ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attivita' amministrativa), convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promosso con ordinanza emessa il 28 maggio 1992 dal Tribunale di sorveglianza di Ancona sulle istanze proposte da Capecci Domenico, iscritta al n. 468 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 4-bis, primo comma, prima parte, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, primo comma, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per la parte in cui prevede, in relazione alle istanze intese all'ottenimento della riduzione di pena per la liberazione anticipata presentate dai condannati per taluni delitti, che simili istanze possano trovare accoglimento "solo se sono stati acquisiti elementi tali da far escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata o eversiva", previa richiesta da parte del magistrato di sorveglianza ai competenti comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica; Considerato che questa Corte, con ordinanze n. 271 e n. 350 del 1992, ha gia' dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni; che, peraltro, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione, e' entrato in vigore il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha, fra l'altro, "novellato" la norma denunciata, sia facendo un'eccezione al regime previgente proprio per l'istituto della liberazione anticipata, sia con l'innovare il metodo per la concessione dei benefici riguardo a tutte le "misure alternative alla detenzione previste dal Capo VI della legge 26 luglio 1975, n. 354"; che, di conseguenza, e' necessario che gli atti vengano restituiti al giudice a quo perche' verifichi se, alla stregua della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante (cfr. ordinanze n. 413 e n. 483 del 1992).