LA CORTE D'APPELLO Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Palmeri Salvatore nato a Mussomeli il 3 giugno 1937 e residente in Vaprio d'Adda, via XXV Aprile n. 51, elettivamente domiciliato in Milano, p.zza S. Lorenzo in Gessate, 2, presso il difensore avv. Lorenzo Crippa, imputato del reato di cui agli artt. 81, cpv., e 314 del c.p. perche', con piu' azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, quale ufficiale giudiziario dirigente dell'ufficio notificazioni e protesti della pretura di Cassano d'Adda, nel corso degli anni 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 e 1988, si appropriava, provvedendo ai relativi versamenti all'erario dello Stato con notevole ritardo, di complessive L. 128.742.000 circa, di cui aveva il possesso in quanto somme ricevute da privati a titolo di tassa del 10% ex art. 154, cpv., del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, ed in particolare si appropriava: nel 1982 di L. 8.334.015 che versava con ritardo il 13 aprile 1984; nel 1983 di L. 13.884.825 che versava il 12 marzo 1985; nel 1984 di L. 17.840.080 che versava il 13 marzo 1985; nel 1985 di L. 20.851.880 che versava il 22 maggio 1986; nel 1986 di L. 24.650.500 che versava il 23 dicembre 1987; nel 1987 di L. 21.893.075 che versava l'8 novembre 1988; nel 1988 di L. 21.280.562 che versava il 14 novembre 1988. Fatti commessi in Cassano d'Adda ed ivi accertati nel novembre 1988; La corte letti gli atti di causa; Rilevato che l'appello risulta proposto avverso la sentenza del 20 gennaio 1992, con la quale il g.u.p. di Milano ha prosciolto il Palmeri dall'imputazione ascrittagli in rubrica per carenza della prova sull'elemento soggettivo del reato; Ritenuto quindi che si prospettano nella fattispecie gli stessi profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. da questa stessa Corte gia' in precedenza rilevati con riferimento all'eccesso di delega nella parte in cui si prevede il potere del g.u.p. di emettere sentenze di proscioglimento diverse da quelle di merito sebbene tale potere non sia previsto dalla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega; Ritenuto altresi' che l'impossibile definire il giudizio indipendentementedalla risoluzione della specifica questione di legittimita' impone la rimessione degli atti alla Corte costituzionale con i conseguenti incombenti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e la sospensione del giudizio sino alla pronuncia della Corte;