ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 25, secondo
 comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti  al
 nuovo  codice  di  procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
 criminalita' mafiosa), promosso con ordinanza  emessa  il  12  giugno
 1992  dal  Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
 Palermo nel  procedimento  penale  a  carico  di  Trippodo  Antonino,
 iscritta  al  n.  480  del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  39,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1992;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del 27  gennaio  1993  il  Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
    Ritenuto  che  il  Giudice  per  le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Palermo ha sollevato, in  riferimento  agli  artt.  101,
 secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  25,  secondo  comma,  del  decreto-legge 8
 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice  di  procedura
 penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa);
      e  che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
 dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello
 Stato,  chiedendo che sia dichiarata "la cessazione della materia del
 contendere";
    Considerato che la norma impugnata e'  stata  soppressa  ad  opera
 della  legge  7 agosto 1992, n. 356, con la quale e' stato convertito
 in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306;
      e  che,  pertanto,   la   questione   deve   essere   dichiarata
 manifestamente inammissibile;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.