LA CORTE D'APPELLO
   Riunita   in  camera  di  consiglio,  ha  pronunciato  la  seguente
 ordinanza nel procedimento penale contro  Palmeri  Salvatore  nato  a
 Mussomeli  il  3  giugno  1937  e residente in Vaprio d'Adda, via XXV
 Aprile n. 51, elettivamente domiciliato in Milano, p.zza  S.  Lorenzo
 in  Gessate, 2, presso il difensore avv. Lorenzo Crippa, imputato del
 reato di cui agli artt. 81, cpv., e 314 del c.p.  perche',  con  piu'
 azioni  esecutive  del  medesimo  disegno  criminoso, quale ufficiale
 giudiziario dirigente dell'ufficio  notificazioni  e  protesti  della
 pretura  di  Cassano  d'Adda,  nel corso degli anni 1982, 1983, 1984,
 1985, 1986, 1987 e 1988,  si  appropriava,  provvedendo  ai  relativi
 versamenti   all'erario   dello   Stato   con  notevole  ritardo,  di
 complessive L. 128.742.000 circa, di cui aveva il possesso in  quanto
 somme  ricevute  da  privati  a  titolo di tassa del 10% ex art. 154,
 cpv., del d.P.R. 15 dicembre 1959, n.  1229,  ed  in  particolare  si
 appropriava:
      nel  1982  di  L. 8.334.015 che versava con ritardo il 13 aprile
 1984;
      nel 1983 di L. 13.884.825 che versava il 12 marzo 1985;
      nel 1984 di L. 17.840.080 che versava il 13 marzo 1985;
      nel 1985 di L. 20.851.880 che versava il 22 maggio 1986;
      nel 1986 di L. 24.650.500 che versava il 23 dicembre 1987;
      nel 1987 di L. 21.893.075 che versava l'8 novembre 1988;
      nel 1988 di L. 21.280.562 che versava il 14 novembre 1988.
    Fatti commessi in Cassano d'Adda ed  ivi  accertati  nel  novembre
 1988;
    La corte letti gli atti di causa;
    Rilevato che l'appello risulta proposto avverso la sentenza del 20
 gennaio  1992,  con  la  quale  il  g.u.p. di Milano ha prosciolto il
 Palmeri dall'imputazione ascrittagli in  rubrica  per  carenza  della
 prova sull'elemento soggettivo del reato;
    Ritenuto  quindi  che  si prospettano nella fattispecie gli stessi
 profili di illegittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p.  da
 questa  stessa  Corte  gia'  in  precedenza  rilevati con riferimento
 all'eccesso di delega nella parte in cui si  prevede  il  potere  del
 g.u.p.  di  emettere sentenze di proscioglimento diverse da quelle di
 merito sebbene tale potere non sia previsto  dalla  direttiva  n.  52
 dell'art. 2 della legge delega;
    Ritenuto   altresi'   che   l'impossibile   definire  il  giudizio
 indipendentementedalla  risoluzione  della  specifica  questione   di
 legittimita'   impone   la   rimessione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale con i conseguenti incombenti di cui all'art. 23  della
 legge  11  marzo  1953, n. 87 e la sospensione del giudizio sino alla
 pronuncia della Corte;