LA CORTE DI APPELLO
    Ha pronunciato  la  seguente  ordinanza  nel  procedimento  penale
 contro  Fumagalli  Letizia,  nata  a  Parma  il 4 maggio 1946 e Turba
 Luigi, nato a Busto Arsizio il 16 settembre 1945.
    Il  g.u.p.  presso  il  tribunale  di  Busto  Arsizio,   all'esito
 dell'udienza preliminare, emetteva in data 17 febbraio 1992, sentenza
 di  non  luogo  a  procedere  nei  confronti dei predetti imputati in
 ordine al reato di cui agli artt. 4,  primo  comma,  della  legge  n.
 516/1982   e   3,   quarto  comma,  della  legge  n.  648/1983,  loro
 rispettivamente ascritto, perche' il fatto non costituisce reato.
    Avverso tale sentenza proponeva appello il p.m. chiedendo a questa
 corte di pronunciare decreto che dispone il giudizio sul  presupposto
 della sussistenza dell'elemento intenzionale.
    All'odierna  udienza  camerale  il  p.g.  ed  il  difensore  hanno
 concluso come da verbale ed in particolare il  p.g.  ha  chiesto,  in
 subordine,  la sospensione del procedimento in attesa dalla decisione
 della Corte costituzionale in ordine alla gia' sollevata questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con  riferimento
 alla  direttiva  n.  52  dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 ed
 all'art. 76 della Costituzione.
    Tale questione, gia'  ritenuta  non  manifestamente  infondata  da
 questa  corte  (cfr. ordinanza 11 marzo 1992 nel proced. Ruzzante) e'
 senz'altro rilevante anche  ai  fini  della  decisione  del  presente
 gravame.
    Ed  invero  e' dubbia, sotto il profilo dell'eccesso di delega, la
 costituzionalita' dell' art.  425  del  c.p.p.  nella  parte  in  cui
 prevede  che  la  sentenza  di  non  luogo  a  procedere debba essere
 pronunziata anche quando, all'esito dell'udienza preliminare, risulti
 evidente che il fatto non costituisce reato.
    Tale previsione, infatti, contrasta con la direttiva n.  52  dalla
 legge  delega  che  limita la ipotesi di emissione di sentenza di non
 luogo a procedere all'estinzione del  reato,  alla  mancanza  di  una
 condizione  di procedibilita', al fatto non previsto dalla legge come
 reato ovvero ai casi di evidenza dell'insussistenza del fatto e della
 non commissione del fatto da parte dell'imputato.
    Da qui il contrasto con l'art. 76 della  Costituzione  poiche'  il
 legislatore   delegato   avrebbe   esercitato   il  potere  normativo
 attribuitogli senza il rispetto dei relativi limiti.
    Va sospeso, quindi, il presente giudizio fino alla pronunzia della
 Corte costituzionale cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.