarati,  irricevibili,
 per tardivita', e - nel merito - contestandone il fondamento in fatto
 ed in diritto.
    Alla pubblica udienza del 10 aprile 1992, la controversia e' stata
 ritenuta in decisione.
    Con  sentenza  parziale  n.  1192/92  di  pari  data, disattesa la
 preliminare eccezione di irricevibilita'  del  ricorso  n.  322/1988,
 formulata  dalla resistente amministrazione; dichiarata inammissibile
 la domanda di  accertamento  del  preteso  diritto  all'inquadramento
 nelle  qualifiche  rivendicate;  rilevata  la  infondatezza di talune
 delle pretese avanzate nella  sede  della  legittimita'  ordinaria  e
 rinviate   al   definitivo   altre  censure  particolari,  stante  la
 pregiudizialita'  della questione che si propone, si e' ritenuta, per
 contro,  rilevante  e  non  manifestamente   infondata   l'affacciata
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 20, terzo comma,
 della citata legge n. 590/1982, per contrasto con gli artt.  3  e  97
 della Costituzione.
    Tale  norma  prevede  il  passaggio all'Universita' di Brescia dei
 soli posti degli assistenti  e  ricercatori  dei  ruoli  universitari
 statali.
    Di  tal  guisa,  non e' stato preso in considerazione il personale
 laureato quali sono le ricorrenti,  svolgente  mansioni  analoghe  (o
 addirittura  ulteriori)  presso  gli  stessi  corsi, che ricopriva un
 posto di ruolo presso l'ente universitario della Lombardia orientale.
    Di conseguenza, si e' provveduto a sospendere il giudizio relativo
 sino  alla  pronunzia  della   Corte   costituzionale   cui   vengono
 sottoposte,  in proposito, le osservazioni che seguono nella parte in
 diritto.
                             D I R I T T O
    Come si e' premesso in fatto, con sentenza n. 1192 di  pari  data,
 la sezione ha disatteso l'eccezione di irricevibilita' del ricorso n.
 322  del 1988, formulata dall'amministrazione resistente nel giudizio
 sui ricorsi di cui in epigrafe.
    Ha  ritenuto,  poi,  il  collegio  e  ritiene  non  manifestamente
 infondata  la  questione  di legittimita' costituzionale proposta con
 riguardo alla mancata equiparazione (cit.  ric.  n.  322/1988)  delle
 ricorrenti  -  assistenti  di  ruolo,  assunte, a seguito di apposito
 concorso, dall'ente universitario per la Lombardia orientale, con  la
 specifica   funzione  di  svolgere  non  solo  attivita'  di  ricerca
 scientifica, ma, altresi', di collaborazione con  i  docenti  per  lo
 svolgimento  dei  corsi,  nonche'  per  la  conduzione  di  seminari,
 esercitazioni e di gruppi di studio - agli assistenti  e  ricercatori
 dei  ruoli universitari statali che prestavano la loro opera presso i
 corsi universitari di Brescia.
    Tali corsi - come e' espressamente riconosciuto dalla stessa legge
 n. 590/1982, all'art. 18, secondo comma -  formalmente  facenti  capo
 alle Universita' statali di Milano e Parma, nonche' al Politecnico di
 Milano,  erano  gestiti,  in Brescia, dall'"ente universitario per la
 Lombardia orientale", un consorzio  appositamente  costituito  fra  i
 piu'   importanti   enti  locali  per  promuovere  e  pervenire  alla
 istituzione della universita' statale nella stessa citta'.
    Tale mancata equiparazione appare violare  anche,  ad  avviso  del
 collegio,  i  precetti posti dall'art. 3 (principio di uguaglianza) e
 dall'art. 97 (principio di imparzialita' e di  buon  andamento  della
 p.a.) della Costituzione.
    Infatti,  di  fronte  al concreto, effettivo e pieno svolgimento -
 risultante pacificamente dalla documentazione versata in  atti  dalle
 deducenti  e  non contrastata dall'amministrazione resistente - delle
 funzioni (di  collaborazione  con  il  docente  e  di  conduzione  di
 seminari, esercitazioni e di gruppi di studio) formalmente attribuite
 alle  ricorrenti  dall'ente  di  appartenenza, irrazionale risulta la
 totale pretermissione di  tale  categoria  di  personale  nell'ambito
 dell'art.  20, che disciplina il passaggio all'Universita' di Brescia
 del personale docente.
    Tale  norma  si  limita, invero, a prevedere il passaggio del solo
 personale  assistente  e  ricercatore   del   ruolo   statale   delle
 universita'  di  origine  (Milano,  Parma  e  Politecnico)  a  quella
 istituita in Brescia, con la menzionata legge n. 590 del 1982.
    In  tal  modo,  pero',  il  legislatore  ha  creato  una  ingiusta
 discriminazione  tra  personale  che  aveva svolto funzioni perlomeno
 equivalenti (se non piu' qualificate), di  vera  e  propria  docenza,
 rispetto a quello statale.
    Ed,  infatti,  reputa  il  Collegio,  che non sia stato fatto buon
 governo  -  da  parte  dello  stesso  legislatore  -   dei   precetti
 costituzionali  di eguaglianza e di imparzialita' e di buon andamento
 dell'Amministrazione di cui citati artt. 3 e 97 della Costituzione.
    La fattispecie all'esame - che ben puo' essere  definita,  per  le
 sue  peculiarita', atipica - appare, invero, riconducibile - mediante
 un'attivita' ermeneutica volta a cogliere la ratio sottesa all'intero
 complesso normativo risultante dalla legge n.  590/82  -  nell'ambito
 delle  previsioni  dettate  per  le  universita'  libere,  sol che si
 consideri  che  l'ente  universitario  per  la  Lombardia   orientale
 (consorzio   fra   enti   locali)  aveva  la  funzione,  riconosciuta
 espressamente dalla legge in  esame  (art.  18,  secondo  comma),  di
 gestire,  in  Brescia,  i  corsi  universitari istituiti nella stessa
 citta' dalle Universita' statali  di  Milano  e  Parma,  nonche'  dal
 Politecnico di Milano.
    La citata legge n. 590/1982 provvide, infatti, alla istituzione di
 nuove   universita'   statali,   alcune   delle   quali  (Universita'
 dell'Aquila e Universita' "G.  D'Annunzio"  di  Chieti;  facolta'  di
 economia  e  commercio di Ancona; Universita' di Reggio Calabria e di
 Trento) erano universita' libere; altre,  come  quelle  di  Verona  e
 Brescia, filiazione di Universita' statali.
    Mentre,  peraltro,  Verona  costituiva  "gemmazione"  di  un'unica
 universita'  (Padova),  ben  diversa  era,  come  si  e'  visto,   la
 situazione  di  Brescia,  ove  la peculiarita' dell'esistenza di piu'
 corsi facenti capo a differenti centri universitari  ha  condotto  al
 riconoscimento  della  particolare  funzione  dell'ente universitario
 bresciano (E.U.L.O.), sancita normativamente.
    Va, inoltre, rilevato che la legge n.  590/1982  prevede,  laddove
 gia' funzionavano corsi universitari decentrati facenti capo ad altre
 universita'  (es.  Reggio  Calabria),  il  passaggio  alle  istituite
 universita'  del  personale  docente,  in  esso  ricomprendendo  "gli
 assistenti ed i ricercatori" (v. art. 28).
    Nelle  sedi  ove  operavano  universita'  libere  di  cui e' stata
 disposta la statizzazione (v.  Universita'  D'Annunzio  di  Chieti  e
 Universita' dell'Aquila), la legge predetta ha consentito la facolta'
 di passaggio degli "assistenti e ricercatori", operanti in tali corsi
 universitari,    nella    corrispondente   categoria   statale,   con
 inquadramento nei ruoli organici statali (v. artt. 8 e 9 citt.).
    Una tale previsione non e' stata, invece, posta per il personale -
 svolgente analoghe funzioni - che operava presso i corsi universitari
 che  venivano  tenuti  in   Brescia   ed   affidati   alla   gestione
 dell'apposito ente universitario per la Lombardia orientale.
    Pur  sussistendo  una  medesimezza  ed  identita'  di  funzioni  e
 ricorrendo - nelle illustrate fattispecie - una  evidente  eguale  ed
 analoga  ratio,  il  legislatore,  che  pur  doveva avere presente la
 peculiarita' del personale in concreto ivi applicato, per  assicurare
 l'effettivo e concreto funzionamento dei corsi universitari per mezzo
 del  ripetuto  ente  universitario  bresciano,  non  ha  provveduto a
 conformare la  specifica  disciplina  dettata  per  l'Universita'  di
 Brescia,  di cui all'art. 20 della citata legge n. 590/82, ai criteri
 adottati con riguardo al personale delle Universita' libere.
    Ad avviso del collegio, va verificata la intrinseca razionalita' e
 logicita' della norma suddetta (art. 20, terzo  comma,  della  citata
 legge n. 590/1982), con riferimento ai precetti emergenti dagli artt.
 3  e 97 della Costituzione, onde la questione va sottoposta all'esame
 di codesta Corte costituzionale.
    La rilevanza della questione medesima risulta evidente, atteso che
 la  mancata  estensione,  a  tale  categoria  di   personale,   della
 previsione  di  cui al ricordato art. 20, terzo comma, della legge n.
 590/1982, risulta  di  ostacolo  all'accoglimento  -  nella  sede  di
 legittimita'  ordinaria  -  delle  pretese  principali avanzate dalle
 ricorrenti.