ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo
 comma, prima parte,  della  legge  26  luglio  1975,  n.  354  (Norme
 sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
 privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 1, primo
 comma, del  decreto-legge  13  maggio  1991,  n.  152  (Provvedimenti
 urgenti   in  tema  di  lotta  alla  criminalita'  organizzata  e  di
 trasparenza  e   buon   andamento   dell'attivita'   amministrativa),
 convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza
 emessa  il  28  maggio  1992  dal Tribunale di sorveglianza di Ancona
 sulle istanze proposte da Capecci Domenico, iscritta al  n.  468  del
 registro  ordinanze  1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992;
    Visto l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha  sollevato,
 in  riferimento  agli  artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,
 questione di legittimita' dell'art. 4-bis, primo comma, prima  parte,
 della  legge  26  luglio  1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo
 comma, del decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152,  convertito  dalla
 legge  12  luglio  1991,  n.  203,  per  la  parte in cui prevede, in
 relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena
 per la liberazione anticipata presentate dai  condannati  per  taluni
 delitti,  che  simili  istanze  possano trovare accoglimento "solo se
 sono stati acquisiti elementi tali da far escludere  l'attualita'  di
 collegamenti  con  la  criminalita'  organizzata  o eversiva", previa
 richiesta da parte  del  magistrato  di  sorveglianza  ai  competenti
 comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica;
    Considerato  che  questa  Corte, con ordinanze n. 271 e n. 350 del
 1992, ha gia' dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni;
      che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza  di  rimessione,
 e'  entrato  in  vigore  il  decreto-legge  8  giugno  1992,  n.  306
 (Modifiche  urgenti  al  nuovo   codice   di   procedura   penale   e
 provvedimenti  di  contrasto  alla  criminalita' mafiosa), convertito
 dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra  l'altro,  "novellato"
 la  norma  denunciata,  sia facendo un'eccezione al regime previgente
 proprio  per  l'istituto  della  liberazione  anticipata,   sia   con
 l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte
 le  "misure  alternative  alla  detenzione previste dal Capo VI della
 legge 26 luglio 1975, n. 354";
      che,  di  conseguenza,  e'  necessario  che  gli  atti   vengano
 restituiti  al giudice a quo perche' verifichi se, alla stregua della
 normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora  rilevante
 (cfr. ordinanze n. 413 e n. 483 del 1992).