ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa), promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Trippodo Antonino, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, 13 e 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa); e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che sia dichiarata "la cessazione della materia del contendere"; Considerato che la norma impugnata e' stata soppressa ad opera della legge 7 agosto 1992, n. 356, con la quale e' stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306; e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.