ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  degli  artt.  4,  quarto
 comma  (recte:  quinto  comma),  della  legge 8 novembre 1991, n. 360
 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia), e 10 del decreto-legge 5
 febbraio 1990, n. 16 (Misure urgenti per il miglioramento qualitativo
 e per la prevenzione dell'inquinamento delle acque), convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  5  aprile  1990,  n.  71,  promosso con
 ordinanza emessa il 23 gennaio 1992 dal Pretore di Venezia -  Sezione
 distaccata  di  Mestre,  nel procedimento penale a carico di Guidotto
 Giampietro ed altri, iscritta al n. 164 del registro ordinanze 1992 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 14, prima
 serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 19 novembre 1992 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Venezia, Sezione distaccata di  Mestre,
 nel procedimento penale a carico di Guidotto Giampietro ed altri, con
 ordinanza del 23 gennaio 1992 (R.O. n. 164 del 1992), ha rilevato che
 la  legge  n.  171  del  1973,  al fine di salvaguardare l'equilibrio
 ecologico di Venezia e della laguna,  punisce  (art.  9)  coloro  che
 senza autorizzazione effettuano scarichi nelle fognature, nelle acque
 della  laguna  e  nei  corsi  di acqua che si immettono in essa e che
 detta legge trova applicazione  per  tutti  i  comuni  prossimi  alla
 laguna, tra cui Noale, il cui presidio ospedaliero e' interessato nel
 processo  penale  suddetto;  che  invece,  gli  artt. 4, quarto comma
 (recte: quinto comma), della legge 8 novembre 1991, n. 360, e 10  del
 decreto-legge  5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni,
 in legge 5 aprile 1990, n. 71, dispongono, per i soli centri  storici
 di  Venezia  e  Chioggia, che le aziende artigiane ed altri enti, tra
 cui gli stabilimenti ospedalieri, si dotino di sistemi di depurazione
 ed abbattimento degli scarichi; che, se sprovvisti di autorizzazione,
 la  chiedano  in  sanatoria;  che,   conseguentemente,   nelle   more
 dell'accoglimento  della  richiesta,  i  procedimenti penali in corso
 sono   sospesi   e,   successivamente,   a   seguito   del   rilascio
 dell'autorizzazione, i reati si estinguono;
      che  sussiste,  quindi,  una  ingiustificata discriminazione tra
 soggetti  che  si   trovano   in   situazione   identica,   onde   la
 illegittimita'   costituzionale   delle   suddette  norme  (combinato
 disposto dell'art. 4, quarto comma -  recte:  quinto  comma  -  della
 legge  n.  360  del  1990,  e  10  del  decreto-legge n. 16 del 1990,
 convertito in legge n. 71 del 1990);
      che  nel  giudizio  e'  intervenuta,   in   rappresentanza   del
 Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, l'Avvocatura Generale dello
 Stato, che ha concluso per  la  inammissibilita'  o  la  infondatezza
 della questione;
    Considerato  che  il  diverso trattamento denunciato dal giudice a
 quo  trova   una   ragionevole   giustificazione   nella   diversita'
 dell'insediamento territoriale dei soggetti messi a raffronto nonche'
 nelle  differenti  condizioni  socio-economiche in cui essi operano e
 nelle concrete difficolta' che dovrebbero superare  gli  stabilimenti
 ubicati nei centri storici di Venezia e Chioggia;
      che,  comunque,  la  disciplina  degli  scarichi  rientra  nella
 discrezionalita' del  legislatore,  il  cui  operato  si  sottrae  al
 sindacato  di  legittimita'  costituzionale  se  non sia, come non e'
 nella specie, del tutto arbitrario;
      che, pertanto, la questione  sollevata  deve  essere  dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;