ha pronunciato la seguente
                               SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della legge
 3 maggio 1982, n. 203 (Norme  sui  contratti  agrari),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  18  marzo  1992  dal  Tribunale di Foggia, nel
 procedimento  civile  vertente  tra  Centonza  Antonio  ed  altro,  e
 Fondazione  Domenico  ed  Antonia Siniscalco-Ceci, iscritta al n. 258
 del registro ordinanze 1992 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
 della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto  l'atto di costituzione di Centonza Antonio e Matteo nonche'
 l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
    Udito nell'udienza  pubblica  del  18  novembre  1992  il  Giudice
 relatore Francesco Paolo Casavola;
    Uditi  gli  avvocati  Giovanni  Di  Mattia ed Emilio Romagnoli per
 Centonza Antonio e Matteo e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta  per
 il Presidente del Consiglio dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
    1. - Nel corso di un procedimento in cui gli attori, affittuari di
 un   fondo   rustico,   avevano   richiesto  una  sentenza  attuativa
 dell'obbligo del concedente  di  asservire  il  fondo  ad  una  nuova
 costruzione, il Tribunale di Foggia, con ordinanza emessa il 18 marzo
 1992,  ha  sollevato,  in riferimento all'art. 44 della Costituzione,
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 della  legge  3
 maggio   1982,  n.  203,  nella  parte  in  cui,  pur  prevedendo  la
 possibilita'  dell'affittuario  di  eseguire  sul  fondo   opere   di
 miglioramento,  ovvero  addizioni  e  trasformazioni con l'osservanza
 della procedura ivi stabilita, non esclude l'obbligo del proprietario
 di sottoporre il fondo a vincoli di natura reale, ove cio'  si  renda
 necessario per l'esecuzione di dette opere.
    Espone  il  giudice  a  quo che gli attori erano stati autorizzati
 dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura ad eseguire un progetto
 di  ristrutturazione  di  locali  per  il   ricovero   del   bestiame
 nell'azienda  cerealicola-zootecnica  da essi condotta ed avevano poi
 ottenuto la concessione  edilizia  subordinata  all'asservimento  del
 fondo   alla  nuova  costruzione,  ma,  a  seguito  del  rifiuto  del
 proprietario  di  sottoscrivere  il   relativo   atto   notarile   di
 asservimento,  avevano  adito  il  tribunale  ex art. 2932 del codice
 civile.
    Secondo il giudice rimettente, la norma  non  porrebbe  limiti  al
 diritto  dell'affittuario  di  eseguire  migliorie  e trasformazioni,
 anche in presenza del rifiuto del proprietario, cosi' risolvendosi in
 una limitazione della proprieta' terriera,  potenzialmente  riduttiva
 del  valore  di  mercato  dei  fondi  e  lesiva  dell'art.  44  della
 Costituzione.
    2. - E' intervenuto il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
 per l'inammissibilita', ovvero per l'infondatezza, in quanto la norma
 risulterebbe mal  richiamata  e  perche'  non  sarebbe  nella  specie
 esperibile l'azione ex art. 2932 del codice civile.
    3.  -  Nel  giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti gli
 attori  nel  giudizio  a  quo  che  hanno  anche  depositato  memoria
 ulteriore nell'imminenza dell'udienza.
    La   difesa   delle  parti  private  ha  preliminarmente  eccepito
 l'irrilevanza della  questione  per  l'asserita  inefficacia  di  una
 pronuncia  d'illegittimita'  costituzionale nei confronti dei vincoli
 contenuti nei piani regolatori  e  l'inammissibilita'  in  quanto  la
 richiesta sentenza verrebbe a configurarsi come mera esecuzione di un
 giudicato  gia'  formatosi  sulla decisione dell'Ispettorato (onde il
 problema riguarderebbe l'incremento - o meno - di valore  del  fondo,
 da  esaminarsi soltanto in sede d'indennizzo). Nel merito, si insiste
 sull'infondatezza,  sottolineandosi  come  la  ristrutturazione   del
 manufatto  fosse  finalizzata  a quel piu' razionale sfruttamento del
 suolo che la legge favorisce e la stessa Corte  costituzionale  nella
 sentenza  n.  53  del 1974 ha legittimato, sia pure con riguardo alla
 previgente normativa.
                        Considerato in diritto
    1.  -   Il   Tribunale   di   Foggia   denuncia   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme
 sui  contratti  agrari),  nella  parte  in  cui   la   detta   norma,
 autorizzando  l'affittuario  ad  eseguire,  secondo  una prestabilita
 procedura,   opere   di   miglioramento   del   fondo,   non  esclude
 espressamente l'obbligo, per il proprietario, di sottoporre a vincoli
 di natura reale il fondo stesso (nella specie: asservimento  a  nuova
 costruzione).
    L'omessa  previsione  si porrebbe in contrasto con l'art. 44 della
 Costituzione, che riserva al legislatore  l'imposizione  di  obblighi
 alla   proprieta'  terriera  privata  onde  conseguire  il  razionale
 sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.
    2. - La questione e' inammissibile.
    La norma impugnata sancisce al  primo  comma  il  diritto  per  il
 locatore   e   l'affittuario   di  eseguire  opere  di  miglioramento
 fondiario, addizioni e trasformazioni  di  ordinamenti  produttivi  e
 fabbricati rurali nel rispetto della destinazione agricola del fondo,
 dei  programmi regionali di sviluppo o, in mancanza di questi ultimi,
 delle vocazioni colturali delle relative zone.
    All'esercizio  di  tale  diritto  e'   ordinato   un   dettagliato
 procedimento,  descritto  nei commi successivi, attivato dall'impulso
 propositivo della parte che intende eseguire le opere, la  quale,  in
 difetto  di  accordo,  ne comunica la natura, le caratteristiche e le
 finalita'   all'altra   parte    ed    all'Ispettorato    provinciale
 dell'agricoltura.
    L'Ispettorato  promuove  quindi,  attraverso  la  convocazione del
 locatore  e  dell'affittuario,  con  l'eventuale   assistenza   delle
 rispettive  organizzazioni  professionali,  un  tentativo  di accordo
 sulla descritta proposta. In  mancanza,  viene  emessa  una  motivata
 pronuncia,  sostanzialmente  conformativa  del contenuto del diritto,
 sia sul piano delle modalita' di esecuzione che dei tempi  di  inizio
 ed ultimazione delle opere.
    A  questo  punto  compete  al proprietario-locatore la facolta' di
 eseguire le opere stesse. Peraltro, nel caso di inerzia di questi, e'
 l'affittuario a surrogarsi in tale posizione  soggettiva,  procedendo
 all'esecuzione,  e  perfino  richiedendo,  ove  occorrano,  permessi,
 concessioni, autorizzazioni ed eventuali finanziamenti (cfr. art. 17,
 quinto comma).
    3. - L'intero meccanismo  e'  volto  a  superare  le  contrapposte
 situazioni  nel  pubblico  e prevalente interesse allo sviluppo della
 produzione agraria: in tale quadro,  la  declaratoria  richiesta  dal
 giudice  a  quo a questa Corte risulta incompatibile con la struttura
 della norma impugnata ed in contraddizione con la  ratio  dell'intera
 legge  sui contratti agrari, in particolare con la preminenza da essa
 accordata all'iniziativa imprenditoriale dell'affittuario.
    La sentenza additiva auspicata dal Tribunale di  Foggia,  ove  mai
 fosse  ipotizzabile,  verrebbe  infatti  a  vanificare  la  logica di
 mediazione sottesa alle  descritte  previsioni,  paralizzando  quelle
 istanze   di   miglioria   che  non  possono  invece  trovare  limite
 nell'inerzia di una delle parti, a fortiori di  quella  proprietaria,
 che non partecipa all'attivita' d'impresa.
   In  realta',  il  senso della censura non risiede tanto nell'omessa
 previsione dell'esclusione di un obbligo di  sottoporre  il  fondo  a
 vincoli, quanto si traduce piuttosto in una critica al modo in cui la
 legge   ha  preventivamente  risolto  il  conflitto  d'interessi  tra
 proprietario ed affittuario. Ma l'ordinanza di rimessione  interviene
 in   un   momento  in  cui  tali  interessi  ormai  sono  stati  gia'
 contemperati nel procedimento dinanzi all'Ispettorato, conclusosi con
 la  decisione  -  non  impugnata  -  da questo assunta ed in una fase
 sostanzialmente  attuativa  della  stessa.  Superato   tale   momento
 procedimentale, del quale questa Corte ha gia' valutato la congruita'
 nella logica degli "equi rapporti sociali" (cfr. ordinanza n. 601 del
 1988),  e' chiaro come la dichiarazione di asservimento - presupposto
 di efficacia della concessione edilizia - altro non sia che una delle
 conseguenze della pronuncia dell'Ispettorato, e pertanto un  giudizio
 di  costituzionalita' finalizzato a ridiscutere la sequenza attuativa
 della iniziativa di miglioria, per la sua intrinseca illogicita', non
 puo' essere ammesso;