ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del d.P.R. 29
 settembre 1973, n. 597 (Istituzioni  e  disciplina  dell'imposta  sul
 reddito  delle  persone fisiche) e dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre
 1986,  n.  917  (Approvazione  del  testo  unico  delle  imposte  sui
 redditi),  promosso  con  ordinanza emessa l'11 luglio - 29 settembre
 1991 dalla Commissione tributaria  di  primo  grado  di  Perugia  sui
 ricorsi   riuniti   proposti  da  Sergio  Giannini  contro  l'Ufficio
 Distrettuale delle II.DD. di Perugia, iscritta al n. 357 del registro
 ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 2 dicembre 1992 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Perugia -
 nel corso di un  giudizio  promosso  da  un  contribuente  che  aveva
 denunciato,   agli   effetti   dell'Irpef,  un  imponibile  calcolato
 ripartendo il reddito  familiare  tra  i  componenti  della  famiglia
 maggiorenni  (al  fine  di  determinare l'aliquota d'imposizione, cui
 sottoporre il proprio reddito: sistema dello "splitting"), subendo la
 successiva iscrizione a ruolo  dell'imposta  ricalcolata  secondo  il
 sistema  previsto  dall'art. 1 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 -
 ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale  del  suddetto
 articolo  1, nonche' dell'art. 1 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
 "nella parte in cui non prevedono tra i possessori di  redditi  anche
 coloro che comunque abbiano concorso a conseguirli";
      che,   secondo   il   giudice   a   quo,   le   norme  impugnate
 contrasterebbero con gli artt. 3, 29, 35 e 53 della Costituzione, non
 consentendo di suddividere il  reddito  familiare  tra  i  componenti
 della   famiglia,   cosicche'   il   prelievo   fiscale  non  sarebbe
 proporzionato alla capacita' contributiva  di  ognuno  di  essi,  con
 violazione  del principio di uguaglianza, della parita' giuridica tra
 i coniugi e della pari dignita' di ogni forma di lavoro;
    Considerato che questa Corte, sin dalla sentenza n. 179 del  1976,
 con la quale fu dichiarata l'illegittimita' costituzionale del cumulo
 dei   redditi   tra   i   coniugi   ai   fini   della  determinazione
 dell'imponibile da assoggettare alle imposte sul reddito, ha ritenuto
 la  legittimita'  del  sistema  della tassazione separata dei redditi
 familiari, restando rimessa alla discrezionalita' del legislatore  la
 determinazione  dei sistemi correttivi o alternativi di tassazione di
 detti redditi (sentenze n. 76 e n. 266 del 1983; ordinanza n. 251 del
 1987);
      che con la questione  sollevata  il  giudice  a  quo  chiede  un
 intervento  additivo  tale  da mutare l'attuale sistema di tassazione
 dei redditi familiari;
      che tale richiesta e' inammissibile, in quanto attuabile con una
 pronuncia fondata su scelte discrezionali, riservate  al  legislatore
 (cfr. da ultimo le sentenze n. 205 e n. 84 del 1992 e le ordinanze n.
 100 e n. 19 del 1992);
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale;