LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso proposta dall'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali - Inadel - in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del Babuino, 155, presso l'avv. Guido Canevacci, che lo rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso; Ricorrente c/ Mercatucci Edda, Sante Anna Maria, Imbriaco Maria, Ieva Giuseppina, Ranaldi Lucia, Minet Maria, Stella Bianca Maria, Savina Anna Maria, Marchetti Marcella, Di Vincenzo Neda, Longobardi Giulia Tranquilla, intimati e sul secondo ricorso n. 9146/1991 proposto dai Di Vincenzo Neda, Ieva Giuseppina, Imbriaco Maria, Longobardi Giulia Tranquilla, Marchetti Marcella, Mercatucci Edda, Minet Maria, Ranaldi Lucia, Sante Anna Maria, Stella Bianca Maria, elettivamente domiciliate in Roma, corso Trieste, 85, presso l'avv. Paola Iossa Ajello, che li rappresenta e difende per procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale; Controricorrenti e ricorrenti incidentali c/ l'Inadel, Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali; intimato per l'annullamento della sentenza del tribunale di Roma in data 15 marzo 1990, dep. il 16 luglio 1990 (r.g. n. 33251/1987); Udita nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10 novembre 1992 la relazione della causa svolta dal cons. rel. dott. Trezza; Udito l'avv. Iossa Aiello; Udito il p.m., nella persona del sost. proc. gen. dott. Gennaro Salvatore Tridico, che ha concluso per l'accoglimento di entrambi i ricorsi. RITENUTO IN FATTO Con ricorso del 4 maggio 1984 Mercatucci Edda e le altre dieci litisconsorti in epigrafe chiedevano al Pretore di Roma la condanna dell'Istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali al pagamento in loro favore, tra l'altro, della indennita' di buonuscita ad esse dovuta per il periodo di servizio svolto alle dipendenze dell'opera nazionale maternita' e infanzia, ai sensi del regolamento di quiescenza per il personale di quest'ultimo ente. Il gravame dell'Inadel, fondato sul rilievo che le lavoratrici avevano optato, ai fini del trattamento di pensione, per la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (Cpdel) e, quindi, a norma del menzionato regolamento dell'Onmi, non avevano piu' diritto, a differenza di non optanti (restati nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria gestito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale), all'indennita' di buonuscita, veniva respinto dal tribunale di Roma, con sentenza del 15 marzo 1990, alla luce della giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (tra tante Cass. sezioni unite n. 2756/1989 e Cass. n. 3681/1988), secondo cui era irrilevante, ai fini della corresponsione dell'indennita' di buonuscita, l'opzione esercitata a suo tempo per l'iscrizione alla Cpdel. Avverso tale pronuncia l'Inadel ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Le intimate, tranne Savina Anna Maria, hanno resistito con controricorso, poponendo anche ricorso incidentale fondato su due motivi. OSSERVA IN DIRITTO 1. - Con l'unico motivo del ricorso principale - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 legge 1½ agosto 1977, n. 563, nonche' vizi di motivazione nell'interpretazione degli artt. 2, 3 e 4 del regolamento di quiescenza del personale Onmi, approvato con decreto interministeriale 5 agosto 1969 - l'Inadel censura la sentenza impugnata per avere questa ritenuto irrilevante, per la conservazione del diritto alla indennita' di buonuscita, l'avvenuta opzione alla Cpdel ai fini pensionistici. 2. - Il ricorso andrebbe accolto alla luce della interpretazione della normativa vigente, divenuta diritto vivente, adottata dalle sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 5186 del 9 maggio 1991, nella quale, componendosi un contrasto insorto in seno alla sezione Lavoro (in senso opposto a quello sopra menzionato si era espressa la sentenza n. 124 del 13 gennaio 1989), e' stato ritenuto che "I dipendenti dell'Onmi, gia' in servizio al 6 ottobre 1967, e trasferiti a seguito dello scioglimento dell'Opera agli enti locali, i quali abbiano a suo tempo optato ai fini pensionistici per l'iscrizione alla Cpdel, hanno diritto alla liquidazione da parte dell'Inadel, a norma dell'art. 9 della legge 23 dicembre 1975 n. 698, modificato dall'articolo 5 legge 1½ agosto 1977, n. 563, di un complessivo trattamento di fine servizio di carattere previdenziale, in relazione all'intera durata dell'unico rapporto e in base all'ultima retribuzione percepita presso l'ente di destinazione, con applicazione dei distinti elementi di calcolo previsti, riguardo ai due periodi di lavoro presso l'Onmi e presso gli enti locali, dai rispettivi ordinamenti; nel complessivo trattamento spettante ai predetti dipendenti, all'atto della definitiva cessazione del rapporto, confluiscono, per il periodo di lavoro presso l'Onmi, alla stregua del regolamento di quiescenza per il personale, artt. 2, 3 e 4 cui fa rinvio (materiale) il citato articolo 9 della legge n. 698/1975, come sopra modificato, e suscettibile pertanto di diretta interpretazione da parte della Corte di cassazione, soltanto l'indennita' di anzianita' maturata all'atto del trasferimento, nella misura dallo stesso regolamento prevista, con esclusione dell'indennita' di buonuscita, contemplata, in aggiunta all'indennita' di anzianita', dal ripetuto regolamento soltanto in favore dei dipendenti in servizio al 6 ottobre 1967 che non abbiano esercitato l'indicata opzione, ed inoltre, per il periodo di lavoro alle dipendenze degli enti locali, l'indennita' premio di servizio, a norma della legge 8 marzo 1962, n. 152, nella misura prevista per il personale di quegli enti" (principio cosi' enunciato nella stessa sentenza). 3. - I controricorrenti hanno, peraltro, sostenuto, nel controricorso e nella discussione orale, la illegittimita' costituzionale della normativa vigente come sopra interpretata, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione. 4. - Tale eccezione deve ritenersi non manifestamente infondata, oltreche' rilevante per quanto fin qui detto. Se si pon mente, invero, al disposto dell'art. 8 legge n. 698/1975, il quale ha previsto l'iscrizione di ufficio alla Cpedel di tutto il personale dell'Onmi trasferito, ai fini del trattamento di pensione (circostanza questa ritenuta all'epoca giustificatrice del differente trattamento di cui al regolamento in questione), salva l'opzione per il mantenimento dell'iscrizione all'Inps (disposizione questa, dunque, opposta alla normativa previgente), e se si considera che, per giurisprudenza costante (cfr. anche la sentenza s.u. n. 5186/1991 citata), il diritto al trattamento di fine rapporto per il personale per cui e' causa si matura solo al termine "dell'unico rapporto" (quello intercorso alle dipendenze dell'Onmi, prima e proseguito poi senza soluzione di continuita', presso l'ente di destinazione), appare evidente che in tale momento la posizione giuridica degli ex dipendenti Onmi, i quali avevano optato precedentemente per la Cpdel ai fini della pensione, e quella dei loro colleghi che non avevano manifestato tale opzione, restando iscritti all'Inps, e' identica, poiche' tutti ormai usufruiscono del trattamento previdenziale corrisposto dalla suddetta Cassa; tuttavia solo i secondi hanno diritto anche alla indennita' di buonuscita per il periodo di servizio svolto presso l'Onmi, mentre i primi hanno diritto, per il medesimo periodo, solo alla indennita' di anzianita'. Ne' rileva l'argomentazione contenuta nella sentenza n. 5186/1991, secondo cui la disposizione del citato articolo 8 opera "per l'avvenire, cioe' per il tempo successivo al trasferimento dell' ex personale Onmi alle amministrazioni riceventi", poiche' e' proprio questa operativita' che determina, al termine dell'unico rapporto, quella irrazionale disparita' di trattamento in situazioni identiche, concretante violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonche' dell'art. 38 della Costituzione, ove si consideri che il fondo per l'indennita' di buonuscita era costituito anche da contributi degli assicurati. Pertanto, previa declaratoria di rilevanza e di non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale del cominato disposto dell'art. 9 legge 23 dicembre 1975, n. 698, modificato dall'art. 5 legge 1½ agosto 1977, n. 563 e dell'art. 4, secondo, terzo e quarto comma, regolamento di quiescenza del personale Onmi, va ordinata la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e, sospeso il presente giudizio, va disposto che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al procuratore generale presso la Corte nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87).