Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on. presidente della giunta regionale Ilario Lanivi, autorizzato con delibera della giunta regionale del 22 gennaio 1993, n. 564, rappresentato e difeso (in virtu' di procura autenticata dal notaio Bastrenta di Aosta del 26 gennaio 1993, repertorio n. 14592) dall'avv. prof. Gustavo Romanelli, e presso lo studio del medesimo elettivamente domiciliato in Roma, via Cosseria n. 5, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dell'on. Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, nonche' presso l'avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e, per quanto occorra, contro il Ministero dell'ambiente, in persona dell'on Ministro pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede del ministero stesso in Roma, piazza Venezia n. 11, nonche' presso l'avvocatura generale dello Stato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 per regolamento del conflitto di attribuzioni che si solleva in relazione all'ordinanza del Ministero dell'ambiente in data 5 gennaio 1993, recante "Divieto dell'attivita' venatoria su tutto il territorio nazionale per un periodo di giorni otto" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, parti I, n. 4, del 7 gennaio 1993, a pag. 28 e segg.) e per il conseguente annullamento di detta ordinanza, PREMESSO IN FATTO Lo statuto di autonomia speciale della regione Valle d'Aosta (legge costituzionale del 26 febbraio 1948, n. 4) attribuisce all'art. 2, primo comma, lett. l, la potesta' legislativa primaria in materia di caccia e pesca, mentre alla lettera d dello stesso art. 2 e' attribuita alla regione la potesta' legislativa primaria in materia di flora e fauna. Inoltre, l'art. 4 del medesimo statuto dispone che la regione ha competenza amministrativa su tutte le materie su cui essa ha competenza legislativa, e dunque, anche, evidentemente, in ordine alla caccia ed alla flora e fauna. D'altra parte, competenze in materia venatoria sono pure attribuite a tutte le regioni dalla legge 11 febbraio 1992 n. 157, agli artt. 19 e 21, lett. m. Su tali competenze e' venuta ad incidere illegittimamente l'ordinanza del Ministero dell'ambiente del 5 gennaio 1993 che, senza prendere in alcuna considerazione la posizione della regione ricorrente (e senza prevedere alcuna eccezione rispetto ad essa), ha disposto il divieto "su tutto il territorio nazionale di ogni forma di attivita' venatoria" per giorni otto dalla sua data di pubblicazione. IN DIRITTO 1. - Il divieto recato dalla ricordata ordinanza del Ministro dell'ambiente comporta una considerevole compressione della sfera di autonomia della regione nell'esercizio delle proprie potesta' amministrative. Si tratta di una compressione illegittima. Deve evidenziarsi come essa non possa trovare giustificazione neppure nell'esercizio di una ipotetica estrinsecazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento. Da un lato occorre dubitare persino della sussistenza di un potere statale di indirizzo e coordinamento di fronte ad attribuzioni che, come quelle interessate dal provvedimento in esame, sono proprie (in quanto esplicazione della competenza normativa statutaria), e non semplicemente delegate dallo Stato, o comunque esercitate dalla regione in applicazione di norme dello Stato. D'altra parte, sembra comunque assorbente la considerazione che al provvedimento in questione, stante la specificita' del suo contenuto e comunque il suo limitato ambito cronologico di efficacia, non e' riconoscibile in alcun modo il carattere di estrinsecazione della funzione statale di indirizzo e coordinamento. Deve aggiungersi che, accanto alla lesione delle attribuzioni statutarie della regione Valle d'Aosta che si sono in precedenza richiamate, e' da riscontrare anche la violazione delle competenze normative di carattere ordinario richiamate nei "consideranda" premessi allo stesso provvedimento impugnato. Le disposizioni normative ivi richiamate attribuiscono alla sfera regionale (tanto delle regioni a statuto ordinario, che delle regioni a statuto speciale) competenze che poi con il provvedimento impugnato sono dal Ministro illegittimamente esercitate: tanto l'art. 21, lett. m, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che la disposizione di portata generale di cui all'art. 19 della stessa legge affermano una competenza amministrativa regionale in materia venatoria. In particolare, la prima delle disposizioni teste' citate precisa che il divieto di caccia su terreni coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve va osservato secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate. L'altra disposizione richiamata attribuisce alle regioni la competenza in materia di riduzione del periodo di caccia e di divieto "per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali, o climatiche, o per malattie, o altre calamita'". Il provvedimento oggi in esame e' proprio giustificato in relazione alle "attuali condizioni meteo-climatiche", di cui viene ravvisata la "gravita'", tale da integrare i presupposti, appunto, di cui agli artt. 19 e 21 della legge n. 157/1992. Dunque l'amministrazione dello Stato ha esercitato una competenza univocamente attribuita alle regioni, indicando a presupposto giustificativo le norme che attribuiscono quelle competenze alle regioni, e che comunque alla ricorrente regione Valle d'Aosta appartengono, come si e' visto, per previsione di statuto. D'altronde, occorre ancora evidenziare che la stessa legge 11 febbraio 1992, n. 157, all'art. 36, settimo comma, ha precisato che l'adeguamento alle previsioni da essa dettate da parte delle regioni a statuto speciale era comunque sottoposta al limite della compatibilita' con la Costituzione e con i relativi statuti: l'impugnata ordinanza ha dunque violato in via amministrativa quella stessa sfera di attribuzioni statutarie, che era stata ritenuta intangibile persino dal legislatore statale ordinario. 2. - Va ancora osservato che l'impugnata ordinanza non puo' trovare alcuna giustificazione nemmeno nella pretesa competenza attuativa del Ministero dell'ambiente in materia ambientale di convenzioni internazionali, genericamente invocata in altro punto dei "consideranda". A tale riguardo e' sufficiente rilevare che non sembra possibile individuare una convenzione internazionale vigente in materia, di cui il provvedimento possa essere inteso come attuazione; e' d'altra parte significativo che, nell'emanare il provvedimento impugnato, si sia totalmente omesso di indicare una qualunque specifica convenzione. In ogni caso, la norma attributiva di tale competenza (art. 1, quinto comma, della legge n. 349/1986) sembra doversi intendere derogata dalle disposizioni piu' sopra richiamate, attributive di competenza alle regioni, in quanto piu' specifiche ed oltre tutto emanate successivamente. La stessa considerazione puo' essere svolta rispetto alla disposizione, pur invocata nei "consideranda", di cui all'art. 8 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che attribuisce al Ministero dell'ambiente un potere di ordinanza condingibile ed urgente. 3. - Resta infine da precisare, per mero scrupolo difensivo, che sebbene l'ambito cronologico di efficacia del provvedimento in questione e' gia' compiuto nel momento nel quale viene ad essere proposto il ricorso, sussiste l'interesse della regione a veder decidere la questione. Infatti, il thema decidendum del conflitto di attribuzione e' (come ribadito fra l'altro da codesta ecc.ma Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 215, in giur. cost., 1988, I, 816) non gia' l'atto invasivo del potere in se', quanto la dichiarazione della competenza in contestazione. E' stato al riguardo messo in evidenza come l'atto idoneo a dare origine al conflitto non sia l'oggetto principale del giudizio, ma l'indizio della concretezza della controversia (cfr. Grassi, Conflitti costituzionali, in digesto delle discipline pubblicistiche, III, Torino, 1989, 363, 373), e che comunque il regolamento e' destinato ad assumere rilevanza anche per quelle ipotesi in cui l'autorita' che ha emanato il provvedimento impugnato possa reiterare un provvedimento invasivo delle attribuzioni della parte ricorrente di contenuto analogo a quello che ha dato luogo al giudizio.