IL TRIBUNALE
    Viste le  istanze  di  riesame  presentate  da  Carucci  Francesco
 avverso  l'ordinanza  di  custodia  cautelare  in carcere, emessa dal
 giudice per le indagini preliminari del tribunale di  Sala  Consilina
 in  data 29 ottobre 1992, e dallo stesso Carucci Francesco nonche' da
 Carucci Maria Rosaria e Pucciarelli Margherita avverso il decreto  di
 sequestro,   emesso   dal  procuratore  della  Repubblica  presso  il
 Tribunale di Sala Consilina il 24 ottobre 1992;
    Esaminati gli atti e sentite le parti;
                             O S S E R V A
    Il  presente  procedimento   incidentale   riguarda   due   misure
 cautelari, una personale e l'altra reale, legittimamente adottate, la
 prima,   dal   giudice  per  le  indagini  preliminari,  la  seconda,
 trattandosi di sequestro probatorio, dal p.m., in relazione a diverse
 ipotesi di reati (artt. 110, 61 nn. 2 e 8, 56, 81 cpv., 629  primo  e
 secondo comma, 644 c.p., 12-quinquies della legge n. 356/1992) di cui
 e' indagato Carucci Francesco.
    Quanto   alla   misura   personale,   le  circostanziate  denunzie
 presentate  dalle  persone  offese,   che   hanno   fatto   specifico
 riferimento  alle  pressanti  minacce  poste  in  essere  da  Carucci
 Francesco affinche' gli  versassero  somme  di  danaro  derivanti  da
 prestiti  dai  medesimi assunti a tassi elevatissimi (10% mensile), e
 gli accurati ed approfonditi accertamenti effettuati dalla guardia di
 Finanza di Sala Consilina e dai carabinieri di  Caggiano,  dai  quali
 emerge  una  palese  sproporzione  tra la situazione patrimoniale del
 predetto indagato rispetto  alla  modestia  dei  redditi  denunziati,
 evidenziano  gravi  indizi  di colpevolezza a carico del prevenuto in
 ordine ai delitti di tentata estorsione pluriaggravata e di  possesso
 ingiustificato  di  valori,  per  i quali e' stata adottata la misura
 cautelare.
    Del pari devono ritenersi sussistenti le esigenze cautelari di cui
 alle lettere a) e c) dell'art. 274 del c.p.p.
    E' plausibile, infatti, ritenere, visto che una  condotta  analoga
 e'  gia' stata posta in essere nel tentativo di conseguire l'ingiusto
 profitto,  che  l'indagato,  libero  da  vincoli,  possa  coartare  i
 denunzianti, per altro oberati di debiti, per indurli a ritrattare le
 dichiarazioni   rese   alla  polizia  giudiziaria.  D'altra  parte  i
 riferimenti all'intervento di una  "squadra",  nel  caso  di  mancato
 pagamento,  e  al coinvolgimento di altre persone fanno intendere che
 la vicenda e lo sfondo delinquenziale che la correda non  sono  state
 ancora   completamente   ricostruite.   A   cio'  vanno  aggiunte  la
 personalita' del Carucci, gia' piu' volte condannato, e  la  gravita'
 dei delitti per cui si procede.
    Poiche'  il  Carucci e' indagato del delitto di tentata estorsione
 aggravata ai sensi del secondo comma dell'art. 629 del c.p., non puo'
 procedersi alla graduazione della misura. In forza  del  terzo  comma
 dell'art.  275  del  c.p.p.  per  tale  imputazione  non  puo' essere
 disposta una misura cautelare diversa da  qualla  della  custodia  in
 carcere.
    Va,  pertanto,  confermata  l'ordinanza  di  custodia cautelare in
 relazione al reato di tentata estorsione pluriaggravata.
    A diversa conclusione deve pervenirsi, invece, per l'altro delitto
 - possesso ingiustificato di valori - per il quale  e'  stata  emessa
 ordinanza di custodia cautelare ed il decreto di sequestro.
    Ad  avviso  del  collegio,  deve  essere sollevata la questione di
 legittimita' costituzionale della norma di cui all'art.  12-quinquies
 della  legge n. 356/92 in relazione agli artt. 27, secondo comma, 3 e
 24 della Costituzione.
    La suddetta questione,  come  si  e'  gia'  argomentato  in  altre
 ordinanze  di  questo  tribunale,  non e' manifestatamente infondata.
 Infatti,  con  riferimento  all'art.   27,   secondo   comma,   della
 Costituzione,  la  norma  in esame, configurando una ipotesi di reato
 proprio, ancora la sussistenza della fattispecie criminosa a qualita'
 - indagato per una delle ipotesi di cui al  secondo  comma  dell'art.
 12-quinquies,  o  di  soggetto  nei  cui  confronti  si  procede  per
 l'applicazione di una  misura  di  prevenzione  personale  -  che,  a
 differenza  di  quelle  di soggetto nei cui confronti e' stata emessa
 sentenza di condanna passata in giudicato o e' stata applicata misura
 di prevenzione divenuta irrevocabile, hanno carattere tutt'altro  che
 definitivo  e non dovrebbero avere alcuna rilevanza giuridica, attesa
 la presunzione di innocenza di cui  all'art.  27  della  Costituzione
 (tant'e'  che  in  concreto  potrebbe  verificarsi, addirittura in un
 momento successivo alla  condanna  per  il  reato  in  questione,  la
 caducazione  di  tali  status  personali).  Assume, pertanto, rilievo
 finanche  la  condizione  di  colui  nei  cui  confronti   pende   un
 procedimento  per  l'applicazione di misura di prevenzione personale,
 quando tale misura e' ante delictum, il  che  sembra  evidenziare  in
 modo  ancora  piu'  stridente  il  contrasto  con  la  riferita norma
 costituzionale.
    Con  riferimento,  poi'  agli  artt.  3  e  24 della Costituzione,
 configurandosi il delitto in  questione  come  un  reato  a  condotta
 mista,  prima commissiva (possesso o disponibilita' di beni di valore
 sproporzionato all'attivita' svolta e o a  redditi  dichiarati),  poi
 omissiva  (mancata  giustificazione  del possesso legittimo dei beni,
 strettamente connessa all'inversione dell'onere della prova)  risulta
 compresso il diritto di difesa che non puo' essere esercitato anche a
 mezzo  del  silenzio,  che  al  contrario  integra uno degli elementi
 oggettivi del reato. Sembra, pertanto, configurarsi una disparita' di
 trattamento tra gli indagati di cui  all'art.  12-quinquies  che  non
 possono avvalersi della facolta' di non rispondere e gli indagati per
 gli altri reati.
    La  questione  e',  inoltre, rilevante ai fini della decisione non
 solo in ordine alla richiesta di riesame della misura  cautelare  re-
 ale,   per   la  quale  si  impone  una  valutazione  positiva  della
 legittimita' costituzionale della norma di cui all'art. 12-quinquies,
 ma anche per quella personale. Carucci Francesco e' stato  tratto  in
 arresto  anche  in  relazione  all'ipotesi  criminosa di cui all'art.
 12-quinquies e, per il principio di autonomia dei diversi  titoli  di
 custodia, la pronunzia del tribunale del riesame deve investire anche
 il reato di possesso ingiustificato di valori.