ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 4, quarto comma (recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1990, n. 71, promosso con ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal Pretore di Venezia - Sezione distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di Mestre, nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, con ordinanza del 23 gennaio 1992 (R.O. n. 164 del 1992), ha rilevato che la legge n. 171 del 1973, al fine di salvaguardare l'equilibrio ecologico di Venezia e della laguna, punisce (art. 9) coloro che senza autorizzazione effettuano scarichi nelle fognature, nelle acque della laguna e nei corsi di acqua che si immettono in essa e che detta legge trova applicazione per tutti i comuni prossimi alla laguna, tra cui Noale, il cui presidio ospedaliero e' interessato nel processo penale suddetto; che invece, gli artt. 4, quarto comma (recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 5 aprile 1990, n. 71, dispongono, per i soli centri storici di Venezia e Chioggia, che le aziende artigiane ed altri enti, tra cui gli stabilimenti ospedalieri, si dotino di sistemi di depurazione ed abbattimento degli scarichi; che, se sprovvisti di autorizzazione, la chiedano in sanatoria; che, conseguentemente, nelle more dell'accoglimento della richiesta, i procedimenti penali in corso sono sospesi e, successivamente, a seguito del rilascio dell'autorizzazione, i reati si estinguono; che sussiste, quindi, una ingiustificata discriminazione tra soggetti che si trovano in situazione identica, onde la illegittimita' costituzionale delle suddette norme (combinato disposto dell'art. 4, quarto comma - recte: quinto comma - della legge n. 360 del 1990, e 10 del decreto-legge n. 16 del 1990, convertito in legge n. 71 del 1990); che nel giudizio e' intervenuta, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' o la infondatezza della questione; Considerato che il diverso trattamento denunciato dal giudice a quo trova una ragionevole giustificazione nella diversita' dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto nonche' nelle differenti condizioni socio-economiche in cui essi operano e nelle concrete difficolta' che dovrebbero superare gli stabilimenti ubicati nei centri storici di Venezia e Chioggia; che, comunque, la disciplina degli scarichi rientra nella discrezionalita' del legislatore, il cui operato si sottrae al sindacato di legittimita' costituzionale se non sia, come non e' nella specie, del tutto arbitrario; che, pertanto, la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale;