LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Fumagalli Letizia, nata a Parma il 4 maggio 1946 e Turba Luigi, nato a Busto Arsizio il 16 settembre 1945. Il g.u.p. presso il tribunale di Busto Arsizio, all'esito dell'udienza preliminare, emetteva in data 17 febbraio 1992, sentenza di non luogo a procedere nei confronti dei predetti imputati in ordine al reato di cui agli artt. 4, primo comma, della legge n. 516/1982 e 3, quarto comma, della legge n. 648/1983, loro rispettivamente ascritto, perche' il fatto non costituisce reato. Avverso tale sentenza proponeva appello il p.m. chiedendo a questa corte di pronunciare decreto che dispone il giudizio sul presupposto della sussistenza dell'elemento intenzionale. All'odierna udienza camerale il p.g. ed il difensore hanno concluso come da verbale ed in particolare il p.g. ha chiesto, in subordine, la sospensione del procedimento in attesa dalla decisione della Corte costituzionale in ordine alla gia' sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento alla direttiva n. 52 dell'art. 2 della legge delega n. 81/1987 ed all'art. 76 della Costituzione. Tale questione, gia' ritenuta non manifestamente infondata da questa corte (cfr. ordinanza 11 marzo 1992 nel proced. Ruzzante) e' senz'altro rilevante anche ai fini della decisione del presente gravame. Ed invero e' dubbia, sotto il profilo dell'eccesso di delega, la costituzionalita' dell' art. 425 del c.p.p. nella parte in cui prevede che la sentenza di non luogo a procedere debba essere pronunziata anche quando, all'esito dell'udienza preliminare, risulti evidente che il fatto non costituisce reato. Tale previsione, infatti, contrasta con la direttiva n. 52 dalla legge delega che limita la ipotesi di emissione di sentenza di non luogo a procedere all'estinzione del reato, alla mancanza di una condizione di procedibilita', al fatto non previsto dalla legge come reato ovvero ai casi di evidenza dell'insussistenza del fatto e della non commissione del fatto da parte dell'imputato. Da qui il contrasto con l'art. 76 della Costituzione poiche' il legislatore delegato avrebbe esercitato il potere normativo attribuitogli senza il rispetto dei relativi limiti. Va sospeso, quindi, il presente giudizio fino alla pronunzia della Corte costituzionale cui gli atti vanno immediatamente trasmessi.