LA CORTE DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposto dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali I.N.A.D.E.L., in persona del legale rappresentante protempore elettivamente domiciliato in Roma, piazza delle Muse, 7, presso l'avv. Domenico Vicini che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso, riccorrente, contro Lauretti Elio, elettivamente domiciliato in Roma, via Vespasiano, 69, presso l'avv. Salvatore Cabibbo che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso, controricorrente, per l'annullamento della sentenza del tribunale di Frosinone in data 28 febbraio 1991 dep. il 26 aprile 1991 (r.g. n. 2524/89); Udita - nella pubblica udienza tenutasi il giorno 17 dicembre 1992 - la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. De Rosa; Udito il p.m. nella persona del sost. proc. gen. dott. Sergio Lanni che ha concluso per la rimessione atti alla Corte costituzionale ex art. 4, c.p.v., e 8 marzo 1968, n. 152, per questione di legittimita' costituzionale (art. 36 della Costituzione); PREMESSO IN FATTO a) che con sentenza 28 febbraio 1991 il tribunale di Frosinone, confermando la pronuncia 20 luglio 1989 dal locale pretore, ha riconosciuto a Lauretti Elio - in relazione all'incarico di cappellano espletato dal 1½ febbraio 1951 al 30 novembre 1985 presso l'ospedale civile di detta citta' - il diritto alla liquidazione della maggiore indennita' a titolo di premio di servizio per il periodo 1½ febbraio 1951-1½ aprile 1968 sul rilievo che la condizione ostativa - posta dall'art. 4, lett. b) della legge 8 marzo 1968, n. 152, e consistente nella mancata prestazione, in periodo successivo all'entrata in vigore della legge, del servizio quale titolare e senza soluzione di continuita' - pur se nella specie sussistente doveva ritenersi non piu' operante per la incondizionata computabilita' dei servizi non di ruolo, principio da ritenersi vigente nell'ordinamento pensionistico perche' riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 208 del 24 luglio 1986 che aveva dichiarato la illegittimita', per contrasto con l'art. 36 della Costituzione, dell'art. 9, quarto comma, del d.l. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento all'atto della cessazione del rapporto della indennita' prevista dalla detta norma nel caso di passaggio in ruolo del personale non di ruolo; b) che, avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'I.N.A.D.E.L. deducendo, con primo motivo, che l'art. della legge n. 152/1968 doveva ritenersi tuttora applicabile per non essere stato travolto dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale incidente su diversa disposizione di legge; c) che resiste il Lauretti con controricorso osservando che - qualora non fosse condivisa la tesi del giudice del merito - la disposizione in esame sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 della Costituzione in virtu' delle considerazioni, aventi valenza di carattere generale, contenute nella pronuncia costituzionale; OSSERVATO IN DIRITTO a) che e ius receptum (per tutte: sentenze nn. 1076/1978, 2451/1985 e 857/1987) quello secondo cui gli effetti delle pronunce dichiarative della illegittimita' costituzionale di disposizioni di legge non possono essere estesi, sulla base degli argomenti esposti in motivazione della Corte costituzionale, a previsioni diverse da quelle indicate nel dispositivo di tali pronunce. Alla luce di tale principio, dal quale non soccorrono motivi per discostarsi, appare evidente la violazione di legge denunciata al primo motivo di gravame avendo il giudice del merito esercitato un potere (declaratoria di illegittimita' derivata) che l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, riserva al giudice dalla pronuncia costituzionale; b) che, esclusa la validita' della tesi posta a fondamento della decisione qui impugnata, la sostanziale affinita' fra la fattispecie, rispettivamente contemplata nella norma dichiarata illeggittima con la pronuncia n. 208/1986, e in quella di cui si dis- cute in causa, induce a ritenere valide anche per questo le considerazioni esposte dalla Corte costituzionale nella detta pronuncia. Invero in quella - ove, in virtu' del richiamo operato dal secondo comma dell'art. 16 della legge n. 152/1968 al quarto comma dell'art. 9 del c.p.c. P. 207 del 1947, era escluso il diritto dell'indennita' di fine servizio per il personale non di ruolo soltanto perche' transitato in quello di ruolo - come in questa - ove l'esecuzione del diritto a tale indennita' e' collegata soltanto alla mancata successiva prestazione di servizio da titolare - appare evidente la violazione dell'art. 36 della Costituzione con riguardo di disconoscimento di una parte considerevole del trattamento di fine rapporto acquisito mediante la prestazione dell'attivita' lavorativa, come frutto di essa, ed il cui importo deve essere proporzionale all'intera durata del lavoro prestato. Appare, pertanto, sospetta di illegittimita' costituzionale una disposizione che escluda totalmente la corresponsione del compenso in ragione di circostanza afferente alla natura (di ruolo e non) del servizio prestato perche' questa - se puo', al limite giustificare soluzioni razionalmente differenziate - non puo' da sola legittimare la perdita totale del compenso; c) che la questione non appare pertanto manifestamente infondata e che e' evidente la sua rilevanza al fine della decisione della controversia; Visto l'art. 27 della legge n. 87/1953;