ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio - 29 settembre 1991 dalla Commissione tributaria di primo grado di Perugia sui ricorsi riuniti proposti da Sergio Giannini contro l'Ufficio Distrettuale delle II.DD. di Perugia, iscritta al n. 357 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Perugia - nel corso di un giudizio promosso da un contribuente che aveva denunciato, agli effetti dell'Irpef, un imponibile calcolato ripartendo il reddito familiare tra i componenti della famiglia maggiorenni (al fine di determinare l'aliquota d'imposizione, cui sottoporre il proprio reddito: sistema dello "splitting"), subendo la successiva iscrizione a ruolo dell'imposta ricalcolata secondo il sistema previsto dall'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 - ha sollevato questione di legittimita' costituzionale del suddetto articolo 1, nonche' dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, "nella parte in cui non prevedono tra i possessori di redditi anche coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli"; che, secondo il giudice a quo, le norme impugnate contrasterebbero con gli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, non consentendo di suddividere il reddito familiare tra i componenti della famiglia, cosicche' il prelievo fiscale non sarebbe proporzionato alla capacita' contributiva di ognuno di essi, con violazione del principio di uguaglianza, della parita' giuridica tra i coniugi e della pari dignita' di ogni forma di lavoro; Considerato che questa Corte, sin dalla sentenza n. 179 del 1976, con la quale fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale del cumulo dei redditi tra i coniugi ai fini della determinazione dell'imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito, ha ritenuto la legittimita' del sistema della tassazione separata dei redditi familiari, restando rimessa alla discrezionalita' del legislatore la determinazione dei sistemi correttivi o alternativi di tassazione di detti redditi (sentenze n. 76 e n. 266 del 1983; ordinanza n. 251 del 1987); che con la questione sollevata il giudice a quo chiede un intervento additivo tale da mutare l'attuale sistema di tassazione dei redditi familiari; che tale richiesta e' inammissibile, in quanto attuabile con una pronuncia fondata su scelte discrezionali, riservate al legislatore (cfr. da ultimo le sentenze n. 205 e n. 84 del 1992 e le ordinanze n. 100 e n. 19 del 1992); Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;